Art. 10.
  1.  L'autorita'  sanitaria  regionale  o  della  provincia autonoma
coordina le attivita' previste dalla presente ordinanza.
  2. Il prelievo dei campioni  e'  effettuato  dai  veterinari  delle
unita'  sanitarie  locali  o  da veterinari autorizzati appositamente
istruiti,   sotto   il    controllo    del    servizio    veterinario
territorialmente competente.
  3.  I  campioni  vengono inviati per gli accertamenti agli istituti
zooprofilattici sperimentali competenti per territorio che provvedono
preliminarmente all'istruzione  tecnica  per  i  prelievi  nonche'  a
concordare  con  i  servizi  veterinari delle unita' sanitarie locali
l'afflusso temporale e numerico dei campioni.
  4. I compensi dovuti  per  il  prelievo  dei  campioni  e  per  gli
accertamenti  diagnostici  sierologici e virologici sono a carico dei
privati in base alle tariffe stabilite dai tariffari unici  regionali
per  il  personale  del  Servizio sanitario nazionale ed a quelle che
verranno stabilite con decreto del Ministro della  sanita'  ai  sensi
dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.