Art. 5.
  1.  Degli  stalloni  sieropositivi  eliminatori di virus nonche' di
quelli sieropositivi  non  eliminatori  di  virus  deve  essere  data
tempestiva  segnalazione,  assieme  a tutti i dati identificativi, ai
competenti organi veterinari regionali o delle province autonome.
  Le regioni,  assessorati  alla  sanita',  e  le  province  autonome
provvedono   ad   istituire   un  elenco  aggiornato  degli  stalloni
sieronegativi, sieropositivi non eliminatori ed eliminatori di  virus
e  lo trasmettono al Ministero della sanita' - Direzione generale dei
servizi veterinari,  agli  assessorati  all'agricoltura  regionali  e
delle province autonome nonche' all'UNIRE.