Art. 7. 1. Le fattrici inseminate da stalloni eliminatori di virus, in applicazione del disposto dell'art. 6, commi 1 e 2, non possono essere accoppiate con altri stalloni sieronegativi o sieropositivi non eliminatori di virus nel corso della stessa stagione di monta. Le prescrizioni sanitarie che devono essere osservate nell'inseminazione delle fattrici e nel periodo successivo, sono riportate nella stessa autorizzazione prevista all'art. 6, comma 1, e sono fatte osservare dall'autorita' sanitaria locale competente. 2. Tali animali continuano ad essere sottoposti nel corso dello stesso anno dell'inseminazione a vigilanza veterinaria ed il loro spostamento avviene, durante tale periodo, previo parere favorevole del servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio, che ne informa l'autorita' sanitaria locale e regionale o della provincia autonoma di destinazione.