Art. 6.
                  Giudizi in materia pensionistica
(( 1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla          ))
(( comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, la parte che  ))
(( vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione       ))
(( istanza per la prosecuzione del giudizio.                       ))
  2.  La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui al
comma 1 produce  l'estinzione  del  giudizio,  che  viene  dichiarata
d'ufficio.
  3.  In  ogni altro caso il presidente della sezione fissa l'udienza
per la  trattazione,  designando  un  magistrato  relatore.  La  data
dell'udienza  viene  comunicata,  a  cura  della  segreteria,  con un
preavviso di  almeno  sessanta  giorni  alle  parti  costituite,  che
possono  produrre,  con  deposito  in segreteria, memorie e documenti
sino al decimo giorno precedente la data di udienza.
  4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi  del  patrocinio
dell'Avvocatura  dello Stato, puo' farsi rappresentare in giudizio da
un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.
  5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale,
ma i ricorrenti  non  possono  svolgere  oralmente,  in  udienza,  le
proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti puo' essere svolta
da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori.
  6.  Sono  abrogate  le disposizioni che prevedono e disciplinano le
conclusioni e l'intervento del procuratore generale  nei  giudizi  in
materia  di  pensioni civili, militari e di guerra; e' fatto salvo il
potere dello stesso di ricorrere  in  via  principale  nell'interesse
della legge.
(( 7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili,     ))
(( militari e di guerra devono contenere, a pena di                ))
(( inammissibilita', oltre all'indicazione del giudice,            ))
(( l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si   ))
(( fonda la domanda, con le relative conclusioni.                  ))
  8.  Qualora  il  ricorrente  non  sia  reperibile  nella  residenza
dichiarata  o  nel  domicilio   eletto,   le   notificazioni   e   le
comunicazioni  nei  suoi  confronti sono effettuate mediante deposito
nella segreteria della sezione.
  9. Avverso i provvedimenti che definiscono domande di  aggravamento
in  conformita' a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di
guerra   accettati   dall'interessato,   ovvero   confermati    dalla
commissione  medica  superiore, il ricorso giurisdizionale e' ammesso
soltanto  se  la  pretesa  di  diverso  giudizio  sanitario   risulti
documentata   da   perizia  medica  o  certificazione  rilasciata  da
strutture  sanitarie  pubbliche  successivamente  alla   domanda   di
aggravamento o nei sei mesi antecedenti.