Art. 4. 1. Il sindaco, con apposito provvedimento, puo' consentire, su domanda del proprietario o detentore, lo spostamento degli animali sieropositivi eliminatori di virus, informandone l'autorita' sanitaria regionale o della provincia autonoma competente per territorio e previo assenso dell'autorita' sanitaria locale nonche' regionale o della provincia autonoma di destinazione, con l'indicazione del giorno di arrivo al fine di consentire l'idoneo isolamento dell'animale e la relativa vigilanza veterinaria, secondo quanto disposto nell'art. 3, comma 4.