Art. 6. 1. A parziale deroga del divieto di cui all'art. 3, comma 3, per gli stalloni sieropositivi eliminatori di virus riconosciuti di particolare pregio zootecnico, previa acquisizione del parere motivato dell'UNIRE, il Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari puo' autorizzarne, su richiesta del proprietario l'impiego nella riproduzione a particolari e specifiche condizioni volte ad impedire la diffusione del virus. 2. Resta in ogni caso escluso l'impiego del loro sperma congelato per l'inseminazione artificiale. L'impiego dello sperma fresco e/o refrigerato puo' essere consentito invece alle condizioni stabilite nell'autorizzazione di cui al comma 1. 3. Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale controlla il rispetto delle condizioni stabilite nelle singole autorizzazioni concesse.