Art. 8. 1. Un allevamento di equidi, stazione di monta pubblica o privata, un centro di inseminazione artificiale o di produzione di sperma di equidi e' riconosciuto indenne da arterite virale quando: a) nessun soggetto ha manifestato sintomi clinici riferibili ad arterite virale equina negli ultimi sei mesi; b) tutti gli equidi di eta' superiore a sei mesi sono risultati negativi a due prove sierologiche nei confronti dell'arterite virale equina eseguite con un intervallo di quaranta giorni e successivamente una volta l'anno; c) nell'allevamento o altro impianto vengono introdotti solo animali provenienti da: allevamenti o altri impianti indenni; allevamenti o altri impianti non sottoposti a provvedimenti di polizia veterinaria per l'arterite virale equina; in tale caso gli animali da introdurre devono essere stati sottoposti da non oltre quindici giorni ad una prova sierologica con esito negativo nei confronti dell'arterite virale equina e ad un'ulteriore prova sierologica con esito negativo a quaranta giorni di distanza dalla introduzione. 2. Per gli allevamenti o impianti riconosciuti indenni da arterite virale equina viene rilasciata annualmente apposita attestazione da parte dell'autorita' sanitaria locale competente da trasmettersi alla rispettiva autorita' sanitaria regionale o della provincia autonoma ed al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari.