Art. 2.
Pubblico ministero presso la Corte dei conti
1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite
ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono
esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore
generale.
2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del
pubblico ministero sono esercitate da un (( procuratore generale )) o
da altro magistrato assegnato all'ufficio.
3. Il procuratore generale coordina l'attivita' dei procuratori
regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro
uffici.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (a), e dall'articolo 74 del testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214 (b), la Corte dei conti, per l'esercizio
delle sue attribuzioni, puo' altresi' delegare adempimenti istruttori
a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di
consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (c).
(a) Il comma 3 dell'art. 16 del D.L. n. 152/1991
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita'
organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa) prevede che: "La Corte dei
conti nell'esercizio delle sue attribuzioni puo' disporre,
anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed
accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed
i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie
a destinazione vincolata".
(b) L'art. 74 del testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti, approvato con R.D. n. 1214/1934, e' cosi'
formulato:
"Art. 74. - Il pubblico ministero nelle istruttorie di
sua competenza puo' chiedere in comunicazione atti e
documenti in possesso di autorita' amministrative e
giudiziarie e puo' inoltre disporre accertamenti diretti".
(c) L'art. 73 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura civile,
approvate con D.Lgs. n. 271/1989, e' cosi' formulato:
"Art. 73 (Consulente tecnico del pubblico ministero). -
1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico
scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei
periti. Per la liquidazione del compenso al consulente
tecnico si osservano le disposizioni previste per il
perito".