Art. 5.
                     Giudizi di responsabilita'
  1.  Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione
in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a  depositare,
entro  un  termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della
relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali  documenti.
((  Nello  stesso  termine  il presunto responsabile puo' chiedere di
essere sentito personalmente. ))
  2.  Quando  ne  ricorrano  le  condizioni,  anche   contestualmente
all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale puo' chiedere,
al  presidente  della  sezione  competente a conoscere del merito del
giudizio, il sequestro conservativo di beni  mobili  e  immobili  del
convenuto,  comprese  somme  e cose allo stesso dovute, nei limiti di
legge.
  3.  Sulla  domanda  il  presidente  della  sezione  giurisdizionale
regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:
   a)  fissare  l'udienza  di  comparizione  delle  parti  innanzi al
giudice designato, entro un termine non  superiore  a  quarantacinque
giorni;
   b)  assegnare  al  procuratore regionale un termine perentorio non
superiore a trenta giorni per la notificazione della  domanda  e  del
decreto.
  4.  All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il giudice, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il
decreto.  Nel  caso  in  cui  la  notificazione   debba   effettuarsi
all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati.
  5.  Con  l'ordinanza  di  accoglimento,  ove  la  domanda sia stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito,  viene  fissato  un
termine  non  superiore  a sessanta giorni per il deposito, presso la
segreteria della  sezione  giurisdizionale  regionale,  dell'atto  di
citazione  per  il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre
dalla  data  di  comunicazione  del  provvedimento  all'ufficio   del
procuratore regionale.
  6.  Ferme  restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo
2, il procuratore regionale, nelle  istruttorie  di  sua  competenza,
puo' disporre:
   a)  l'esibizione  di  documenti, nonche' ispezioni ed accertamenti
diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi  contraenti  o
beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
   b) il sequestro dei documenti;
   c) audizioni personali;
   d) perizie e consulenze.
  7.  Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si
applica la procedura prevista dalla normativa vigente in  materia  di
spese di giustizia.
  8.  Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio  decreto  12  luglio
1934,  n.  1214  (a),  e  all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto
1933,  n.  1038  (b),  e'  elevato  a  L.  5.000.000  e  puo'  essere
aggiornato,  in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo
della  vita,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentita la Corte dei conti.
 
             (a) L'art. 55 del testo unico delle  leggi  sulla  Corte
          dei  conti,  approvato  con  R.D.  n.  1214/1934,  e' cosi'
          formulato:
             "Art. 55. - Quando dall'esame dei  conti  sottoposti  al
          giudizio   della  Corte  emergano  addebiti  d'importo  non
          superiore a lire 5.000.000 il presidente  della  competente
          sezione  giurisdizionale  o un consigliere da lui delegato,
          sentito il pubblico ministero  sull'importo  dell'addebito,
          possono determinare la somma da pagare all'erario, salvo il
          giudizio  della  Corte  nel caso di mancata accettazione da
          parte del contabile.
             Tale  disposizione  si  applica  anche  nei  giudizi  di
          responsabilita',  purche'  il valore della causa non ecceda
          la detta somma".
             L'originario limite di somma e'  stato  aumentato  prima
          mediante  elevazione  di 60 volte dell'originaria misura di
          L. 2.000 per effetto dell'art. 4 della  legge  20  dicembre
          1961,  n. 1345, poi di 240 volte dell'originaria misura per
          effetto del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, ed infine  nella
          misura   sopra   indicata   per  effetto  del  decreto  qui
          pubblicato.
             (b) L'art. 49 del regolamento di procedura per i giudizi
          innanzi  alla  Corte  dei  conti,  approvato  con  R.D.  n.
          1038/1933, e' cosi' formulato:
             "Art.  49.  -  Nei  casi  contemplati  dall'ultimo comma
          dell'art.  17  della  legge  3  aprile  1933,  n.  255,  il
          presidente,  o  il  consigliere  da  lui  delegato, qualora
          ritenga di poter ridurre l'importo dell'addebito indica con
          determinazione da stendersi in calce all'atto di  citazione
          la  minor  somma da pagare all'erario, fissando il termine,
          che  decorre  per   ciascun   convenuto   dalla   data   di
          notificazione  dell'atto  di  citazione,  entro  il quale i
          responsabili sono tenuti a dichiarare se accettano la minor
          somma predetta, e stabilisce  l'udienza  in  cui  la  causa
          sara'  trattata,  nel  caso  che i convenuti non rispondano
          entro  il  termine  prefisso,  oppure  dichiarino  di   non
          accettare la somma fissata".
             La  legge  n.  255/1933 sopracitata recava modificazioni
          all'ordinamento  della  Corte  dei  conti;  in  luogo   del
          relativo  art.  17  v.  ora l'art. 55 del testo unico delle
          leggi  sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con  R.D.   n.
          1214/1934, trascritto nella precedente nota (a).