A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto  alle Casse pensioni degli
                                  istituti di previdenza
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai  commissari  di  Governo   delle
                                  regioni  e  delle province antonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle Corti di appello
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato e, p.c.:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  la
                                  funzione pubblica
                                  Al Ministero  del  lavoro  e  della
                                  previdenza  sociale - Gabinetto del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al   Ministro   della   sanita'   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle  delegazioni  regionali  della
                                  Corte dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  Alla  ragioneria centrale presso le
                                  gestioni pensionistiche
                                  All'ufficio  di   riscontro   della
                                  Corte  dei conti presso le gestioni
                                  pensionistiche
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
Parte introduttiva
      Con  circolare  n.  16/I.P.  del 23 luglio 1993, pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 69 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  183  del  6
agosto   1993,   sono   state  fornite  dettagliate  indicazioni,  in
particolare, sui nuovi requisiti per  il  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia  e  di  anzianita',  validi  dal  1 gennaio 1993, a seguito
dell'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.    503.
Inoltre,  sono  state  date  le  prime  istruzioni  necessarie per il
calcolo della pensione per tutte le cessazioni dal  servizio,  sempre
dal 1 gennaio 1993, con l'illustrazione di metodi semplificati.
     Scopo  della  presente circolare e' quello di fornire le defini-
tive e complete istruzioni per il calcolo della pensione in vari casi
e per la determinazione dell'onere in  unica  soluzione  in  caso  di
riscatto  e  di  ricongiunzione,  integrando,  quindi, le indicazioni
precedentemente fornite.
     E' da tenere presente, altresi', che nel  Supplemento  ordinario
n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 1993 sono stati
pubblicati  il  decreto  legislativo  n. 373/93 - relativo al calcolo
delle pensioni per i nuovi assunti e  per  i  lavoratori  che  al  31
dicembre 1992 possano far valere un'anzianita' contributiva inferiore
a  15  anni  -  nonche'  il  decreto  legislativo  n. 374/93, recante
benefici pensionistici per le attivita' usuranti.
     Si  rende,  quindi,  preliminarmente  necessario  esaminare   le
novelle  disposizioni  poste dai predetti ultimi decreti legislativi,
per gli aspetti che vanno ad incidere sulla vigente disciplina.
     Va, comunque, subito precisato come il limite di 15  anni  sopra
menzionato    debba    intendersi    maturato    solo   all'effettivo
raggiungimento del  quindicesimo  anno  di  anzianita'  contributiva,
senza che al riguardo possa operarsi alcun arrotondamento.
     Analoga considerazione va fatta, in particolare, con riferimento
al  requisito  di  35  anni di servizio utile, prescritto dal decreto
legislativo n. 503/92 per il diritto alla pensione d'anzianita' nelle
ipotesi previste.
     1.   Come gia'  cennato,  con  decreto  legislativo  n.  373/93,
emanato  in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. o), della legge 23
ottobre 1992 n. 421, sono state  previste  le  modalita'  di  calcolo
delle  pensioni  per i nuovi assunti (art.1), estendendo le stesse ai
lavoratori con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992  inferiore
a  15  anni,  limitatamente  per questi ultimi alla quota di pensione
corrispondente all'anzianita' maturata a decorrere dal 1 gennaio 1993
(art.2).
     Innanzitutto, per quanto riguarda la determinazione del servizio
utile al 31 dicembre 1992, si rinvia ai chiarimenti  forniti  con  la
circolare n. 16/I.P.
     Cio'  posto,  gli  artt.  1 e 2 del decreto legislativo in esame
testualmente recitano, per quanto qui rileva:
"Art.1.1.Per i lavoratori di prima occupazione  privi  di  anzianita'
assicurativa  al  1  gennaio  1993  iscritti,  dalla  predetta  data,
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di
previdenza sostitutive ed esclusive della medesima,  la  retribuzione
pensionabile  e' costituita dalla media delle retribuzioni imponibili
relative agli anni coperti  da  contribuzione  assicurativa  riferita
all'intera  vita  lavorativa.  Al fine di tener conto delle possibili
variazioni  delle  condizioni  del  rapporto   di   lavoro   per   la
determinazione  della  retribuzione media pensionabile non sono prese
in considerazione le retribuzioni, rivalutate ai sensi del  comma  3,
di  importo  inferiore  del  20  per  cento rispetto alla media delle
retribuzioni relative ai suddetti anni di contribuzione, fatta salva,
per gli anni non considerati al predetto fine, la  percentuale  annua
di  commisurazione  della  pensione  alla  retribuzione pensionabile,
prevista dai  singoli  ordinamenti.  L'esclusione  del  numero  delle
retribuzioni,  che  fanno  base  di  calcolo,  non  potra', comunque,
risultare  superiore  al  25  per  cento  degli   anni   coperti   di
contribuzione".
"2.   .......omissis......."
"3.    Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici dei soggetti
di cui al presente articolo, si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art.  3,  comma 5, e all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo
30  dicembre  1992,   n.503,   rispettivamente   per   gli   iscritti
all'assicurazione   generale   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle  gestioni
pensionistiche  dei lavoratori autonomi e per gli iscritti alle forme
di previdenza sostitutive ed esclusive della predetta assicurazione."
"4.   .......omissis......."
"5.   .......omissis......."
"Art.2.
1. Per i lavoratori di cui all'art. 3, commi 1 e  4,  e  all'art.  7,
comma  1,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 503, la
retribuzione  pensionabile  relativa  alle  anzianita'   contributive
acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 e' determinata, per la quota
di pensione corrispondente a tali anzianita', secondo le disposizioni
di cui all'art. 1...........".
     Premesso  cio',  va  osservato  che la nuova disciplina e' stata
parzialmente contemperata dalla contestuale statuizione,  recata  dal
surrichiamato  art.  1,  comma  1, di escludere dalle retribuzioni da
prendere in considerazione ai fini del calcolo della media, quelle il
cui ammontare risulti inferiore del 20 per  cento  all'importo  medio
delle retribuzioni pensionabili afferenti il periodo di riferimento.
     Purtuttavia,  ai  sensi dello stesso comma 1, tale esclusione e'
stata prevista dal legislatore in modo circoscritto, laddove e' stato
sancito che essa non potra'  riguardare  un  numero  di  retribuzioni
superiore  al  25  per  cento  degli  anni  lavorativi del periodo di
riferimento medesimo.
     Occorre inoltre sottolineare che l'esclusione  di  cui  trattasi
opera  soltanto ai fini della determinazione della retribuzione media
pensionabile e non ha alcuna influenza sul complessivo servizio utile
da valutare a pensione.
     Con il successivo comma 3 e' stato altresi' stabilito che  anche
i  trattamenti  di  quiescenza  riguardati dal decreto legislativo in
questione vengano calcolati previa rivalutazione  delle  retribuzioni
pensionabili  percepite,  in  ossequio a quanto previsto dall'art. 7,
comma  4,  del  decreto   legislativo   n.   503/92,   esplicitamente
richiamato, come visto in precedenza, dal prefato comma 3.
     In  merito  ci  si  puo'  riportare  a  quanto esplicitato nella
precedente circolare n. 161/I.P. ed alle ulteriori indicazioni appli-
cative che verranno nel prosieguo esposte.
     2. Per quanto concerne l'altro decreto  legislativo  n.  374/93,
emesso   in  attuazione  dell'art.3,  comma  1  lett.f)  della  legge
n.421/92, e' da rilevare che con esso e' stato introdotto, in  favore
dei  lavoratori addetti alle attivita' particolarmente usuranti indi-
cate  nella  apposita  tabella  A  allegata  al  decreto  stesso,  il
beneficio   consistente   nell'anticipazione   del   limite  di  eta'
pensionabile in ragione di due mesi  per  ogni  anno  di  occupazione
nelle   predette   attivita',   fino   ad   un  massimo  di  60  mesi
complessivamente considerati.
     Va pero' osservato che la citata tabella non presenta  carattere
di  definitivita',  poiche'  ai  sensi  dell'art. 1, comma 2, essa e'
suscettibile  di  modifica  "sulla  base  di  valutazioni  tecnico  -
scientifiche,  con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
sociale,   di  concerto  con  il  Ministro  del  Tesoro,  sentite  le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale."
     Peraltro  si deve sottolineare che, per i dipendenti del settore
pubblico, l'art. 3, comma 1 lett.  c),  del  decreto  legislativo  in
questione  rinvia  ad  un  successivo  decreto  del  Ministro  per la
Funzione Pubblica - da emanarsi di concerto con i Ministri del Tesoro
e del Lavoro e della  Previdenza  sociale  -  l'individuazione  delle
mansioni  particolarmente  usuranti per i singoli comparti nonche' la
determinazione delle  aliquote  contributive  per  la  copertura  dei
conseguenti oneri.
     Risulta  quindi  evidente  che  la  concreta  applicazione della
favorevole normativa "de qua" e' attualmente subordinata all'adozione
del decreto interministeriale di cui sopra, anche  se  la  decorrenza
del beneficio ora concesso e' stata fissata dall'8 ottobre 1993, data
di entrata in vigore del decreto in esame (art. 1, comma 2).
     Pertanto,  posta  la suindicata decorrenza, lo svolgimento delle
attivita' particolarmente usuranti in epoca anteriore a tale data non
assume alcun rilievo in ordine all'ammissione al benefico medesimo.
     In relazione,  poi,  alle  modalita'  di  attribuzione  di  tale
beneficio, si fa riserva di fornire ulteriori dettagliati chiarimenti
allorquando  sara'  intervenuto  il  decreto  interministeriale sopra
menzionato.
     3. Si forniscono ora vari esempi di determinazione  del  periodo
di   riferimento   e   della   retribuzione  annua  pensionabile,  da
considerare nelle diverse fattispecie.
     Come gia' indicato nella circolare n. 16/I.P., infatti,  per  il
calcolo  della  retribuzione  pensionabile  e'  necessario  stabilire
preventivamente il periodo di riferimento.  Detto  periodo,  per  gli
iscritti  con  anzianita'  contributiva  al  31  dicembre 1992 pari o
superiore a 15 anni - riguardati dal decreto legislativo n. 503/92  -
e'   costituito   dal   periodo   temporale   compreso  tra  la  data
immediatamente precedente  la  decorrenza  della  pensione  ed  il  1
gennaio  1993,  ridotto  al  50  per  cento  con  la  limitazione del
risultato a 10 anni quando superiore.
     Invece,  per  i  lavoratori  di  prima  occupazione   privi   di
anzianita'  assicurativa  al 1 gennaio 1993, nonche' per gli iscritti
con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni -
ai  quali  vanno  applicate  le  disposizioni  recate   dal   decreto
legislativo n. 373/93 - il periodo di riferimento e' dato dal periodo
contributivo  compreso tra la data di cessazione dal servizio ed il 1
gennaio 1993 o la successiva data di assunzione per i  lavoratori  di
prima occupazione.
     a.1)  Determinazione del periodo di riferimento e delle relative
retribuzioni annue pensionabili,
     In  via  preliminare,  e'  opportuno  sottolineare,  per  quanto
concerne  il periodo di riferimento, che detto periodo va trasformato
in mesi interi seguendo l'usuale criterio di arrotondamento  in  base
al  quale  la  frazione  fino  a 15 giorni si trascura, mentre quella
maggiore determina l'aumento al mese superiore.
Esempio n.1: periodo di riferimento ridotto.
      - servizio utile al 31 dicembre 1992: non inferiore a 15 anni;
      - data di cessazione dal servizio: 31 luglio 1995;
      - decorrenza pensione (differita): 1 settembre 1995;
      - periodo di riferimento: (31.08.1995-01.01.1993): 2=
      = 1 anno e 4 mesi = 16 mesi (pr);
      -  decorrenza  ed importo delle retribuzioni annue contributive
      diminuite   del    corrispondente    importo    dell'indennita'
      integrativa speciale (retribuzioni annue pensionabili):
      01.01.1993    :      20.151.000
      01.07.1993    :      21.358.000
      01.01.1994    :      21.950.000
      01.07.1994    :      22.760.000
      01.01.1995    :      23.540.000
      retribuzioni  annue pensionabili da considerare e relativi mesi
      di godimento:
      23.540.000 per 7 mesi
      22.760.000 per 6 mesi
      21.950.000 per 3 mesi, per un totale di 16 mesi pari al periodo
      di riferimento (pr).
Esempio n. 2: periodo di riferimento  ridotto,  con  interruzioni  di
servizio per le quali non sia prevista copertura contributiva:
      - servizio utile al 31 dicembre 1992: non inferiore a 15 anni;
      - data di cessazione dal servizio: 31 dicembre 1999;
      - decorrenza pensione (immediata): 1 gennaio 2000;
      - periodi di servizio dal 1.01.93:
      01.01.93/14.07.96 = 3 a. 6 m. 14 gg.
      15.07.97/31.12.99 = 2 a. 5 m. 16 gg.
      (si evidenzia l'interruzione dal 15.07.96 al 14.07.97);
      periodo di riferimento: (31.12.99-01.01.93):2 = 3 anni e 6 mesi
      = 42 mesi (pr);
      -  decorrenza  ed importo delle retribuzioni annue contributive
      diminuite   del    corrispondente    importo    dell'indennita'
      integrativa speciale (retribuzioni annue pensionabili):
      01.01.1993    :      41.570.000
      01.01.1994    :      42.160.000
      01.10.1994    :      42.830.000
      01.02.1995    :      43.500.000
      01.02.1996    :      43.900.000
      15.07.1997    :      44.430.000
      01.12.1997    :      45.100.000
      01.01.1998    :      46.000.000
      01.01.1999    :      48.200.000
      retribuzioni  annue pensionabili da considerare e relativi mesi
      di godimento:
      48.200.000 per 12 mesi
      46.000.000 per 12 mesi
      45.100.000 per 1 mese
      44.430.000 per 5 mesi
      43.900.000 per 5 mesi
      43.500.000 per 7 mesi, per un totale di 42 mesi pari al periodo
      di riferimento (pr).
     a.2) Retribuzioni annue pensionabili rivalutate
     Il  comma  4  dell'art.  7  del  decreto  legislativo   n.503/92
stabilisce  che  le  retribuzioni  pensionabili  previste dai singoli
ordinamenti devono essere rivalutate in  misura  corrispondente  alla
variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  di  impiegati,  che  nel seguito verra' definito "indice",
calcolato  dall'ISTAT  tra  l'anno  solare  cui  le  retribuzioni  si
riferiscono a quello precedente la decorrenza della pensione.
     Inoltre,  viene  riconosciuto  l'aumento di un punto percentuale
per ogni anno solare preso in considerazione ai fini dell'adeguamento
delle retribuzioni pensionabili. In proposito, il Ministro del Lavoro
e della Previdenza sociale ha fornito  indicazioni  uniformi  con  la
circolare n. 46 del 28 aprile 1993.
     Con  questa  si  ribadisce  che  nulla e' innovato rispetto alla
individuazione delle voci che concorrono a  formare  la  retribuzione
pensionabile  in  base ai singoli ordinamenti e si precisa, altresi',
che il numero di punti percentuali,  da  applicare  in  aumento  alle
singole  retribuzioni  pensionabili da considerare, e' pari al numero
degli anni intercorrenti tra l'anno solare  cui  la  retribuzione  si
riferisce e quello antecedente la data di decorrenza della pensione.
Questo   aumento  deve  essere  effettuato  anche  se  la  variazione
dell'indice risulti pari a zero e, quindi, il rapporto  degli  stessi
indici sia pari ad uno.
     Tali disposizioni possono essere sintetizzate nella formula (1),
alla   quale   si   rinvia,  riportata  nell'allegato  alla  presente
circolare, come le altre formule di seguito indicate.
     Peraltro,  va  tenuto  presente  che,  ai  sensi  del  combinato
disposto  degli  artt.  1,  comma  1,  e  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 373/93, prima citato, la rivalutazione di cui sopra va
preliminarmente effettuata - per i lavoratori  di  prima  occupazione
privi  di  anzianita' assicurativa al 1 gennaio 1993 e per quelli con
anzianita' contributiva inferiore a 15 anni al  31  dicembre  1992  -
anche al fine di determinare quali siano le retribuzioni da escludere
dal  calcolo  di  quella  media  pensionabile  in  quanto  di importo
inferiore del 20 per cento rispetto  alla  media  delle  retribuzioni
relative al periodo di riferimento.
     Si rammenta, comunque, che detta esclusione non potra' risultare
superiore al 25 per cento degli anni coperti da contribuzione.
     a.3) Retribuzione annua pensionabile media
     Ottenuti,  nel  modo  innanzi  indicato,  i valori delle singole
retribuzioni annue pensionabili rivalutate, ai fini del calcolo della
retribuzione  pensionabile  media  (Rm)  occorre   in   primo   luogo
distinguere  l'ipotesi  degli iscritti con anzianita' contributiva al
31 dicembre 1992 pari o superiore a 15 anni da quella concernente sia
i lavoratori con anzianita' contributiva, alla stessa data, inferiore
a 15 anni che i nuovi assunti privi di anzianita' assicurativa  al  1
gennaio 1993.
     1  caso  (anzianita'  contributiva  al  31  dicembre 1992 pari o
superiore a 15 anni).
     E' innanzitutto necessario  ponderare  ogni  retribuzione  annua
pensionabile rivalutata (R'a) con il numero dei mesi di godimento, in
modo  tale  che il totale dei pesi sia pari al periodo di riferimento
utilizzando, all'uopo, la formula (2).
     Effettuata tale operazione occorre  sommare  tutti  gli  importi
ottenuti  e  dividere il risultato per il numero dei mesi del periodo
di riferimento.
     Si  ottiene  cosi' la generica formula (3) per la determinazione
della retribuzione pensionabile media (Rm), dalla quale si ricava  la
formula finale (4).
Esempi  di  calcolo  della  retribuzione  pensionabile media nel caso
considerato.
     Al fine di una omogenea rappresentazione degli esempi di calcolo
della retribuzione pensionabile media si  e'  fatto  ricorso  ad  uno
schema  utilizzato  per i successivi esempi nn. 3 e 4. Conviene, ora,
descrivere il significato dei vari elementi che compongono lo  schema
utilizzato:
colonna  (1) : data di inizio del periodo utile a pensione espresso
                in giorno, mese ed anno;
colonna  (2) : data finale del periodo utile a pensione espresso in
                giorno, mese ed anno;
colonna  (3) : periodo temporale corrispondente espresso in anni,
                mesi e giorni;
     Tutto  cio'  distinguendo  i  periodi  utili fino al 31 dicembre
1992, parte a) delle colonne da (1) a (3), da quelli decorrenti dal 1
gennaio 1993, parte b) delle colonne da  (1)  a  (3).  La  somma  dei
totali a) e b) fornisce il servizio utile ai fini del diritto.
     Particolare  rilevanza assume il totale a). Infatti, nei casi di
cessazioni anticipate il servizio utile al 31 dicembre 1992  permette
di:
-  decidere,  per  le  cessazioni 1994, se la pensione e' differita o
meno a seconda del possesso o meno dei previgenti  requisiti  per  il
diritto a pensione;
- individuare le anzianita' minime per il diritto a pensione;
-  determinare il periodo di riferimento nella forma intera o ridotta
alla meta';
colonna  (4) : per gli iscritti con anzianita' contributiva al 31
             dicembre 1992 pari o superiore a 15  anni,  indicare  il
             periodo  temporale  compreso  tra la data immediatamente
             precedente la decorrenza della pensione ed il 1  gennaio
             1993; per gli iscritti con anzianita' contributiva al 31
             dicembre  1992 inferiore a 15 anni e per i lavoratori di
             prima occupazione privi di anzianita' assicurativa al  1
             gennaio  1993  occorre  riportare  il  totale  b)  della
             colonna  3   con   esclusione   di   eventuali   periodi
             riscattati,  ricongiungibili  o, comunque, computabili a
             domanda;
colonna  (5) : il periodo di riferimento risultante dalla colonna (4)
             viene arrotondato in anni e mesi seguendo la regola  per
             la  quale  i  giorni  fino  a  15 si trascurano e quelli
             superiori a  15  provocano  l'aumento  di  un  mese.  Il
             risultato  viene  trascritto in questa colonna in anni e
             mesi;
colonna  (6) : il risultato di colonna (5) viene trasformato in mesi
             il cui numero dovra' essere trascritto in questa colonna
             se il servizio utile della parte a) della colonna (3) e'
             inferiore a 15 anni, mentre dovra' essere  ridotto  alla
             meta',  con il limite di 120 mesi, se lo stesso servizio
             utile della parte a) della colonna (3) risulta superiore
             o uguale a 15  anni.  Il  risultato  di  questa  colonna
             rappresenta il periodo di riferimento (pr);
colonna  (7) : contiene l'anno di riferimento "a" della retribuzione
             annua pensionabile presa in considerazione;
colonna  (8) : contiene la retribuzione annua pensionabile riferita
             all'anno "a";
colonna  (9) : contiene il numero dei mesi di godimento della
             retribuzione  annua pensionabile indicata a colonna (8).
             Il totale  di  questa  colonna  deve  essere  uguale  al
             periodo di riferimento indicato a colonna (6);
colonna (10) : contiene il risultato dell'espressione
                         Ca=1+0,01((d-1)-a)
che  rappresenta  l'incremento sulla base dei punti percentuali della
rivalutazione delle retribuzioni annue pensionabili;
colonna (11) : contiene l'indice del costo della vita valido per
             l'anno precedente quello di decorrenza della pensione  e
             rappresenta   una   costante   per   il   calcolo  della
             retribuzione pensionabile media;
colonna (12) : contiene gli indici del costo della vita validi per
             gli anni indicati a colonna (7);
colonna (13) : contiene la retribuzione annua pensionabile rivalutata
             e  pesata  con  i  corrispondenti  mesi  di   godimento,
             mediante la seguente operazione sulle colonne;
             (13)=(8)x(9)x(10)x(11):(12)
             Il  totale della colonna (13) viene diviso per il totale
             della colonna  (9)  ottenendo,  cosi',  la  retribuzione
             pensionabile media (Rm).
Esempio  n.3:  E' rappresentato il caso di una pensione non differita
per la quale il periodo  di  riferimento  viene  ridotto  alla  meta'
poiche'  il  servizio  utile  al 31.12.1992 e' superiore a 15 anni. I
valori di colonna (11) e (12), riferiti al 1994,  coincidono  con  il
valore  di  colonna  (11)  riferito  al  1993  in  quanto  l'anno  di
decorrenza della  pensione  e'  uguale  all'anno  di  cessazione  dal
servizio.
Inoltre, le retribuzioni pensionabili assumono i seguenti valori:
      01.01.1993     22.730.500
      01.07.1993     23.000.000
      01.01.1994     23.548.700
                                                         Esempio n. 3
_____________________________________________________________________
|  periodi utili        | pari a       | periodo di riferimento
|                       |              |
|                       |              |
|                       |              |
|_______________________|______________|_____________________________
| g | m | a | g | m | a | aa | mm | gg | g | m | a | aa | mm | mesi
|___________|___________|______________|___________|____|____|_______
|   (1)     |    (2)    |      (3)     |    (4)    |   (5)   |  (6)
|___________|___________|______________|___________|_________|_______
| a) periodi fino al 31.12.1992        |           |
|______________________________________|           |
| 01| 01| 63| 31| 12| 92| 30 | -  | -  |           |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|___________|_________________
|   |   |   |   |   |   |    |    |    | 10| 04| 01| 01 | 04 | 08
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|___|___|___|____|____|_______
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    | Vedere sul retro la descri-
|___|___|___|___|___|___|____|____|____| zione dell'esempio
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|             totale a) | 30 | -  | -  |
|_______________________|____|____|____|
| b) periodi fino al 1.1.1993          |
|______________________________________|
| 01| 01| 93| 10| 05| 94| 01 | 04 | 10 |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|             totale b) | 01 | 04 | 10 |
|_______________________|____|____|____|
         Servizio utile | 01 | 04 | 10 |
                        |____|____|____|
_____________________________________________________________________
|    calcolo della retribuzione pensionabile media
|____________________________________________________________________
| a |   Ra       | m,2|  Ca  |  I(d-1) |  Ia     |     R'a x m,a
|___|____________|____|______|_________|_________|___________________
|(7)|   (8)      | (9)| (10) |   (11)  | (12)    | (13)-(8)x(9)x(10)x
|   |            |    |      |         |         | (11):(12)
|___|____________|____|______|_________|_________|___________________
| 94| 23.548.700 | 04 | 1.00 |  150.48 |  150.48 |  94.194.800
|___|____________|____|______|_________|_________|___________________
| 93| 23.000.000 | 04 | 1.00 |         |  150.48 |  92.000.000
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
|   |            |    |      |         |         |
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
|   |            |    |      |         |         |
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
|   |            |    |      |         |         |
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
|   |            |    |      |         |         |
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
|   |            |    |      |         |         |
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
         Totali  | 08 |                          | 186.194.800
                 |____|                          |___________________
                                              Rm |  23.274.350
                                                 |___________________
Esempio n. 4: E' rappresentato il caso di una pensione differita al 1
settembre  successivo  alla data di cessazione dal servizio.  Poiche'
il periodo totale a) della colonna 3  e'  superiore  a  15  anni,  il
periodo  di  riferimento  a  colonna  (6) viene determinato pari alla
meta'  del  valore  di  colonna  (5).  Il  valore  di  colonna   (11)
rappresenta  l'indice  del  costo  della  vita  per l'anno 1999, anno
precedente quello di decorrenza della  pensione.  Lo  sviluppo  delle
retribuzioni annue pensionabili e' il seguente:
      01.01.1993     40.838.150
      01.09.1993     41.570.500
      01.01.1994     42.160.200
      01.10.1994     42.830.100
      01.02.1995     42.500.000
      01.02.1996     43.750.200
      01.01.1997     44.425.700
      01.12.1997     45.100.000
      01.01.1998     46.000.500
      01.01.1999     48.200.850
                                                         Esempio n. 4
_____________________________________________________________________
|  periodi utili        | pari a       | periodo di riferimento
|                       |              |
|                       |              |
|                       |              |
|_______________________|______________|_____________________________
| g | m | a | g | m | a | aa | mm | gg | g | m | a | aa | mm | mesi
|___________|___________|______________|___________|____|____|_______
|   (1)     |    (2)    |      (3)     |    (4)    |   (5)   |  (6)
|___________|___________|______________|___________|_________|_______
| a) periodi fino al 31.12.1992        |           |
|______________________________________|           |
| 14| 02| 65| 18| 07| 66| 01 | 05 | 05 |           |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|___________|_________________
| 01| 01| 67| 31| 10| 68| 01 | 10 | -  | - | 08| 07| 07 | 08 | 46
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|___|___|___|____|____|_______
| 01| 01| 70| 13| 06| 72| 02 | 05 | 13 |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
| 01| 10| 72| 31| 12| 92| 20 | 03 | -  |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    | Vedere sul retro la descri-
|___|___|___|___|___|___|____|____|____| zione dell'esempio
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|             totale a) | 25 | 11 | 18 |
|_______________________|____|____|____|
| b) periodi fino al 1.1.1993          |
|______________________________________|
| 01| 01| 93| 31| 12| 99| 07 | -  | -  |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|             totale b) | 07 | -  | -  |
|_______________________|____|____|____|
         Servizio utile | 32 | 11 | 18 |
                        |____|____|____|
_____________________________________________________________________
|    calcolo della retribuzione pensionabile media
|____________________________________________________________________
| a |   Ra       | m,2|  Ca  |  I(d-1) |  Ia     |     R'a x m,a
|___|____________|____|______|_________|_________|___________________
|(7)|   (8)      | (9)| (10) |   (11)  | (12)    | (13)-(8)x(9)x(10)x
|   |            |    |      |         |         | (11):(12)
|___|____________|____|______|_________|_________|___________________
| 99| 48.200.850 | 12 | 1.00 |  160.20 |  160.20 |   578.410.200
|___|____________|____|______|_________|_________|___________________
| 98| 46.000.500 | 12 | 1.01 |         |  159.01 |   561.698.477
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
| 97| 45.100.000 | 01 | 1.02 |         |  157.70 |    46.731.264
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
| 97| 44.425.700 | 11 | 1.02 |         |  157.70 |   506.358.325
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
| 96| 43.750.200 | 10 | 1.03 |         |  154.50 |   467.252.136
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
|   |            |    |      |         |         |
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
|   |            |    |      |         |         |
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
|   |            |    |      |         |         |
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
|   |            |    |      |         |         |
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
|   |            |    |      |         |         |
|___|____________|____|______|         |_________|___________________
         Totali  | 46 |                          | 2.160.450.402
                 |____|                          |___________________
                                              Rm |    46.966.313
                                                 |___________________
2  caso  (anzianita'  contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15
anni e/o nuovi assunti privi di anzianita' contributiva al 1  gennaio
1993).
     In  questa  ipotesi e' necessario effettuare le operazioni sopra
illustrate per il caso  n.  1,  evidenziando  le  retribuzioni  annue
pensionabili  rivalutate  (R'a)  al  fine  di verificare se le stesse
assumano valori inferiori all'80 per cento della  retribuzione  media
pensionabile.
     Ove  cio'  non  accada  non saranno necessari ulteriori calcoli,
rimanendo invariato il procedimento indicato per il caso precedente.
     Qualora, invece, si riscontrino importi delle retribuzioni annue
pensionabili rivalutate inferiori all'80 per cento della retribuzione
media pensionabile, detti importi  andranno  esclusi  al  fine  della
determinazione  della  retribuzione  media  pensionabile  definitiva,
tenendo presente, pero', che tale esclusione non potra'  eccedere  il
25  per  cento  del  periodo di riferimento; e' di tutta evidenza che
l'originario periodo di riferimento  a  seguito  di  tale  esclusione
verra' corrispondentemente ridotto.
     E'  opportuno  inoltre  sottolineare  che,  se  del  caso, anche
nell'ipotesi in esame,  per  stabilire  il  valore  definitivo  della
retribuzione  media pensionabile, dovra' essere utilizzata la formula
(4), gia' richiamata, con l'avvertenza che il periodo di  riferimento
ed  il  numero  dei mesi costituenti il peso della retribuzione annua
pensionabile rivalutata dovranno essere quelli risultanti  a  seguito
dell'esclusione di cui sopra.
     Lo   stesso   procedimento   dovra'   essere   seguito   per  la
determinazione della retribuzione media finalizzata  al  calcolo  del
contributo  in  unica  soluzione nei casi di domande di riscatti e di
ricongiunzioni in applicazione dell'art.2  della  legge  n.  29/79  e
della  legge  n.45/90,  presentate dal 1gennaio 1993.   Naturalmente,
dovra' essere presa in considerazione la data di presentazione  della
domanda  ed  in  luogo delle retribuzioni annue pensionabili dovranno
essere considerate quelle annue contributive sulla base del  disposto
dell'art.11 della legge n.274/91.
     Esempio  di  calcolo  della  retribuzione pensionabile media nel
caso considerato.
     Lo schema utilizzato in questo caso all'esempio  n.5  differisce
da  quello  gia'  noto  dell'ipotesi  sub  1)  essendo ora necessario
evidenziare  le  retribuzioni  annue  pensionabili  rivalutate  (R'a)
nonche'  procedere  negli ulteriori calcoli ove si riscontrino valori
di R'a inferiori all'80 per cento di Rm.
     Si descrive ora il  significato  degli  elementi  dello  schema:
colonne  da  (1) ad (8):  contengono gli stessi dati delle colonne di
pari numero dei precedenti esempi nn. 3 e 4;
colonne (9), (10) e (11):  sono rispettivamente  corrispondenti  alle
colonne (10), (11) e (12) dei richiamati esempi nn. 3 e 4;
colonna   (12):    rappresenta  le  retribuzioni  annue  pensionabili
rivalutate (R'a);
colonna (13):   contiene  il  numero  dei  mesi  di  godimento  della
retribuzione  annua pensionabile indicata a colonna (8). Il totale di
questa colonna deve essere uguale al periodo di riferimento  indicato
a colonna (6);
colonna  (14):    dovra' essere compilata solo qualora si riscontrino
importi di R'a inferiori all'80  per  cento  di  Rm.  Detti  importi,
infatti,   vanno   esclusi   ai   fini   della  determinazione  della
retribuzione pensionabile media definitiva,  tenendo  presente  pero'
che  tale  esclusione non potra' eccedere il 25 per cento del periodo
di riferimento. Questa colonna (14) indica quindi i mesi afferenti il
definitivo   periodo   di   riferimento    risultante    a    seguito
dell'esclusione di cui sopra;
colonna (15):  contiene le retribuzioni annue pensionabili rivalutate
e pesate con i corrispondenti mesi di godimento, mediante la seguente
operazione sulle colonne:
                         (15) = (12) x (13).
Il  totale di questa colonna viene diviso per il totale della colonna
(13) ottenendo, cosi', la retribuzione pensionabile  media  (Rm);  in
calce  a  detta colonna va evidenziato l'80 per cento di Rm medesima;
colonna  (16):    anche  questa  colonna  dovra'   essere   compilata
esclusivamente  qualora si riscontrino valori di R'a inferiori all'80
per cento di Rm.  Essa  indica  le  retribuzioni  annue  pensionabili
rivalutate   e   pesate   in  relazione  al  periodo  di  riferimento
definitivo, ottenute mediante la seguente operazione sulle colonne:
                         (16) = (12) x (14).
Il totale di questa colonna viene diviso per il totale della  colonna
(14) ottenendo, cosi', la retribuzione pensionabile media definitiva.
Esempio  n.5:    viene  rappresentato  il  caso  di  una pensione non
differita; poiche' l'ultimo giorno di  servizio  e'  il  31  dicembre
1999, l'anno di decorrenza e' il 2000 e, pertanto, il primo indice da
prendere in considerazione e' quello del 1999.
Essendo  l'anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15
anni e' stata data applicazione  alla  normativa  posta  dal  decreto
legislativo   n.  373/93.    Lo  sviluppo  delle  retribuzioni  annue
pensionabili e' il seguente:
      01.01.1993     24.000.000
      01.09.1993     24.500.000
      01.01.1994     25.100.000
      01.10.1994     26.000.000
      01.01.1995     42.830.000
      01.02.1995     42.500.000
      01.02.1996     43.750.000
      01.01.1997     44.430.000
      01.12.1997     45.100.000
      01.01.1998     46.000.000
      01.01.1999     48.200.000
                                                         Esempio n. 5
________________________________________
|  periodi utili        | pari a       |
|                       |              |
|                       |              |
|                       |              |
|_______________________|______________|
| g | m | a | g | m | a | aa | mm | gg |
|___________|___________|______________|
|   (1)     |    (2)    |      (3)     |
|___________|___________|______________|
| a) periodi fino al 31.12.1992        |
|______________________________________|
| 01| 07| 78| 31| 12| 92| 14 | 06 | -  |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|             totale a) | 14 | 06 | -  |
|_______________________|____|____|____|
| b) periodi fino al 1.1.1993          |
|______________________________________|
| 01| 01| 93| 14| 07| 96| 03 | 06 | 14 |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
| 16| 07| 97| 31| 12| 99| 02 | 05 | 16 |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
|             totale b) | 06 | -  | -  |
|_______________________|____|____|____|
         Servizio utile | 20 | 06 | -  |
                        |____|____|____|
_____________________________________________________________________
|    calcolo della retribuzione pensionabile media
|____________________________________________________________________
| a |   Ra       | Ca  | I(d-1) |  Ia    |          R'a
|___|____________|_____|________|________|___________________________
|(7)|   (8)      | (9) |  (10)  |  (11)  |   (12)-(8)x(9)x(10):(11)
|___|____________|_____|________|________|___________________________
| 99| 48.200.000 | 1.00| 160.20 | 160.20 |        48.200.000
|___|____________|_____|________|________|___________________________
| 98| 46.000.000 | 1.01|        | 159.01 |        46.807.698
|___|____________|_____|        |________|___________________________
| 97| 45.100.000 | 1.02|        | 157.70 |        46.731.264
|___|____________|_____|        |________|___________________________
| 97| 44.430.000 | 1.02|        | 157.70 |        46.037.030
|___|____________|_____|        |________|___________________________
| 96| 43.750.000 | 1.03|        | 154.50 |        46.725.000
|___|____________|_____|        |________|___________________________
| 96| 42.500.000 | 1.03|        | 154.50 |        45.390.000
|___|____________|_____|        |________|___________________________
| 95| 42.500.000 | 1.04|        | 152.25 |        46.507.980
|___|____________|_____|        |________|___________________________
| 95| 42.830.000 | 1.04|        | 152.25 |        46.869.101
|___|____________|_____|        |________|___________________________
| 94| 26.000.000 | 1.05|        | 150.10 |        29.136.975
|___|____________|_____|        |________|___________________________
| 94| 25.100.000 | 1.05|        | 150.10 |        28.128.388
|___|____________|_____|        |________|___________________________
| 93| 24.500.000 | 1.06|        | 149.45 |        27.838.033
|___|____________|_____|        |________|___________________________
| 93| 24.000.000 | 1.06|        | 149.45 |        27.269.910
|___|____________|_____|        |________|___________________________
|   |            |     |        |        |
|___|____________|_____|        |________|___________________________
|   |            |     |        |        |
|___|____________|_____|        |________|___________________________
|   |            |     |        |        |
|___|____________|_____|        |________|___________________________
|   |            |     |        |        |
|___|____________|_____|        |________|___________________________
|   |            |     |        |        |
|___|____________|_____|        |________|___________________________
        _____________________________________________________________
        |       calcolo della retribuzione pensionabile media
        |____________________________________________________________
        |  m,a  |  m',a  |         R'a x m,a        |   R'a x m',a
        |_______|________|__________________________|________________
        |  (13) |  (14)  |      (15)=(12)x(13)      |  (16)=(12)x(14)
        |_______|________|__________________________|________________
        |   12  |   12   |        578.400.000       |    578.400.000
        |_______|________|__________________________|________________
        |   12  |   12   |        561.692.372       |    561.692.372
        |_______|________|__________________________|________________
        |   01  |   01   |         46.731.264       |     46.731.264
        |_______|________|__________________________|________________
        |   05  |   05   |        230.185.150       |    230.185.150
        |_______|________|__________________________|________________
        |   05  |   05   |        233.625.000       |    233.625.000
        |_______|________|__________________________|________________
        |   01  |   01   |         45.390.000       |     45.390.000
        |_______|________|__________________________|________________
        |   11  |   11   |        511.587.783       |    511.587.783
        |_______|________|__________________________|________________
        |   01  |   01   |         46.869.101       |     46.869.101
        |_______|________|__________________________|________________
        |   03  |   03   |         87.410.926       |     87.410.926
        |_______|________|__________________________|________________
        |   09  |   03   |        253.155.490       |     84.385.164
        |_______|________|__________________________|________________
        |   04  |        |        111.352.132       |
        |_______|________|__________________________|________________
        |   08  |        |        218.159.280       |
        |_______|________|__________________________|________________
        |       |        |                          |
        |_______|________|__________________________|________________
        |       |        |                          |
        |_______|________|__________________________|________________
        |       |        |                          |
        |_______|________|__________________________|________________
        |       |        |                          |
        |_______|________|__________________________|________________
        |       |        |                          |
        |_______|________|__________________________|________________
        |       |        |                          |
        |_______|________|__________________________|________________
        |       |        |                          |
        |_______|________|__________________________|________________
        |       |        |                          |
        |_______|________|__________________________|________________
        |       |        |                          |
        |_______|________|__________________________|________________
Totali  |   72  |   54   |      2.924.558.498       |  2.426.276.760
        |_______|________|__________________________|________________
                     Rm  |         40.618.868       |     44.931.051
                         |__________________________|________________
                0,80 Rm  |         32.495.095       |
                         |__________________________|
_________________________________
|    periodo di riferimento     |
|_______________________________|
| a  |  m |  g | aa | mm | mesi |
|____|____|____|____|____|______|
|     (4)      |   (5)   | (6)  |
|______________|_________|______|
| 06 | _  | _  | 06 | _  |  72  |
|____|____|____|____|____|______|
b) Calcolo della pensione annua lorda diretta non di privilegio
     Ai  fini della determinazione della pensione annua lorda diretta
non di privilegio si rinvia  alle  formule  (5),  (6),  (7)  ed  agli
specifici chiarimenti forniti al riguardo.
     Si ritiene opportuno rappresentare alcuni esempi di applicazione
delle formule surrichiamate.
Esempio n. 6
- Rp  = 24.000.000
- periodi utili al 31.12.1992    = 28 anni 7 mesi
- periodi utili alla cessazione  = 39 anni 0 mesi
- Aa,m  = 0,96300
- A'a,m = 0,63705
- Rm    = 22.750.000
Pd = 24.000.000x0,63705+22.750.000(0,96300-0,63705)=
    =22.704.563=22.704.600
Esempio n.7
- Rp  = 24.000.000
- periodi utili al 31.12.1992    =40 anni 0 mesi
- periodi utili alla cessazione  =43 anni 0 mesi
- Aa,m  = 1,00000
- A'a,m = 1,00000
- Rm    = 22.750.000
Pd = 24.000.000x1,00000+22.750.000(1,00000-1,00000)=24.000.000
     L'esempio  ha  lo  scopo  di  mettere  in evidenza come il nuovo
metodo  per  il  calcolo  della  pensione   fornisca   un   risultato
equivalente  al  metodo adoperato anteriormente all'entrata in vigore
del decreto legislativo n. 503/92 quando il servizio maturato  al  31
dicembre 1992 sia uguale o superiore a 40 anni.
Esempio n. 8
- Rp  = 24.000.000
- periodi utili al 31.12.1992    = 28 anni 7 mesi
- periodi utili alla cessazione  = 29 anni 7 mesi
- Aa,m  = 0,66363
- A'a,m = 0,63705
- Rm    = 24.000.000
Pd = 24.000.000x0,63705+24.000.000(0,66363-0,63705)=15.927.120=
     = 15.927.200
     L'esempio  ha  lo  scopo  di  mettere  in evidenza come il nuovo
metodo di calcolo della pensione fornisca un risultato equivalente al
metodo adoperato anteriormente  all'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  n.503/92  quando  la retribuzione pensionabile media sia
uguale alla retribuzione annua pensionabile alla cessazione:    cioe'
quando  nel  periodo  di  riferimento  non  risultino modifiche della
stessa retribuzione pensionabile.
Esempio n.9
- Rp  = 120.000.000
- periodi utili al 31.12.1992    = 28 anni 7 mesi
- periodi utili alla cessazione  = 30 anni 0 mesi
- Aa,m= 0,67500
- A'a,m= 0,63705
- Rm    = 115.120.000
Pd=120.000.000x0,63705+(0,725x115.120.000+27.940.688)x
    x(0,67500-0,63705)=76.446.000+111.402.688x0,03795=80.673.732=
    =80.673.800
     Questo  esempio concerne l'ipotesi di Rm superiore a 101.602.500
(valore valido per il solo 1993), riguardata dall'art. 12 del decreto
legislativo n. 503/92, per  la  quale  si  rimanda  alle  spiegazioni
fornite   con  riferimento  alla  formula  (7)  ed  alle  indicazioni
contenute nella circolare n. 16/I.P.
Esempio n.10 (riferito alla Cassa  per  le  pensioni  agli  ufficiali
giudiziari)
- Rp  = 24.000.000
- periodi utili al 31.12.1992    = 29 anni
- periodi utili alla cessazione  = 32 anni
- Aa  = 0,73387
- A'a = 0,65507
- Rm  = 23.350.000
Pd=24.000.000x0,65507+23.350.000(0,73387-0,65507)=17.561.660=
   = 17.561.700
c) Calcolo della pensione annua lorda diretta di privilegio.
     Valgono  per  il  calcolo  in  questione le formule (8),(9),(10)
riportate in allegato e le indicazioni all'uopo fornite.
     Si svolgono qui  di  seguito  alcuni  esempi  di  calcolo  della
pensione annua lorda diretta di privilegio.
Esempio n.11 (C.P.D.E.L.-C.P.I.)
- Rp  = 31.750.000
- periodi utili al 31.12.1992:     12 anni 8 mesi
- periodi utili alla cessazione:  15 anni 11 mesi
- Aa,m = 0,38688
- A'a,m= 0,34708
- Rm   = 30.050.000
Pd= (31.750.000x0,34708+30.050.000 (0,38688-0,34708)) 1,10=13.437.358
Pd:  Rp  =  13.437.358:31.750.000  =  0,42322  inferiore  a  0,66667,
pertanto
Pd = Rpx0,66667 = 31.750.000x0,66667 = 21.166.773 = 21.166.800
Esempio n.12 (C.P.D.E.L. - C.P.I.)
- Rp  = 31.750.000
- periodi utili al 31.12.1992   = 29 anni 0 mesi
- periodi utili alla cessazione = 30 anni 4 mesi
- Aa,m = 0,68422
- A'a,m= 0,64800
- Rm   = 30.050.000
Pd= (31.750.000x0,64800+30.050.000(0,68422-0,64800)) 1,10=23.828.652
Pd: Rp = 23.828.652:31.750.000 = 0,75051 maggiore di 0,66667 pertanto
Pd =23.828.652 = 23.828.700
Esempio n.13 (C.P.S.)
- Rp  =63.451.000
- periodi utili al 31.12.1992   = 12 anni 8 mesi
- periodi utili alla cessazione = 15 anni 11 mesi
- Aa,m = 0,38688
- A'a,m= 0,34708
- Rm   61.500.000
- pensione di privilegio ascrivibile alla 7a categoria
Pd= (63.451.000x0,34708+61.500.000(0,38688-0,34708)) 1,10=26.917.300
Pd: Rp = 26.917.300:63.451.000 = 0,42422 inferiore a 0,5
corrispondente   al   rapporto  minimo  previsto  per  le  infermita'
ascrivibili alla 7a categoria, pertanto
Pd = Rpx0,5 = 63.451.000x0,5 = 31.725.500
Esempio n.14 (C.P.S.)
- Rp  =63.451.000
- periodi utili al 31.12.1992   = 29 anni 0 mesi
- periodi utili alla cessazione = 30 anni 4 mesi
- Aa,m = 0,68422
- A'a,m= 0,64800
- Rm   61.500.000
- pensione di privilegio ascrivibile alla 4a categoria
Pd= (63.451.000x0,64800+61.500.000(0,68422-0,64800)) 1,10= 47.678.156
Pd: Rp = 47.678.156  :  63.451.000  =  0,75142 superiore a 0,66667,
corrispondente  al  rapporto  minimo  previsto  per   le   infermita'
ascrivibili alla 4a categoria, pertanto
Pd = 47.678.156 = 47.678.200
d)  Calcolo  della  pensione  annua  lorda  diretta  in  presenza dei
benefici combattentistici
     Ai sensi dell'art.2  della  legge  n.336/70,  all'incremento  di
retribuzione  pensionabile  derivante  dall'applicazione dei benefici
combattentistici  da  parte  dell'ente  datore  di   lavoro,   veniva
attribuita   la   stessa   aliquota   pensionistica   applicata  alla
retribuzione annua pensionabile valida per il  giorno  di  cessazione
dal servizio.
     In  base  alla  nuova  disciplina  si  dovra'  seguire,  per  la
determinazione  della  pensione  diretta  non   di   privilegio,   il
procedimento riportato in calce e che conduce alla formula (11).
    Parimenti   nel   caso   di   pensione   di  privilegio  trovera'
applicazione la formula (12).
     Si fornisce, pertanto, un esempio  di  calcolo  della  quota  di
pensione  corrispondente  ai  benefici  retributivi per effetto della
legge n. 336/70:
Esempio n.15
- Rp  = 25.458.000
- periodo utile al 31.12.1992   = 27 anni 8 mesi
- periodo utile alla cessazione = 32 anni 3 mesi
- benefici retributivi (B)      = 830.000
- Rm  = 23.750.000
- Aa,m = 0,73941
- A'a,m= 0,61356
Pd= 25.458.000x0,61356+23.750.000(0,73941-0,61356)= 18.608.948=
    = 18.609.000
Pdb = 18.608.948+830.000x0,73941 = 19.222.658 = 19.222.700
Bp  = 19.222.700-18.609.000 = 613.700
e) Calcolo del contributo di riscatto in unica soluzione.
     E' noto che per la determinazione del contributo di riscatto  si
fa  riferimento  all'allegato  A  della  legge n. 965/65 per tutte le
gestioni pensionistiche con esclusione della Cassa Pensioni Ufficiali
Giudiziari. Il metodo di  calcolo  previsto  dalla  citata  legge  e'
sostanzialmente   fondato   sulla   capitalizzazione   di  una  quota
differenziale  di  pensione,  da  determinare  caso   per   caso   in
conseguenza  dell'andamento parabolico delle aliquote pensionistiche.
Sempre con esclusione della Cassa Pensioni Ufficiali  Giudiziari,  il
metodo  valido  per  le  domande  presentate dalla data di entrata in
vigore della legge n.  274/91  e  fino  al  31  dicembre  1992  viene
indicato  dalla  formula  (13).  Invece  per  le  domande di riscatto
prodotte  dal  1  gennaio  1993,  in  base  alle  nuove  disposizioni
contenute  nei  decreti  legislativi  nn.  503/92 e 373/93 per quanto
riguarda il calcolo della pensione ed in ordine  alla  necessita'  di
mantenere la capitalizzazione di una quota differenziale di pensione,
la  suddetta  espressione  (13)  deve essere modificata nella formula
(14).
     Analogamente,  per  la  Cassa  Pensioni  Ufficiali   Giudiziari,
riguardata  dalla  legge  n. 16/86, le espressioni (13) e (14) vanno,
rispettivamente, sostituite con le formule (15) e (16).
f) Ricongiunzioni ex art. 2 legge n. 29/79 - Calcolo  della  pensione
teorica da capitalizzare.
     Per  quanto  riguarda  la determinazione della quota di pensione
teorica da capitalizzare, nulla e' innovato  rispetto  al  previgente
metodo  ad  esclusione  della necessaria sostituzione, per le domande
presentate dal 1 gennaio 1993, della retribuzione annua  contributiva
alla  data della domanda con la retribuzione annua contributiva media
calcolata sulla  base  del  periodo  di  riferimento.    Si  rimanda,
pertanto, alla formula (17).
g)  Ricongiunzioni  ai  sensi  della  legge  n. 45/90 - Calcolo della
pensione teorica da capitalizzare.
     Anche in questo caso, per le  domande  prodotte  dal  1  gennaio
1993, ai fini del calcolo della quota di pensione da capitalizzare in
applicazione   della   legge   n.45/90,   alla   retribuzione   annua
contributiva alla data della domanda  stessa  dovra'  sostituirsi  la
retribuzione  annua  contributiva  media  determinata  sulla base del
periodo di riferimento; all'uopo andra' quindi utilizzata la  formula
(18).
h)  Calcolo  del  trattamento  provvisorio di pensione - uso del mod.
S.C.755/5.
     Le modifiche introdotte  dai  decreti  legislativi  nn.503/92  e
373/93  comportano altrettante importanti modifiche negli adempimenti
degli  uffici  competenti  alla  liquidazione  del   trattamento   di
pensione, compresi, naturalmente, quelli degli enti datori di lavoro.
     Rimangono, pero', immutati i principi, indicati nelle precedenti
circolari,  sulla  base  dei  quali  e' possibile provvedere da parte
degli  enti  datori  di  lavoro  alla  liquidazione  del  trattamento
provvisorio di pensione.
     In  particolare,  si ricorda la necessita' che il servizio utile
ai fini del diritto deve essere non inferiore  ai  requisiti  minimi,
validi alla data di cessazione, per il diritto a pensione.
     La  valutazione  del  servizio  riscattato  e',  in  ogni  caso,
subordinata all'emissione del relativo decreto.
     Infine, il servizio ricongiungibile sulla base dell'art.2  della
legge  n.29/79  sara'  valutabile  interamente  ai fini del diritto e
della misura solo in  presenza  del  decreto  di  riconoscimento,  in
mancanza  del  quale  il  corrispondente servizio utile ai fini della
misura dovra' essere ridotto al 70 per cento.
     In conseguenza delle modifiche normative, e'  stato  predisposto
l'unito  modello  S.C.755/5  (all.3)  che  sostituisce  il precedente
modello S.C.755/4.
h1) frontespizio del modello S.C.755/5
     La struttura del frontespizio del mod. S.C.755/5  ripete  quella
contenuta nel precedente modello. E' stata mantenuta, in particolare,
la  possibilita'  di  indicare  diverse  decorrenze  del  trattamento
provvisorio in modo da soddisfare eventuali  esigenze  che  dovessero
sorgere  in relazione a particolari previsioni contrattuali, quali il
trasferimento in pensione di miglioramenti economici in attivita'  di
servizio, cosi' come gia' avvenuto in occasione di precedenti accordi
nazionali di lavoro.
     Si riepiloga, ora, il significato dei richiami che sono previsti
nel frontespizio del modello:
(1)-  indicare  la  gestione  autonoma  di  appartenenza alla data di
cessazione dal servizio:   enti  locali/sanitari/insegnanti/ufficiali
giudiziari;
(2)-  per  le donne deve essere indicato il cognome da nubile seguito
da "in" o "ved." ed il cognome acquisito;
(3)- deve essere indicato il totale del servizio utile ai fini  della
misura,  arrotondato  ad  anni interi, trascurando la frazione fino a
sei mesi.
Nel caso in cui il  servizio  utile  ai  fini  del  diritto  contenga
periodi  ricongiungibili  in base all'art.2 della legge n.29/79, deve
essere indicato il totale del servizio utile, ai  fini  del  diritto,
arrotondato ad anni interi, trascurando la frazione fino a sei mesi;
(4)-  deve  essere  indicata  l'eta'  per il collocamento a riposo di
ufficio previsto da leggi  o  regolamenti,  ponendo  attenzione  agli
effetti  dell'art.1  del  decreto  legislativo  n.503/92, per i quali
vengono adeguati i limiti  di  eta'  per  il  collocamento  a  riposo
d'ufficio   sulla   base   della   tabella  A  allegata  allo  stesso
provvedimento. Tali limiti di eta' dovranno essere indicati anche nei
casi di trattenimento in servizio;
(5)- non deve essere indicato il coniuge quando sia stata pronunciata
sentenza di separazione personale  addebitabile  al  coniuge  stesso,
tranne,  per  gli iscritti alla C.P.D.E.L., nei casi in cui sia stato
riconosciuto  il  diritto  agli  alimenti.  Inoltre  dovranno  essere
indicati i figli di eta' inferiore a 21 anni;
(6)-  deve  essere  indicato  il motivo della cessazione dal servizio
cosi'  come  risulta  dalla  delibera  dell'ente  datore  di  lavoro:
dimissioni volontarie/limiti di eta'/limiti di servizio/morte/...;
(7)-  in caso di cessazione dal servizio per morte, il titolare e' il
coniuge avente diritto o, in mancanza di esso,  gli  orfani  di  eta'
inferiore a 21 anni;
(8)- come e' noto, questo riquadro consente di evidenziare la rata di
ammortamento  di  uno  o  piu'  dei  debiti  indicati con la relativa
scadenza. Cio' consente da una parte di non incidere sul  trattamento
provvisorio  intero  oltre la durata della rateizzazione, dall'altra,
mette in grado le Direzioni Provinciali del  Tesoro  di  adeguare  il
trattamento  provvisorio di pensione in dipendenza della scadenza del
periodo di  rateizzazione  dei  singoli  debiti.  Naturalmente,  cio'
trovera'  un  esatto  riscontro  nella  pensione definitiva quando il
provvedimento di riscatto o di ricongiuzione che ha dato  luogo  alla
rata  sia  stato  emesso  dal  1 marzo 1992 sulla base della legge n.
274/91.  Quando  il  provvedimento  sia  stato  adottato   con   data
anteriore,  in  sede  di  pensione  definitiva  saranno  applicati  i
precedenti criteri previsti dal R.D. n. 680/38.
     Infine si fa presente che le dichiarazioni oggetto  del  modello
S.C.   755/5  dovranno  essere  rilasciate  e,  quindi,  firmate  dal
responsabile dell'ufficio al quale sia stata attribuita  la  funzione
di compilare il modello in oggetto.
     Pertanto,    dovra'    essere   specificato   la   denominazione
dell'ufficio, la  qualifica  del  titolare  dell'ufficio  stesso  con
l'indicazione  del  nome  e del cognome del firmatario. Cio' vale sia
per il frontespizio che per il retro del modello S.C. 755/5.
h2) retro del modello S.C. 755/5
     E' questa, naturalmente, la parte  del  modello  che  ha  subito
maggiori  modifiche  per tener conto delle nuove modalita' di calcolo
della pensione annua lorda.
     Quadro I:  Per la compilazione del quadro  I  non  si  puo'  che
rimandare  a  quanto illustrato nel precedente paragrafo 3 punto a.3)
in  quanto  destinato  al  calcolo  della  retribuzione  annua  media
pensionabile.   Ed  invero,  anche  la  struttura  del  quadro  I  e'
sostanzialmente identica allo schema usato per  illustrare  l'esempio
n.5;  e'  da tener presente che, ovviamente, le colonne (14) e (16) e
la casella con l'indicazione  dell'80  per  cento  di  Rm  riguardano
esclusivamente  le ipotesi di iscritti con anzianita' contributiva al
31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni, ovvero di nuovi  assunti  privi
di anzianita' assicurativa alla data del 1 gennaio 1993.
     Quadro  II:    La  compilazione  del  quadro  II, che porta alla
determinazione della misura del trattamento provvisorio diretto, deve
essere effettuata con le seguenti avvertenze:
     colonna (1):  deve essere indicata la decorrenza della  pensione
che  corrispondera'  al  giorno successivo a quello di cessazione dal
servizio se si tratta di una pensione non  differita,  mentre  dovra'
essere  indicato il 1 settembre successivo alla data di cessazione se
si tratta di pensione differita in applicazione del decreto legge  n.
384/92  convertito in legge n. 438/92. Il prospetto consente di tener
conto, come per il precedente mod. S.C. 755/4, di eventuali  riflessi
in pensione di benefici contrattuali.
     colonna  (2):    deve  essere  indicato  l'importo, alla data di
cessazione  dal  servizio,  della  retribuzione  annua   contributiva
diminuita  dell'indennita'  integrativa  speciale.  Quando non spetti
l'indennita' integrativa speciale,  le  modalita'  di  determinazione
della  corrispondente  somma sono state illustrate nella circolare n.
616 del 30 aprile 1988.
     colonna  (3):    deve  essere  indicato  l'importo risultante al
quadro I in corrispondenza del simbolo Rm, ovvero, se del caso, di Rm
definitiva, che rappresenta la retribuzione annua pensionabile  media
da considerare.
Quando  il  predetto importo supera lire 101.602.500 per l'anno 1993,
ed i corrispondenti valori per gli  anni  successivi,  dovra'  essere
posto  in  questa colonna il risultato che si ottiene sommando a lire
27.940.688 il prodotto 0,725xRm oppure xRm definitiva (sempre per  il
1993).  Per  il  1994 gli importi di cui sopra vanno sostituiti con i
nuovi pari rispettivamente a 105.189.700 e 28.927.167.
     colonna (4):  deve essere indicato nella prima riga il  servizio
utile ai fini della misura, risultante dall'arrotondamento a mesi del
totale  a)  della  colonna  (3) del quadro I. Nella seconda riga deve
essere indicato il servizio  utile  totale  risultante  sempre  dalla
colonna  (3)  del  quadro  I  arrotondato  a  mesi  per difetto o per
eccesso.
Per la Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari dovra'  essere
indicato il servizio ad anni interi.
     colonna  (5):    deve essere indicata l'aliquota dell'allegato A
della legge n. 965/65 corrispondente al servizio indicato nella prima
riga della colonna (4). Per la Cassa per le pensioni  agli  Ufficiali
Giudiziari  dovra' indicarsi l'aliquota corrispondente all'allegato A
della legge n. 16/86.
     colonna (6):  deve essere indicata  l'aliquota  dell'allegato  A
della  legge  n.  965/65  corrispondente  al  servizio indicato nella
seconda riga della colonna (4).Per la  Cassa  per  le  pensioni  agli
Ufficiali   Giudiziari  dovra'  indicarsi  l'aliquota  corrispondente
all'allegato A della legge n.16/86.
     colonna (7):  e' dedicata alla quota di pensione  corrispondente
alla  lettera  a)  dell'art.13  del  decreto  legislativo n. 503/92 e
risulta dal prodotto tra la retribuzione pensionabile  alla  data  di
cessazione   dal  servizio  (colonna  2)  e  l'aliquota  pensionabile
riferita al servizio utile al 31 dicembre 1992 (colonna 5).
     colonna (8):  e' dedicata alla quota di pensione  corrispondente
alla  lettera  b)  dell'art.  13  del decreto legislativo n. 503/92 e
risulta dal prodotto tra la retribuzione media indicata a colonna (3)
e la differenza delle aliquote pensionistiche (colonne 6 e 5).
     colonna (9):  il trattamento provvisorio diretto  e'  costituito
dalla  somma  delle due quote di pensione (colonne 7 e 8) arrotondata
alle 100 lire superiori.
     Quadro III:   la compilazione del quadro  III,  che  porta  alla
determinazione  del  trattamento  provvisorio  indiretto, deve essere
effettuata con le seguenti avvertenze:
     colonna (1):  la decorrenza corrisponde al giorno  successivo  a
quello  di  morte  dell'iscritto;  cio' vale anche nel caso in cui il
dante causa sia deceduto tra la data di cessazione dal servizio e  la
prevista  decorrenza  della  pensione diretta differita, in quanto le
recenti  disposizioni  leglislative  concernenti   le   pensioni   di
anzianita'   non   hanno  inciso  sulla  disciplina  dei  trattamenti
indiretti o di riversibilita'.
     colonna (2):  deve essere riportato il corrispondente valore del
trattamento provvisorio diretto presente a colonna (9).
     colonna (3):  deve essere indicata l'aliquota di  riversibilita'
corrispondente al nucleo dei compartecipi alla pensione (vedova sola,
vedova ed orfani, ecc.):
0,40 :  un orfano solo; un fratello o una sorella;
0,50  :    vedova  senza  prole;  due  orfani,  due o piu' fratelli o
sorelle;
        genitori;
0,60 :  vedova ed un orfano; tre orfani;
0,70 :  vedova con due orfani; quattro o piu' orfani;
0,80 :  vedova con tre orfani;
0,90 :  vedova con quattro o piu' orfani;
     colonna (4):   indicare il valore valido  per  l'anno  di  morte
dell'iscritto  pari,  per  l'anno  1993, in relazione all'aliquota di
riversibilita', a:
     - lire      -        se l'aliquota e' superiore al 70 per cento;
     - lire   30.500     se l'aliquota e' il 70 per cento;
     - lire   60.900          "              60 per cento;
     - lire   91.300          "              50 per cento;
     - lire  121.700    se l'aliquota e' il 40 per cento;
     colonna (5):   fornisce l'importo  del  trattamento  provvisorio
indiretto  che  si  ottiene  sommando  alla  costante  (colonna 4) il
prodotto  tra  il  trattamento  provvisorio  diretto  (colonna  2)  e
l'aliquota di riversibilita' (colonna 3).
     4. Da ultimo non appare superfluo fornire alcune precisazioni in
ordine  ai  casi di collocamento a riposo posteriore al trattenimento
in servizio - oltre i tassativi limiti di eta' previsti  dalla  fonte
normativa  dei  singoli  enti  datori di lavoro - disposto dagli enti
stessi in base alla vigente disciplina.
     Al riguardo, va definitivamente chiarito  che  tali  fattispecie
configurano,   senza   alcun  dubbio,  ipotesi  di  pensionamenti  di
vecchiaia, per i quali, come e' noto, la decorrenza  del  trattamento
di  quiescenza  e'  immediata  a  partire  dal giorno successivo alla
cessazione dal servizio.
     Nei casi suddetti, ovviamente,  valgono  i  nuovi  requisiti  di
servizio  utile, necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia,
prescritti dal decreto legislativo n. 503/92, in relazione alla  data
di  cessazione;  debbono  pero' essere tenute ben presenti le deroghe
contemplate dall'art. 3, comma 2, lettere a) e c)  del  summenzionato
decreto  legislativo  n.503/92  e le considerazioni esposte sul punto
dalla circolare n. 16/I.P.
     Infine, in relazione al  disposto  dell'art.  8,  comma  3,  del
medesimo    decreto   legislativo   n.   503/92   -   relativo   alla
determinazione, nei  casi  ivi  previsti,  del  periodo  mancante  al
raggiungimento  del  requisito minimo di servizio per il diritto alla
pensione  anticipata  -  e'  stata  costruita  la  tabella   di   cui
all'allegato   2),  che  fornisce,  sulla  base  del  servizio  utile
arrotondato al 31 dicembre 1992,  il  predetto  periodo  mancante  in
corrispondenza  dei  previgenti limiti di servizio validi alla stessa
data del 31 dicembre 1992.
     La presente circolare viene  diramata  d'intesa,  per  la  parte
relativa  alla  liquidazione  dei trattamenti provvisori di pensione,
con la Direzione Generale dei Servizi Periferici  del  Ministero  del
Tesoro.
                    Il direttore generale dell'I.N.P.D.A.P.:  CERILLI
 
          NOTE  AL  FRONTESPIZIO  :    (1)  Enti  locali / sanitari /
          insegnanti / uff.   giudiziari  -  (2)  per  le  donne,  il
          cognome  da  nubile  seguito  da  "in"  o  "ved." e cognome
          acquisito - (3) servizio utile arrotondato ad  anni  interi
          trascurando  la  frazione  fino  a 6 mesi - (4) prevista da
          leggi o regolamenti per il collocamento a riposo d'ufficio,
          adeguata ai sensi dei D.L.vo 503/92:  da indicare anche nei
          casi di trattenimento in servizio - (5) il coniuge  non  va
          indicato   quando   sia   stata   pronunciata  sentenza  di
          separazione  personale  addebitabile  al  coniuge   stesso,
          tranne  che  per  la  C.P.D.E.L.  nei casi in cui sia stato
          riconosciuto il diritto agli alimenti:    indicare  pure  i
          figli  di  eta'  inferiore  a  21  anni  -  (6)  dimissioni
          volontarie / dispense/ limiti di eta'  e/o  di  servizio  /
          morte  /  ...  - (7) in caso di cessazione dal servizio per
          morte, il titolare e'  il  coniuge  avente  diritto  o,  in
          mancanza  di esso, gli orfani di eta' inferiore a 21 anni -
          (8) importo delle rate di ammortamento e relative scadenze.
          NOTE AL QUADRO I  :    (1)  data  inizio  periodo  utile  a
          pensione  -  (2) data finale periodo utile a pensione - (3)
          periodo temporale corrispondente - (4) per gli iscritti con
          anzianita'  contributiva  al  31  dicembre  1992   pari   o
          superiore a 15 anni, indicare il periodo temporale compreso
          tra  la  data immediatamente precedente la decorrenza della
          pensione ed  il  1  gennaio  1993;  per  gli  iscritti  con
          anzianita'  contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15
          anni e per i  lavoratori  di  prima  occupazione  privi  di
          anzianita'  assicurativa  al  1  gennaio 1993, riportare il
          totale  b)  della  col.  (3)  con  esclusione  dei  periodi
          riscattati, ricongiungibili e/o computabili a domanda - (5)
          arrotondamento  ad  anni  e  mesi  di  col.  (4) - (6) mesi
          corrispondenti a col. (5), se il totale a) della  col.  (3)
          e'  pari o superiore a 15 anni dovranno essere ridotti alla
          meta' con il limite di 120 mesi - (7) anno  di  riferimento
          delle  retribuzioni  annue  pensionabili - (8) retribuzione
          annua pensionabile relativa all'anno di riferimento  -  (9)
          incremento  della  rivalutazione  delle  retribuzioni annue
          pensionabili -  (10)  indice  costo  della  vita  dell'anno
          precedente  decorrenza  pensione  - (11) indici costo della
          vita degli anni indicati a col.  (7)  -  (12)  retribuzioni
          annue  pensionabili  rivalutate  -  (13)  mesi di godimento
          delle retribuzioni annue pensionabili indicate a col.  (8);
          il totale di questa colonna deve corrispondere a col. (6) -
          (14)  mesi  relativi  al  definitivo periodo di riferimento
          determinato ai  sensi  del  D.L.vo  373/93,  dovra'  essere
          compilata  solo  qualora  si  riscontrino  importi  di  R'a
          inferiori all'80 per cento di Rm - (15) retribuzioni  annue
          pensionabili  ravalutate  e  pesate con i mesi di godimento
          delle stesse; il totale di questa colonna diviso per quello
          di col. (13) da' la retribuzione pensionabile media (Rm)  -
          (16)   anche   questa   colonna   dovra'  essere  compilata
          esclusivamente  qualora  si  riscontrino  valori   di   R'a
          inferiori  all'80  per  cento di Rm; indica le retribuzioni
          annue pensionabili  rivalutate  e  pesate  con  i  mesi  di
          godimento determinati ai sensi del D.L.vo 373/93, il totale
          di  questa  colonna  diviso  per quello di col. (14) da' la
          retribuzione pensionabile media definitiva.
          NOTE AL QUADRO II :  (1) giorno successivo alla cessazione,
          ovvero  1  settembre  posteriore  se  trattasi  di pensione
          differita in  applicazione  del  D.L.    n.  384/92  -  (2)
          retribuzione  annua  contributiva  alla  data di cessazione
          diminuita  dell'indennita'  integrativa  speciale   -   (3)
          importo di Rm del quadro I da correggere quando superiore a
          lire  101.602.500  per  l'anno 1993 e corrispondenti valori
          per l'anno 1994 e  seguenti  -  (4)  nella  prima  riga  va
          indicato   il  totale  a)  della  col.  (3)  del  quadro  I
          arrotondato  a  mesi;  nella  seconda,  il  servizio  utile
          complessivo della col. (3) del quadro I arrotondato a mesi.
          In  ogni  caso  la  valutazione  del servizio riscattato e'
          subordinata all'emissione del relativo decreto,  mentre  il
          servizio  ricongiungibile  ex  art.  2 della legge n. 29/79
          sara' valutabile interamente solo in presenza  del  decreto
          di  riconoscimento,  in  mancanza  del quale, ai fini della
          misura, dovra'  essere  ridotto  al  70  per  cento  -  (5)
          aliquota  dell'allegato  A  della  legge  n. 965/65 (ovvero
          della legge n. 16/86 per la C.P.U.G.)  relativa al servizio
          indicato nella prima riga della col.  (4)  -  (6)  aliquota
          dell'allegato  A  della legge n. 965/65 (ovvero della legge
          n.  16/86 per la C.P.U.G.) relativa  al  servizio  indicato
          nella seconda riga della col. (4).
          NOTE  AL  QUADRO  III :   (1) giorno successivo a quello di
          morte dell'iscritto - (2) importo corrispondente al  valore
          indicato  nella  col.  (9)  del quadro II - (4) indicare il
          valore valido per l'anno di morte dell'iscritto.