Art. 12.
  Il giorno  14  gennaio  1994,  presso  la  sezione  di  Roma  della
tesoreria  provinciale  dello  Stato, la Banca d'Italia provvedera' a
riversare, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art.
6 e senza corresponsione di dietimi di interesse:
   il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli  operatori
in  tale  valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base
della quotazione lira/ECU del giorno 11 gennaio 1994, rilevata  dalla
Banca  d'Italia con le modalita' indicate nella legge 12 agosto 1993,
n. 312;
   il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli  operatori
direttamente  in  ECU al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla
base della quotazione lira/ECU del giorno 11 gennaio  1994,  rilevata
con le modalita' di cui alla suddetta legge del 12 agosto 1993.
  La  menzionata Sezione di tesoreria emettera' apposita quietanza di
entrata al bilancio dello Stato, con  imputazione  al  capo  X,  cap.
5100.