Art. 3. 1. Gli animali risultati positivi all'accertamento sierologico restano esclusi dalla monta ed il loro sperma non puo' essere impiegato fino alla conclusione degli ulteriori accertamenti per la ricerca del virus dell'arterite equina nello sperma. L'autorita' sanitaria locale competente per territorio provvede affinche' tali animali vengano sottoposti nel frattempo ad idoneo isolamento. 2. Gli stalloni sieropositivi che, a conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, non risultano essere eliminatori di virus possono essere destinati alla riproduzione nel rispetto delle altre disposizioni vigenti in materia di riproduzione animale. L'accertamento virologico in tali soggetti dovra' essere comunque ripetuto anche l'anno successivo al riscontro della sieropositivita'. 3. Gli stalloni sieropositivi eliminatori di virus sono esclusi dalla monta ed il loro sperma non puo' essere impiegato per l'inseminazione artificiale. 4. Gli animali risultati eliminatori di virus sono tenuti in isolamento, disposto ai sensi dell'art. 10, lettera b), del regolamento di polizia veterinaria, sottoposti a vigilanza veterinaria in sedi o ricoveri situati a conveniente distanza dagli animali recettivi. Le misure anzidette sono revocate qualora il proprietario proceda a sua scelta alla macellazione od alla castrazione degli animali. 5. Il proprietario o detentore dello stallone accertato eliminatore di virus puo' richiedere la ripetizione dell'accertamento virologico prima della successiva stagione di monta e se l'esito di tale esame consente di escludere la persistenza dello stato di eliminatore, e' revocato l'isolamento e si applica quanto disposto nel comma 2. Nel periodo intercorrente tra il prelievo del campione di sperma e l'esito del nuovo accertamento virologico vige comunque il divieto di monta e la raccolta e l'impiego dello sperma, di cui all'art. 3, comma 3.