Art. 3. Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data cessa di avere efficacia il provvedimento del 22 luglio 1993 richiamato in epigrafe. 2. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, i partecipanti al capitale di intermediari che esercitano le attivita' di assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico effettuano le comunicazioni di cui all'art. 1 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. 3. I partecipanti al capitale di intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico che in data anteriore a quella di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale hanno effettuato le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281/1985, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione qualora, rispetto all'ultima resa, la percentuale di partecipazione non abbia subito le variazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero non si sia verificata la condizione di cui all'art. 1, comma 3. Roma, 31 dicembre 1993 Il Governatore: FAZIO