IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto il proprio provvedimento emanato il 22 luglio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1993, n. 193), ai sensi dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, concernente le comunicazioni dei partecipanti al capitale di societa' per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma e di societa' o enti iscritti all'elenco di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52; Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "testo unico"), emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che abroga, tra l'altro, gli articoli 9, 9-bis, 10 e 11 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e suc- cessive modificazioni e integrazioni; Visti l'art. 106 del testo unico concernente l'"elenco generale" degli intermediari finanziari nonche' l'art. 107 del testo unico medesimo concernente l'"elenco speciale"; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 17 novembre 1993 che disciplina il passaggio negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico dei soggetti iscritti negli elenchi ex articoli 6 e 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, e nell'albo ex art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52; Visto l'art. 110 del testo unico; Dispone: Art. 1. Comunicazioni dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico. 1. Chiunque, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipa in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto di un intermediario finanziario iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico ne da' comunicazione scritta all'intermediario medesimo nonche' all'Ufficio italiano dei cambi se l'intermediario finanziario partecipato e' iscritto solo nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico ovvero alla Banca d'Italia se l'intermediario finanziario partecipato e' iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato detto limite. 2. Le successive variazioni della partecipazione sono comunicate entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione stessa ha superato, in aumento o in diminuzione, le soglie percentuali corrispondenti a multipli del 5 per cento del capitale sociale con diritto di voto, ovvero da quando la partecipazione si e' ridotta entro il limite del 5 per cento. 3. E' tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui ai precedenti commi il soggetto che esercita il controllo sull'intermediario finanziario, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione detenuta. Il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'art. 23 del testo unico. 4. Nelle ipotesi in cui, successivamente all'invio della comunicazione di cui al presente articolo, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico venga iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico medesimo o, viceversa, cessi di esservi iscritto, non e' dovuta una nuova comunicazione. In tali casi, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia provvedono al necessario scambio di informazioni.