IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto  il  proprio  provvedimento  emanato  il   22   luglio   1993
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1993, n. 193), ai
sensi dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281,  concernente  le
comunicazioni dei partecipanti al capitale di societa' per azioni che
concedono  finanziamenti  sotto  qualsiasi forma e di societa' o enti
iscritti all'elenco di cui all'art. 2 della legge 21  febbraio  1991,
n. 52;
  Visto  l'art.  161, comma 1, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (di seguito "testo unico"), emanato con decreto
legislativo 1› settembre 1993, n. 385, che abroga, tra  l'altro,  gli
articoli  9, 9-bis, 10 e 11 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni;
  Visti l'art. 106 del testo unico  concernente  l'"elenco  generale"
degli  intermediari  finanziari  nonche'  l'art.  107 del testo unico
medesimo concernente l'"elenco speciale";
  Visto il decreto del Ministro del tesoro del 17 novembre  1993  che
disciplina  il passaggio negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107
del testo unico dei soggetti iscritti negli elenchi ex articoli 6 e 7
del  decreto-legge  3  maggio   1991,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, e nell'albo ex art.
2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
  Visto l'art. 110 del testo unico;
                              Dispone:
                               Art. 1.
Comunicazioni dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari
   iscritti  negli  elenchi  di cui agli articoli 106 e 107 del testo
   unico.
  1. Chiunque, anche per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di
societa'  fiduciarie  o  per  interposta persona, partecipa in misura
superiore al 5 per cento del capitale  con  diritto  di  voto  di  un
intermediario finanziario iscritto negli elenchi di cui agli articoli
106   e   107   del   testo   unico   ne  da'  comunicazione  scritta
all'intermediario medesimo nonche' all'Ufficio italiano dei cambi  se
l'intermediario  finanziario partecipato e' iscritto solo nell'elenco
generale di cui all'art.  106  del  testo  unico  ovvero  alla  Banca
d'Italia se l'intermediario finanziario partecipato e' iscritto anche
nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107  del  testo  unico.  La
comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data in cui  la
partecipazione ha superato detto limite.
  2.  Le  successive  variazioni della partecipazione sono comunicate
entro trenta giorni da quello in  cui  la  partecipazione  stessa  ha
superato,   in  aumento  o  in  diminuzione,  le  soglie  percentuali
corrispondenti a multipli del 5 per cento del  capitale  sociale  con
diritto  di  voto,  ovvero  da quando la partecipazione si e' ridotta
entro il limite del 5 per cento.
  3. E' tenuto ad effettuare le comunicazioni di  cui  ai  precedenti
commi  il  soggetto  che  esercita  il  controllo  sull'intermediario
finanziario, indipendentemente  dall'ammontare  della  partecipazione
detenuta.  Il  rapporto  di controllo si considera esistente ai sensi
dell'art. 23 del testo unico.
  4.   Nelle   ipotesi   in   cui,  successivamente  all'invio  della
comunicazione  di   cui   al   presente   articolo,   l'intermediario
finanziario  iscritto  nell'elenco  generale  di cui all'art. 106 del
testo unico venga iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'art.
107 del testo unico medesimo o, viceversa, cessi di esservi iscritto,
non e' dovuta  una  nuova  comunicazione.  In  tali  casi,  l'Ufficio
italiano  dei  cambi  e  la  Banca  d'Italia provvedono al necessario
scambio di informazioni.