Art. 3.
                  Disposizioni finali e transitorie
 1.  Il  presente  provvedimento  entra  in  vigore  dal  giorno   di
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Da tale data cessa di avere
efficacia il provvedimento del 22 luglio 1993 richiamato in epigrafe.
  2. In sede di prima  applicazione  del  presente  provvedimento,  i
partecipanti  al capitale di intermediari che esercitano le attivita'
di assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi di  pagamento
e  di  intermediazione  in  cambi  iscritti negli elenchi di cui agli
articoli 106 e 107 del testo unico effettuano le comunicazioni di cui
all'art. 1 entro sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
  3.  I  partecipanti al capitale di intermediari finanziari iscritti
negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico  che  in
data  anteriore  a quella di pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale hanno effettuato le comunicazioni  ai  sensi
dell'art.  9  della  legge n. 281/1985, non sono tenuti ad effettuare
una  nuova  comunicazione  qualora,  rispetto  all'ultima  resa,   la
percentuale  di  partecipazione non abbia subito le variazioni di cui
all'art. 1, comma 2, ovvero non si sia verificata  la  condizione  di
cui all'art. 1, comma 3.
   Roma, 31 dicembre 1993
                                                Il Governatore: FAZIO