Art. 4.
  I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a  tutti  gli
effetti  ai  titoli  del  debito pubblico italiano e loro rendite, e,
salva l'applicazione delle disposizioni di cui  al  decreto-legge  19
settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:
    a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;
    b) dalle imposte sulle successioni;
    c)  dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti
tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
  Ai fini fiscali i certificati sono altresi' esenti dall'obbligo  di
denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio;
anche  se  denunciati,  essi non concorrono alla determinazione delle
aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).
  I certificati medesimi sono  ammessi  di  diritto  alla  quotazione
ufficiale,  sono  compresi  tra  i  titoli  sui  quali  l'istituto di
emissione e'  autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  possono  essere
accettati    quali    depositi   cauzionali   presso   le   pubbliche
amministrazioni.