Art. 10.
Oneri finanziari
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il numero dei posti di dirigente di livello E previsti dal
quadro E della tabella I annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dal quadro annesso
alla legge 7 agosto 1985, n. 428, da ultimo integrato dall'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 1991 (a) ,
e' aumentato di ventinove unita'. Nella dotazione organica del
personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo
professionale "funzionario amministrativo contabile", determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 gennaio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992 (b)
, sono soppresse quaranta unita'.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle
funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo. Il quadro E della tabella I
annessa al decreto riporta la dotazione organica dei
dirigenti della segreteria della Corte dei conti.
(b) Il D.P.C.M. 3 gennaio 1992 ridetermina le dotazioni
organiche delle qualifiche e dei profili professionali del
personale della Corte dei conti.