Art. 5. 1. Degli stalloni sieropositivi eliminatori di virus nonche' di quelli sieropositivi non eliminatori di virus deve essere data tempestiva segnalazione, assieme a tutti i dati identificativi, ai competenti organi veterinari regionali o delle province autonome. Le regioni, assessorati alla sanita', e le province autonome provvedono ad istituire un elenco aggiornato degli stalloni sieronegativi, sieropositivi non eliminatori ed eliminatori di virus e lo trasmettono al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari, agli assessorati all'agricoltura regionali e delle province autonome nonche' all'UNIRE.