Art. 8.
  1.  Un allevamento di equidi, stazione di monta pubblica o privata,
un centro di inseminazione artificiale o di produzione di  sperma  di
equidi e' riconosciuto indenne da arterite virale quando:
    a)  nessun  soggetto ha manifestato sintomi clinici riferibili ad
arterite virale equina negli ultimi sei mesi;
    b) tutti gli equidi di eta' superiore a sei mesi  sono  risultati
negativi  a due prove sierologiche nei confronti dell'arterite virale
equina  eseguite   con   un   intervallo   di   quaranta   giorni   e
successivamente una volta l'anno;
    c)  nell'allevamento  o  altro  impianto  vengono introdotti solo
animali provenienti da:
    allevamenti o altri impianti indenni;
    allevamenti o altri impianti non sottoposti  a  provvedimenti  di
polizia  veterinaria  per  l'arterite virale equina; in tale caso gli
animali da introdurre devono essere stati  sottoposti  da  non  oltre
quindici  giorni  ad  una  prova  sierologica  con esito negativo nei
confronti  dell'arterite  virale  equina  e  ad  un'ulteriore   prova
sierologica  con  esito  negativo a quaranta giorni di distanza dalla
introduzione.
  2. Per gli allevamenti o impianti riconosciuti indenni da  arterite
virale  equina  viene rilasciata annualmente apposita attestazione da
parte dell'autorita' sanitaria locale competente da trasmettersi alla
rispettiva autorita' sanitaria regionale o della  provincia  autonoma
ed  al  Ministero  della  sanita'  -  Direzione  generale dei servizi
veterinari.