Art. 6.
Giudizi in materia pensionistica
(( 1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente ))
(( decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ))
(( comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, la parte che ))
(( vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione ))
(( istanza per la prosecuzione del giudizio. ))
2. La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui al
comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata
d'ufficio.
3. In ogni altro caso il presidente della sezione fissa l'udienza
per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data
dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un
preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che
possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti
sino al decimo giorno precedente la data di udienza.
4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, puo' farsi rappresentare in giudizio da
un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.
5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale,
ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le
proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti puo' essere svolta
da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le
conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in
materia di pensioni civili, militari e di guerra; e' fatto salvo il
potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse
della legge.
(( 7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, ))
(( militari e di guerra devono contenere, a pena di ))
(( inammissibilita', oltre all'indicazione del giudice, ))
(( l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si ))
(( fonda la domanda, con le relative conclusioni. ))
8. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto, le notificazioni e le
comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito
nella segreteria della sezione.
9. Avverso i provvedimenti che definiscono domande di aggravamento
in conformita' a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di
guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla
commissione medica superiore, il ricorso giurisdizionale e' ammesso
soltanto se la pretesa di diverso giudizio sanitario risulti
documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da
strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di
aggravamento o nei sei mesi antecedenti.