Art. 13. 1. Per l'anno 1993 il censimento di cui all'art. 1, comma 1, e' limitato agli equidi maschi destinati alla riproduzione ed e' basato sugli elenchi degli stalloni approvati. 2. Per la stagione di monta 1994 gli accertamenti di cui all'art. 1, comma 2, sono eseguiti entro il 15 febbraio 1994.