Art. 5.
Giudizi di responsabilita'
1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione
in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare,
entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della
relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
(( Nello stesso termine il presunto responsabile puo' chiedere di
essere sentito personalmente. ))
2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente
all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale puo' chiedere,
al presidente della sezione competente a conoscere del merito del
giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del
convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di
legge.
3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale
regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:
a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al
giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque
giorni;
b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non
superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del
decreto.
4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il giudice, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il
decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi
all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati.
5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un
termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la
segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di
citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre
dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del
procuratore regionale.
6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo
2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza,
puo' disporre:
a) l'esibizione di documenti, nonche' ispezioni ed accertamenti
diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o
beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
b) il sequestro dei documenti;
c) audizioni personali;
d) perizie e consulenze.
7. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si
applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di
spese di giustizia.
8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214 (a), e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto
1933, n. 1038 (b), e' elevato a L. 5.000.000 e puo' essere
aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo
della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentita la Corte dei conti.
(a) L'art. 55 del testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti, approvato con R.D. n. 1214/1934, e' cosi'
formulato:
"Art. 55. - Quando dall'esame dei conti sottoposti al
giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non
superiore a lire 5.000.000 il presidente della competente
sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato,
sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito,
possono determinare la somma da pagare all'erario, salvo il
giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da
parte del contabile.
Tale disposizione si applica anche nei giudizi di
responsabilita', purche' il valore della causa non ecceda
la detta somma".
L'originario limite di somma e' stato aumentato prima
mediante elevazione di 60 volte dell'originaria misura di
L. 2.000 per effetto dell'art. 4 della legge 20 dicembre
1961, n. 1345, poi di 240 volte dell'originaria misura per
effetto del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, ed infine nella
misura sopra indicata per effetto del decreto qui
pubblicato.
(b) L'art. 49 del regolamento di procedura per i giudizi
innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. n.
1038/1933, e' cosi' formulato:
"Art. 49. - Nei casi contemplati dall'ultimo comma
dell'art. 17 della legge 3 aprile 1933, n. 255, il
presidente, o il consigliere da lui delegato, qualora
ritenga di poter ridurre l'importo dell'addebito indica con
determinazione da stendersi in calce all'atto di citazione
la minor somma da pagare all'erario, fissando il termine,
che decorre per ciascun convenuto dalla data di
notificazione dell'atto di citazione, entro il quale i
responsabili sono tenuti a dichiarare se accettano la minor
somma predetta, e stabilisce l'udienza in cui la causa
sara' trattata, nel caso che i convenuti non rispondano
entro il termine prefisso, oppure dichiarino di non
accettare la somma fissata".
La legge n. 255/1933 sopracitata recava modificazioni
all'ordinamento della Corte dei conti; in luogo del
relativo art. 17 v. ora l'art. 55 del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n.
1214/1934, trascritto nella precedente nota (a).