IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  12  agosto  1970  concernente  la
profilassi delle malattie virali respiratorie degli equini;
  Visto  il parere del Consiglio superiore di sanita' del 22 dicembre
1993;
  Considerato che i risultati  delle  indagini  siero-epidemiologiche
effettuate   nei   confronti   dell'arterite   virale   equina  hanno
evidenziato  la  diffusione  dell'infezione  nel  patrimonio   equino
nazionale;
  Ravvisata  la  necessita' e l'urgenza di controllare l'infezione al
fine di addivenire ad un programma di eradicazione della malattia;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. I servizi veterinari delle unita'  sanitarie  locali  provvedono
annualmente,  entro  il  31 agosto, al censimento degli equidi maschi
interi di eta' superiore a ventiquattro mesi presenti sul territorio.
  2. Tutti i riproduttori equini e asinini maschi sono sottoposti nel
periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31 dicembre di  ogni  anno,
prima   dell'inizio   della   stagione   di  monta,  all'accertamento
sierologico nei confronti dell'arterite virale  equina.  Nel  periodo
intercorrente  fra  il  prelievo  del  campione  di  sangue e l'esito
dell'esame i suddetti equidi non possono essere  adibiti  alla  monta
ne' il loro sperma impiegato per l'inseminazione artificiale.
  3.  E'  vietato  detenere nelle stazioni di monta maschi interi non
autorizzati alla riproduzione.