Art. 3.
  1.  Gli  animali  risultati  positivi  all'accertamento sierologico
restano esclusi dalla  monta  ed  il  loro  sperma  non  puo'  essere
impiegato  fino  alla conclusione degli ulteriori accertamenti per la
ricerca del virus  dell'arterite  equina  nello  sperma.  L'autorita'
sanitaria  locale  competente  per territorio provvede affinche' tali
animali vengano sottoposti nel frattempo ad idoneo isolamento.
  2. Gli stalloni sieropositivi che, a conclusione degli accertamenti
di cui al comma precedente, non risultano essere eliminatori di virus
possono essere destinati alla riproduzione nel rispetto  delle  altre
disposizioni    vigenti   in   materia   di   riproduzione   animale.
L'accertamento virologico in tali  soggetti  dovra'  essere  comunque
ripetuto anche l'anno successivo al riscontro della sieropositivita'.
  3.  Gli  stalloni  sieropositivi  eliminatori di virus sono esclusi
dalla  monta  ed  il  loro  sperma  non  puo'  essere  impiegato  per
l'inseminazione artificiale.
  4.  Gli  animali  risultati  eliminatori  di  virus  sono tenuti in
isolamento,  disposto  ai  sensi  dell'art.  10,  lettera   b),   del
regolamento   di   polizia   veterinaria,   sottoposti   a  vigilanza
veterinaria in sedi o ricoveri situati a conveniente  distanza  dagli
animali  recettivi.  Le  misure  anzidette  sono  revocate qualora il
proprietario  proceda  a  sua  scelta  alla  macellazione   od   alla
castrazione degli animali.
  5. Il proprietario o detentore dello stallone accertato eliminatore
di  virus puo' richiedere la ripetizione dell'accertamento virologico
prima della successiva stagione di monta e se l'esito di  tale  esame
consente  di  escludere la persistenza dello stato di eliminatore, e'
revocato l'isolamento e si applica quanto disposto nel comma  2.  Nel
periodo  intercorrente  tra  il  prelievo  del  campione  di sperma e
l'esito del nuovo accertamento virologico vige comunque il divieto di
monta e la raccolta e l'impiego dello  sperma,  di  cui  all'art.  3,
comma 3.