Art. 10. 1. L'autorita' sanitaria regionale o della provincia autonoma coordina le attivita' previste dalla presente ordinanza. 2. Il prelievo dei campioni e' effettuato dai veterinari delle unita' sanitarie locali o da veterinari autorizzati appositamente istruiti, sotto il controllo del servizio veterinario territorialmente competente. 3. I campioni vengono inviati per gli accertamenti agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio che provvedono preliminarmente all'istruzione tecnica per i prelievi nonche' a concordare con i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali l'afflusso temporale e numerico dei campioni. 4. I compensi dovuti per il prelievo dei campioni e per gli accertamenti diagnostici sierologici e virologici sono a carico dei privati in base alle tariffe stabilite dai tariffari unici regionali per il personale del Servizio sanitario nazionale ed a quelle che verranno stabilite con decreto del Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.