IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista l'ordinanza ministeriale 12 agosto 1970 concernente la profilassi delle malattie virali respiratorie degli equini; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 22 dicembre 1993; Considerato che i risultati delle indagini siero-epidemiologiche effettuate nei confronti dell'arterite virale equina hanno evidenziato la diffusione dell'infezione nel patrimonio equino nazionale; Ravvisata la necessita' e l'urgenza di controllare l'infezione al fine di addivenire ad un programma di eradicazione della malattia; Ordina: Art. 1. 1. I servizi veterinari delle unita' sanitarie locali provvedono annualmente, entro il 31 agosto, al censimento degli equidi maschi interi di eta' superiore a ventiquattro mesi presenti sul territorio. 2. Tutti i riproduttori equini e asinini maschi sono sottoposti nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno, prima dell'inizio della stagione di monta, all'accertamento sierologico nei confronti dell'arterite virale equina. Nel periodo intercorrente fra il prelievo del campione di sangue e l'esito dell'esame i suddetti equidi non possono essere adibiti alla monta ne' il loro sperma impiegato per l'inseminazione artificiale. 3. E' vietato detenere nelle stazioni di monta maschi interi non autorizzati alla riproduzione.