Art. 4.
Il Dipartimento della protezione civile provvedera' alla nomina
della commissione di collaudo e all'uopo accantonata la quota dell'1%
necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 gennaio 1994
Il Presidente: CIAMPI