Art. 9.
  1. Allo scopo di verificare l'evoluzione dell'infezione ed in vista
di  un programma di eradicazione, vengono predisposti dalle regioni e
province  autonome  appositi  piani  di  controllo  sierologico   nei
confronti  dell'arterite  virale equina sulla restante popolazione di
equidi, con il coordinamento del Ministero della sanita'.