Art. 14. 1. Le disposizioni concernenti l'arterite virale equina contenute nella ordinanza ministeriale 12 agosto 1970 non si applicano agli animali riscontrati sieropositivi a seguito dei controlli effettuati sulla base del piano previsto dalla presente ordinanza ne' agli altri animali presenti nello stesso allevamento o impianto quando la sieropositivita' non sia attribuibile ad infezione in atto. 2. E' abrogato l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 12 agosto 1970.