Art. 2.
            Pubblico ministero presso la Corte dei conti
  1.  Le  funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite
ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei  conti  sono
esercitate   dal  procuratore  generale  o  da  un  vice  procuratore
generale.
  2. Presso le sezioni  giurisdizionali  regionali  le  funzioni  del
pubblico ministero sono esercitate da un (( procuratore generale )) o
da altro magistrato assegnato all'ufficio.
  3.  Il  procuratore  generale  coordina l'attivita' dei procuratori
regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati  ai  loro
uffici.
  4.  Fermo  restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge 12 luglio 1991, n. 203 (a), e dall'articolo 74 del testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio  decreto
12  luglio  1934,  n.  1214  (b), la Corte dei conti, per l'esercizio
delle sue attribuzioni, puo' altresi' delegare adempimenti istruttori
a  funzionari  delle  pubbliche  amministrazioni   e   avvalersi   di
consulenti   tecnici,   nel   rispetto   delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (c).
 
             (a) Il  comma  3  dell'art.  16  del  D.L.  n.  152/1991
          (Provvedimenti  urgenti  in tema di lotta alla criminalita'
          organizzata   e   di   trasparenza   e    buon    andamento
          dell'attivita'  amministrativa)  prevede che: "La Corte dei
          conti nell'esercizio delle sue attribuzioni puo'  disporre,
          anche  a  mezzo  della  Guardia  di  finanza,  ispezioni ed
          accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed
          i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie
          a destinazione vincolata".
             (b) L'art. 74 del testo unico delle  leggi  sulla  Corte
          dei  conti,  approvato  con  R.D.  n.  1214/1934,  e' cosi'
          formulato:
             "Art. 74. - Il pubblico ministero nelle  istruttorie  di
          sua  competenza  puo'  chiedere  in  comunicazione  atti  e
          documenti  in  possesso  di  autorita'   amministrative   e
          giudiziarie e puo' inoltre disporre accertamenti diretti".
             (c)   L'art.   73   delle   norme   di   attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura civile,
          approvate con D.Lgs. n.  271/1989, e' cosi' formulato:
             "Art. 73 (Consulente tecnico del pubblico ministero).  -
          1.    Il  pubblico  ministero  nomina il consulente tecnico
          scegliendo di regola una persona iscritta  negli  albi  dei
          periti.  Per  la  liquidazione  del  compenso al consulente
          tecnico  si  osservano  le  disposizioni  previste  per  il
          perito".