Art. 10.
                          Oneri finanziari
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato in  lire  4.160  milioni  a  decorrere  dall'anno  1993,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2.  Il  numero  dei  posti  di  dirigente di livello E previsti dal
quadro E della tabella I annessa  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dal quadro annesso
alla legge 7 agosto 1985, n. 428, da ultimo integrato dall'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1990,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 1991 (a) ,
e' aumentato  di  ventinove  unita'.  Nella  dotazione  organica  del
personale   appartenente  all'ottava  qualifica  funzionale,  profilo
professionale "funzionario amministrativo contabile", determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  3  gennaio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992 (b)
, sono soppresse quaranta unita'.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a) Il D.P.R.  n.  748/1972  reca  la  disciplina  delle
          funzioni  dirigenziali  nelle  amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo. Il quadro E della tabella  I
          annessa  al  decreto  riporta  la  dotazione  organica  dei
          dirigenti della segreteria della Corte dei conti.
             (b) Il D.P.C.M. 3 gennaio 1992 ridetermina le  dotazioni
          organiche  delle qualifiche e dei profili professionali del
          personale della Corte dei conti.