Art. 7.
  1.  Le  fattrici  inseminate  da  stalloni eliminatori di virus, in
applicazione del disposto dell'art. 6,  commi  1  e  2,  non  possono
essere  accoppiate  con  altri stalloni sieronegativi o sieropositivi
non eliminatori di virus nel corso della stessa stagione di monta. Le
prescrizioni sanitarie che devono essere osservate nell'inseminazione
delle fattrici e nel periodo successivo, sono riportate nella  stessa
autorizzazione  prevista  all'art. 6, comma 1, e sono fatte osservare
dall'autorita' sanitaria locale competente.
  2. Tali animali continuano ad essere  sottoposti  nel  corso  dello
stesso  anno  dell'inseminazione  a  vigilanza veterinaria ed il loro
spostamento avviene, durante tale periodo, previo  parere  favorevole
del servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per
territorio, che ne informa l'autorita' sanitaria locale e regionale o
della provincia autonoma di destinazione.