Art. 2.
  Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente  decreto,
il  valore dell'ECU e' uguale al valore dell'unita' monetaria europea
attualmente usata nel  Sistema  monetario  europeo.  Tale  valore  e'
determinato  sulla  base  degli importi delle valute dei Paesi membri
della Comunita' europea fissati come appresso.
  In conformita' al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e
successive modificazioni, l'unita' monetaria europea  e'  attualmente
definita quale somma delle seguenti componenti:
         0,6242     marco tedesco
         1,332      franco francese
         0,08784    lira sterlina
       151,8        lire italiane
         0,2198     fiorino olandese
         3,301      franchi belgi
         6,885      pesetas spagnole
         0,130      franco lussemburghese
         0,1976     corona danese
         0,008552   sterlina irlandese
         1,440      dracma greca
         1,393      escudo portoghese
  Tale base puo' essere modificata dalla Comunita' europea, anche con
riguardo  alle  valute  componenti;  nel  qual  caso  il  sistema  di
determinazione dell'ECU sara' modificato in conformita'.