Art. 12. Il giorno 14 gennaio 1994, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvedera' a riversare, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6 e senza corresponsione di dietimi di interesse: il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 11 gennaio 1994, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalita' indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312; il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 11 gennaio 1994, rilevata con le modalita' di cui alla suddetta legge del 12 agosto 1993. La menzionata Sezione di tesoreria emettera' apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.