Art. 4.
  Il Dipartimento della protezione  civile  provvedera'  alla  nomina
della commissione di collaudo e all'uopo accantonata la quota dell'1%
necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 5 gennaio 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI