Art. 6.
  1.  A  parziale  deroga del divieto di cui all'art. 3, comma 3, per
gli stalloni  sieropositivi  eliminatori  di  virus  riconosciuti  di
particolare   pregio   zootecnico,  previa  acquisizione  del  parere
motivato dell'UNIRE, il Ministero della sanita' - Direzione  generale
dei   servizi   veterinari   puo'   autorizzarne,  su  richiesta  del
proprietario l'impiego nella riproduzione a particolari e  specifiche
condizioni volte ad impedire la diffusione del virus.
  2.  Resta  in ogni caso escluso l'impiego del loro sperma congelato
per l'inseminazione artificiale. L'impiego dello  sperma  fresco  e/o
refrigerato  puo'  essere consentito invece alle condizioni stabilite
nell'autorizzazione di cui al comma 1.
  3. Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale  controlla
il  rispetto  delle condizioni stabilite nelle singole autorizzazioni
concesse.