Art. 4.
  1.  Il  sindaco,  con  apposito  provvedimento, puo' consentire, su
domanda del proprietario o detentore, lo  spostamento  degli  animali
sieropositivi   eliminatori   di   virus,   informandone  l'autorita'
sanitaria  regionale  o  della  provincia  autonoma  competente   per
territorio  e  previo assenso dell'autorita' sanitaria locale nonche'
regionale  o  della   provincia   autonoma   di   destinazione,   con
l'indicazione  del  giorno  di  arrivo al fine di consentire l'idoneo
isolamento dell'animale e la relativa vigilanza veterinaria,  secondo
quanto disposto nell'art. 3, comma 4.