Art. 14.
  1.  Le  disposizioni concernenti l'arterite virale equina contenute
nella ordinanza ministeriale 12 agosto 1970  non  si  applicano  agli
animali  riscontrati sieropositivi a seguito dei controlli effettuati
sulla base del piano previsto dalla presente ordinanza ne' agli altri
animali presenti  nello  stesso  allevamento  o  impianto  quando  la
sieropositivita' non sia attribuibile ad infezione in atto.
  2.  E'  abrogato  l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 12
agosto 1970.