Art. 2.
  1.  Gli animali che, a seguito dell'accertamento di cui all'art. 1,
comma  2,  sono   risultati   negativi   possono   essere   destinati
all'accoppiamento  ed  il  loro sperma utilizzato per l'inseminazione
artificiale, sempreche' siano rispettati tutti  gli  altri  requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di riproduzione animale.