Art. 4. I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti: a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura; b) dalle imposte sulle successioni; c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. Ai fini fiscali i certificati sono altresi' esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c). I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.