Art. 4.
  1.  Le  competenti  autorita'   sanitarie   predispongono   per   i
trattamenti  immunizzanti  dei  cani, piani di vaccinazione nei quali
devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o pri-
vate   nelle   quali   sono   eseguiti    i    trattamenti    stessi.
L'individuazione  di  dette  strutture  deve  consentire  un adeguato
espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali  ed
ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti
piani  saranno  altresi'  indicati  i  giorni  e  le  ore in cui sono
effettuati i trattamenti immunizzanti.