A tutti gli enti con personale iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza Alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Ai commissari di Governo delle regioni e delle province antonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle Corti di appello Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro Al Ministro della sanita' - Gabinetto del Ministro Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alle delegazioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla Ragioneria generale dello Stato Alla ragioneria centrale presso le gestioni pensionistiche All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso le gestioni pensionistiche All'Istituto nazionale della previdenza sociale Parte introduttiva Con circolare n. 16/I.P. del 23 luglio 1993, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 69 alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, sono state fornite dettagliate indicazioni, in particolare, sui nuovi requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianita', validi dal 1 gennaio 1993, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Inoltre, sono state date le prime istruzioni necessarie per il calcolo della pensione per tutte le cessazioni dal servizio, sempre dal 1 gennaio 1993, con l'illustrazione di metodi semplificati. Scopo della presente circolare e' quello di fornire le defini- tive e complete istruzioni per il calcolo della pensione in vari casi e per la determinazione dell'onere in unica soluzione in caso di riscatto e di ricongiunzione, integrando, quindi, le indicazioni precedentemente fornite. E' da tenere presente, altresi', che nel Supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 1993 sono stati pubblicati il decreto legislativo n. 373/93 - relativo al calcolo delle pensioni per i nuovi assunti e per i lavoratori che al 31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni - nonche' il decreto legislativo n. 374/93, recante benefici pensionistici per le attivita' usuranti. Si rende, quindi, preliminarmente necessario esaminare le novelle disposizioni poste dai predetti ultimi decreti legislativi, per gli aspetti che vanno ad incidere sulla vigente disciplina. Va, comunque, subito precisato come il limite di 15 anni sopra menzionato debba intendersi maturato solo all'effettivo raggiungimento del quindicesimo anno di anzianita' contributiva, senza che al riguardo possa operarsi alcun arrotondamento. Analoga considerazione va fatta, in particolare, con riferimento al requisito di 35 anni di servizio utile, prescritto dal decreto legislativo n. 503/92 per il diritto alla pensione d'anzianita' nelle ipotesi previste. 1. Come gia' cennato, con decreto legislativo n. 373/93, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. o), della legge 23 ottobre 1992 n. 421, sono state previste le modalita' di calcolo delle pensioni per i nuovi assunti (art.1), estendendo le stesse ai lavoratori con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni, limitatamente per questi ultimi alla quota di pensione corrispondente all'anzianita' maturata a decorrere dal 1 gennaio 1993 (art.2). Innanzitutto, per quanto riguarda la determinazione del servizio utile al 31 dicembre 1992, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 16/I.P. Cio' posto, gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo in esame testualmente recitano, per quanto qui rileva: "Art.1.1.Per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianita' assicurativa al 1 gennaio 1993 iscritti, dalla predetta data, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, la retribuzione pensionabile e' costituita dalla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa. Al fine di tener conto delle possibili variazioni delle condizioni del rapporto di lavoro per la determinazione della retribuzione media pensionabile non sono prese in considerazione le retribuzioni, rivalutate ai sensi del comma 3, di importo inferiore del 20 per cento rispetto alla media delle retribuzioni relative ai suddetti anni di contribuzione, fatta salva, per gli anni non considerati al predetto fine, la percentuale annua di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile, prevista dai singoli ordinamenti. L'esclusione del numero delle retribuzioni, che fanno base di calcolo, non potra', comunque, risultare superiore al 25 per cento degli anni coperti di contribuzione". "2. .......omissis......." "3. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici dei soggetti di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, rispettivamente per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi e per gli iscritti alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della predetta assicurazione." "4. .......omissis......." "5. .......omissis......." "Art.2. 1. Per i lavoratori di cui all'art. 3, commi 1 e 4, e all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la retribuzione pensionabile relativa alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 e' determinata, per la quota di pensione corrispondente a tali anzianita', secondo le disposizioni di cui all'art. 1...........". Premesso cio', va osservato che la nuova disciplina e' stata parzialmente contemperata dalla contestuale statuizione, recata dal surrichiamato art. 1, comma 1, di escludere dalle retribuzioni da prendere in considerazione ai fini del calcolo della media, quelle il cui ammontare risulti inferiore del 20 per cento all'importo medio delle retribuzioni pensionabili afferenti il periodo di riferimento. Purtuttavia, ai sensi dello stesso comma 1, tale esclusione e' stata prevista dal legislatore in modo circoscritto, laddove e' stato sancito che essa non potra' riguardare un numero di retribuzioni superiore al 25 per cento degli anni lavorativi del periodo di riferimento medesimo. Occorre inoltre sottolineare che l'esclusione di cui trattasi opera soltanto ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile e non ha alcuna influenza sul complessivo servizio utile da valutare a pensione. Con il successivo comma 3 e' stato altresi' stabilito che anche i trattamenti di quiescenza riguardati dal decreto legislativo in questione vengano calcolati previa rivalutazione delle retribuzioni pensionabili percepite, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 503/92, esplicitamente richiamato, come visto in precedenza, dal prefato comma 3. In merito ci si puo' riportare a quanto esplicitato nella precedente circolare n. 161/I.P. ed alle ulteriori indicazioni appli- cative che verranno nel prosieguo esposte. 2. Per quanto concerne l'altro decreto legislativo n. 374/93, emesso in attuazione dell'art.3, comma 1 lett.f) della legge n.421/92, e' da rilevare che con esso e' stato introdotto, in favore dei lavoratori addetti alle attivita' particolarmente usuranti indi- cate nella apposita tabella A allegata al decreto stesso, il beneficio consistente nell'anticipazione del limite di eta' pensionabile in ragione di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attivita', fino ad un massimo di 60 mesi complessivamente considerati. Va pero' osservato che la citata tabella non presenta carattere di definitivita', poiche' ai sensi dell'art. 1, comma 2, essa e' suscettibile di modifica "sulla base di valutazioni tecnico - scientifiche, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale." Peraltro si deve sottolineare che, per i dipendenti del settore pubblico, l'art. 3, comma 1 lett. c), del decreto legislativo in questione rinvia ad un successivo decreto del Ministro per la Funzione Pubblica - da emanarsi di concerto con i Ministri del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza sociale - l'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti per i singoli comparti nonche' la determinazione delle aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri. Risulta quindi evidente che la concreta applicazione della favorevole normativa "de qua" e' attualmente subordinata all'adozione del decreto interministeriale di cui sopra, anche se la decorrenza del beneficio ora concesso e' stata fissata dall'8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto in esame (art. 1, comma 2). Pertanto, posta la suindicata decorrenza, lo svolgimento delle attivita' particolarmente usuranti in epoca anteriore a tale data non assume alcun rilievo in ordine all'ammissione al benefico medesimo. In relazione, poi, alle modalita' di attribuzione di tale beneficio, si fa riserva di fornire ulteriori dettagliati chiarimenti allorquando sara' intervenuto il decreto interministeriale sopra menzionato. 3. Si forniscono ora vari esempi di determinazione del periodo di riferimento e della retribuzione annua pensionabile, da considerare nelle diverse fattispecie. Come gia' indicato nella circolare n. 16/I.P., infatti, per il calcolo della retribuzione pensionabile e' necessario stabilire preventivamente il periodo di riferimento. Detto periodo, per gli iscritti con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 pari o superiore a 15 anni - riguardati dal decreto legislativo n. 503/92 - e' costituito dal periodo temporale compreso tra la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione ed il 1 gennaio 1993, ridotto al 50 per cento con la limitazione del risultato a 10 anni quando superiore. Invece, per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianita' assicurativa al 1 gennaio 1993, nonche' per gli iscritti con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni - ai quali vanno applicate le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 373/93 - il periodo di riferimento e' dato dal periodo contributivo compreso tra la data di cessazione dal servizio ed il 1 gennaio 1993 o la successiva data di assunzione per i lavoratori di prima occupazione. a.1) Determinazione del periodo di riferimento e delle relative retribuzioni annue pensionabili, In via preliminare, e' opportuno sottolineare, per quanto concerne il periodo di riferimento, che detto periodo va trasformato in mesi interi seguendo l'usuale criterio di arrotondamento in base al quale la frazione fino a 15 giorni si trascura, mentre quella maggiore determina l'aumento al mese superiore. Esempio n.1: periodo di riferimento ridotto. - servizio utile al 31 dicembre 1992: non inferiore a 15 anni; - data di cessazione dal servizio: 31 luglio 1995; - decorrenza pensione (differita): 1 settembre 1995; - periodo di riferimento: (31.08.1995-01.01.1993): 2= = 1 anno e 4 mesi = 16 mesi (pr); - decorrenza ed importo delle retribuzioni annue contributive diminuite del corrispondente importo dell'indennita' integrativa speciale (retribuzioni annue pensionabili): 01.01.1993 : 20.151.000 01.07.1993 : 21.358.000 01.01.1994 : 21.950.000 01.07.1994 : 22.760.000 01.01.1995 : 23.540.000 retribuzioni annue pensionabili da considerare e relativi mesi di godimento: 23.540.000 per 7 mesi 22.760.000 per 6 mesi 21.950.000 per 3 mesi, per un totale di 16 mesi pari al periodo di riferimento (pr). Esempio n. 2: periodo di riferimento ridotto, con interruzioni di servizio per le quali non sia prevista copertura contributiva: - servizio utile al 31 dicembre 1992: non inferiore a 15 anni; - data di cessazione dal servizio: 31 dicembre 1999; - decorrenza pensione (immediata): 1 gennaio 2000; - periodi di servizio dal 1.01.93: 01.01.93/14.07.96 = 3 a. 6 m. 14 gg. 15.07.97/31.12.99 = 2 a. 5 m. 16 gg. (si evidenzia l'interruzione dal 15.07.96 al 14.07.97); periodo di riferimento: (31.12.99-01.01.93):2 = 3 anni e 6 mesi = 42 mesi (pr); - decorrenza ed importo delle retribuzioni annue contributive diminuite del corrispondente importo dell'indennita' integrativa speciale (retribuzioni annue pensionabili): 01.01.1993 : 41.570.000 01.01.1994 : 42.160.000 01.10.1994 : 42.830.000 01.02.1995 : 43.500.000 01.02.1996 : 43.900.000 15.07.1997 : 44.430.000 01.12.1997 : 45.100.000 01.01.1998 : 46.000.000 01.01.1999 : 48.200.000 retribuzioni annue pensionabili da considerare e relativi mesi di godimento: 48.200.000 per 12 mesi 46.000.000 per 12 mesi 45.100.000 per 1 mese 44.430.000 per 5 mesi 43.900.000 per 5 mesi 43.500.000 per 7 mesi, per un totale di 42 mesi pari al periodo di riferimento (pr). a.2) Retribuzioni annue pensionabili rivalutate Il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n.503/92 stabilisce che le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti devono essere rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, che nel seguito verra' definito "indice", calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono a quello precedente la decorrenza della pensione. Inoltre, viene riconosciuto l'aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini dell'adeguamento delle retribuzioni pensionabili. In proposito, il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale ha fornito indicazioni uniformi con la circolare n. 46 del 28 aprile 1993. Con questa si ribadisce che nulla e' innovato rispetto alla individuazione delle voci che concorrono a formare la retribuzione pensionabile in base ai singoli ordinamenti e si precisa, altresi', che il numero di punti percentuali, da applicare in aumento alle singole retribuzioni pensionabili da considerare, e' pari al numero degli anni intercorrenti tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello antecedente la data di decorrenza della pensione. Questo aumento deve essere effettuato anche se la variazione dell'indice risulti pari a zero e, quindi, il rapporto degli stessi indici sia pari ad uno. Tali disposizioni possono essere sintetizzate nella formula (1), alla quale si rinvia, riportata nell'allegato alla presente circolare, come le altre formule di seguito indicate. Peraltro, va tenuto presente che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto legislativo n. 373/93, prima citato, la rivalutazione di cui sopra va preliminarmente effettuata - per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianita' assicurativa al 1 gennaio 1993 e per quelli con anzianita' contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 - anche al fine di determinare quali siano le retribuzioni da escludere dal calcolo di quella media pensionabile in quanto di importo inferiore del 20 per cento rispetto alla media delle retribuzioni relative al periodo di riferimento. Si rammenta, comunque, che detta esclusione non potra' risultare superiore al 25 per cento degli anni coperti da contribuzione. a.3) Retribuzione annua pensionabile media Ottenuti, nel modo innanzi indicato, i valori delle singole retribuzioni annue pensionabili rivalutate, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile media (Rm) occorre in primo luogo distinguere l'ipotesi degli iscritti con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 pari o superiore a 15 anni da quella concernente sia i lavoratori con anzianita' contributiva, alla stessa data, inferiore a 15 anni che i nuovi assunti privi di anzianita' assicurativa al 1 gennaio 1993. 1 caso (anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 pari o superiore a 15 anni). E' innanzitutto necessario ponderare ogni retribuzione annua pensionabile rivalutata (R'a) con il numero dei mesi di godimento, in modo tale che il totale dei pesi sia pari al periodo di riferimento utilizzando, all'uopo, la formula (2). Effettuata tale operazione occorre sommare tutti gli importi ottenuti e dividere il risultato per il numero dei mesi del periodo di riferimento. Si ottiene cosi' la generica formula (3) per la determinazione della retribuzione pensionabile media (Rm), dalla quale si ricava la formula finale (4). Esempi di calcolo della retribuzione pensionabile media nel caso considerato. Al fine di una omogenea rappresentazione degli esempi di calcolo della retribuzione pensionabile media si e' fatto ricorso ad uno schema utilizzato per i successivi esempi nn. 3 e 4. Conviene, ora, descrivere il significato dei vari elementi che compongono lo schema utilizzato: colonna (1) : data di inizio del periodo utile a pensione espresso in giorno, mese ed anno; colonna (2) : data finale del periodo utile a pensione espresso in giorno, mese ed anno; colonna (3) : periodo temporale corrispondente espresso in anni, mesi e giorni; Tutto cio' distinguendo i periodi utili fino al 31 dicembre 1992, parte a) delle colonne da (1) a (3), da quelli decorrenti dal 1 gennaio 1993, parte b) delle colonne da (1) a (3). La somma dei totali a) e b) fornisce il servizio utile ai fini del diritto. Particolare rilevanza assume il totale a). Infatti, nei casi di cessazioni anticipate il servizio utile al 31 dicembre 1992 permette di: - decidere, per le cessazioni 1994, se la pensione e' differita o meno a seconda del possesso o meno dei previgenti requisiti per il diritto a pensione; - individuare le anzianita' minime per il diritto a pensione; - determinare il periodo di riferimento nella forma intera o ridotta alla meta'; colonna (4) : per gli iscritti con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 pari o superiore a 15 anni, indicare il periodo temporale compreso tra la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione ed il 1 gennaio 1993; per gli iscritti con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni e per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianita' assicurativa al 1 gennaio 1993 occorre riportare il totale b) della colonna 3 con esclusione di eventuali periodi riscattati, ricongiungibili o, comunque, computabili a domanda; colonna (5) : il periodo di riferimento risultante dalla colonna (4) viene arrotondato in anni e mesi seguendo la regola per la quale i giorni fino a 15 si trascurano e quelli superiori a 15 provocano l'aumento di un mese. Il risultato viene trascritto in questa colonna in anni e mesi; colonna (6) : il risultato di colonna (5) viene trasformato in mesi il cui numero dovra' essere trascritto in questa colonna se il servizio utile della parte a) della colonna (3) e' inferiore a 15 anni, mentre dovra' essere ridotto alla meta', con il limite di 120 mesi, se lo stesso servizio utile della parte a) della colonna (3) risulta superiore o uguale a 15 anni. Il risultato di questa colonna rappresenta il periodo di riferimento (pr); colonna (7) : contiene l'anno di riferimento "a" della retribuzione annua pensionabile presa in considerazione; colonna (8) : contiene la retribuzione annua pensionabile riferita all'anno "a"; colonna (9) : contiene il numero dei mesi di godimento della retribuzione annua pensionabile indicata a colonna (8). Il totale di questa colonna deve essere uguale al periodo di riferimento indicato a colonna (6); colonna (10) : contiene il risultato dell'espressione Ca=1+0,01((d-1)-a) che rappresenta l'incremento sulla base dei punti percentuali della rivalutazione delle retribuzioni annue pensionabili; colonna (11) : contiene l'indice del costo della vita valido per l'anno precedente quello di decorrenza della pensione e rappresenta una costante per il calcolo della retribuzione pensionabile media; colonna (12) : contiene gli indici del costo della vita validi per gli anni indicati a colonna (7); colonna (13) : contiene la retribuzione annua pensionabile rivalutata e pesata con i corrispondenti mesi di godimento, mediante la seguente operazione sulle colonne; (13)=(8)x(9)x(10)x(11):(12) Il totale della colonna (13) viene diviso per il totale della colonna (9) ottenendo, cosi', la retribuzione pensionabile media (Rm). Esempio n.3: E' rappresentato il caso di una pensione non differita per la quale il periodo di riferimento viene ridotto alla meta' poiche' il servizio utile al 31.12.1992 e' superiore a 15 anni. I valori di colonna (11) e (12), riferiti al 1994, coincidono con il valore di colonna (11) riferito al 1993 in quanto l'anno di decorrenza della pensione e' uguale all'anno di cessazione dal servizio. Inoltre, le retribuzioni pensionabili assumono i seguenti valori: 01.01.1993 22.730.500 01.07.1993 23.000.000 01.01.1994 23.548.700 Esempio n. 3 _____________________________________________________________________ | periodi utili | pari a | periodo di riferimento | | | | | | | | | |_______________________|______________|_____________________________ | g | m | a | g | m | a | aa | mm | gg | g | m | a | aa | mm | mesi |___________|___________|______________|___________|____|____|_______ | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |___________|___________|______________|___________|_________|_______ | a) periodi fino al 31.12.1992 | | |______________________________________| | | 01| 01| 63| 31| 12| 92| 30 | - | - | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____|___________|_________________ | | | | | | | | | | 10| 04| 01| 01 | 04 | 08 |___|___|___|___|___|___|____|____|____|___|___|___|____|____|_______ | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | Vedere sul retro la descri- |___|___|___|___|___|___|____|____|____| zione dell'esempio | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | totale a) | 30 | - | - | |_______________________|____|____|____| | b) periodi fino al 1.1.1993 | |______________________________________| | 01| 01| 93| 10| 05| 94| 01 | 04 | 10 | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | totale b) | 01 | 04 | 10 | |_______________________|____|____|____| Servizio utile | 01 | 04 | 10 | |____|____|____| _____________________________________________________________________ | calcolo della retribuzione pensionabile media |____________________________________________________________________ | a | Ra | m,2| Ca | I(d-1) | Ia | R'a x m,a |___|____________|____|______|_________|_________|___________________ |(7)| (8) | (9)| (10) | (11) | (12) | (13)-(8)x(9)x(10)x | | | | | | | (11):(12) |___|____________|____|______|_________|_________|___________________ | 94| 23.548.700 | 04 | 1.00 | 150.48 | 150.48 | 94.194.800 |___|____________|____|______|_________|_________|___________________ | 93| 23.000.000 | 04 | 1.00 | | 150.48 | 92.000.000 |___|____________|____|______| |_________|___________________ | | | | | | | |___|____________|____|______| |_________|___________________ | | | | | | | |___|____________|____|______| |_________|___________________ | | | | | | | |___|____________|____|______| |_________|___________________ | | | | | | | |___|____________|____|______| |_________|___________________ | | | | | | | |___|____________|____|______| |_________|___________________ Totali | 08 | | 186.194.800 |____| |___________________ Rm | 23.274.350 |___________________ Esempio n. 4: E' rappresentato il caso di una pensione differita al 1 settembre successivo alla data di cessazione dal servizio. Poiche' il periodo totale a) della colonna 3 e' superiore a 15 anni, il periodo di riferimento a colonna (6) viene determinato pari alla meta' del valore di colonna (5). Il valore di colonna (11) rappresenta l'indice del costo della vita per l'anno 1999, anno precedente quello di decorrenza della pensione. Lo sviluppo delle retribuzioni annue pensionabili e' il seguente: 01.01.1993 40.838.150 01.09.1993 41.570.500 01.01.1994 42.160.200 01.10.1994 42.830.100 01.02.1995 42.500.000 01.02.1996 43.750.200 01.01.1997 44.425.700 01.12.1997 45.100.000 01.01.1998 46.000.500 01.01.1999 48.200.850 Esempio n. 4 _____________________________________________________________________ | periodi utili | pari a | periodo di riferimento | | | | | | | | | |_______________________|______________|_____________________________ | g | m | a | g | m | a | aa | mm | gg | g | m | a | aa | mm | mesi |___________|___________|______________|___________|____|____|_______ | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |___________|___________|______________|___________|_________|_______ | a) periodi fino al 31.12.1992 | | |______________________________________| | | 14| 02| 65| 18| 07| 66| 01 | 05 | 05 | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____|___________|_________________ | 01| 01| 67| 31| 10| 68| 01 | 10 | - | - | 08| 07| 07 | 08 | 46 |___|___|___|___|___|___|____|____|____|___|___|___|____|____|_______ | 01| 01| 70| 13| 06| 72| 02 | 05 | 13 | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | 01| 10| 72| 31| 12| 92| 20 | 03 | - | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | Vedere sul retro la descri- |___|___|___|___|___|___|____|____|____| zione dell'esempio | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | totale a) | 25 | 11 | 18 | |_______________________|____|____|____| | b) periodi fino al 1.1.1993 | |______________________________________| | 01| 01| 93| 31| 12| 99| 07 | - | - | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | totale b) | 07 | - | - | |_______________________|____|____|____| Servizio utile | 32 | 11 | 18 | |____|____|____| _____________________________________________________________________ | calcolo della retribuzione pensionabile media |____________________________________________________________________ | a | Ra | m,2| Ca | I(d-1) | Ia | R'a x m,a |___|____________|____|______|_________|_________|___________________ |(7)| (8) | (9)| (10) | (11) | (12) | (13)-(8)x(9)x(10)x | | | | | | | (11):(12) |___|____________|____|______|_________|_________|___________________ | 99| 48.200.850 | 12 | 1.00 | 160.20 | 160.20 | 578.410.200 |___|____________|____|______|_________|_________|___________________ | 98| 46.000.500 | 12 | 1.01 | | 159.01 | 561.698.477 |___|____________|____|______| |_________|___________________ | 97| 45.100.000 | 01 | 1.02 | | 157.70 | 46.731.264 |___|____________|____|______| |_________|___________________ | 97| 44.425.700 | 11 | 1.02 | | 157.70 | 506.358.325 |___|____________|____|______| |_________|___________________ | 96| 43.750.200 | 10 | 1.03 | | 154.50 | 467.252.136 |___|____________|____|______| |_________|___________________ | | | | | | | |___|____________|____|______| |_________|___________________ | | | | | | | |___|____________|____|______| |_________|___________________ | | | | | | | |___|____________|____|______| |_________|___________________ | | | | | | | |___|____________|____|______| |_________|___________________ | | | | | | | |___|____________|____|______| |_________|___________________ Totali | 46 | | 2.160.450.402 |____| |___________________ Rm | 46.966.313 |___________________ 2 caso (anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni e/o nuovi assunti privi di anzianita' contributiva al 1 gennaio 1993). In questa ipotesi e' necessario effettuare le operazioni sopra illustrate per il caso n. 1, evidenziando le retribuzioni annue pensionabili rivalutate (R'a) al fine di verificare se le stesse assumano valori inferiori all'80 per cento della retribuzione media pensionabile. Ove cio' non accada non saranno necessari ulteriori calcoli, rimanendo invariato il procedimento indicato per il caso precedente. Qualora, invece, si riscontrino importi delle retribuzioni annue pensionabili rivalutate inferiori all'80 per cento della retribuzione media pensionabile, detti importi andranno esclusi al fine della determinazione della retribuzione media pensionabile definitiva, tenendo presente, pero', che tale esclusione non potra' eccedere il 25 per cento del periodo di riferimento; e' di tutta evidenza che l'originario periodo di riferimento a seguito di tale esclusione verra' corrispondentemente ridotto. E' opportuno inoltre sottolineare che, se del caso, anche nell'ipotesi in esame, per stabilire il valore definitivo della retribuzione media pensionabile, dovra' essere utilizzata la formula (4), gia' richiamata, con l'avvertenza che il periodo di riferimento ed il numero dei mesi costituenti il peso della retribuzione annua pensionabile rivalutata dovranno essere quelli risultanti a seguito dell'esclusione di cui sopra. Lo stesso procedimento dovra' essere seguito per la determinazione della retribuzione media finalizzata al calcolo del contributo in unica soluzione nei casi di domande di riscatti e di ricongiunzioni in applicazione dell'art.2 della legge n. 29/79 e della legge n.45/90, presentate dal 1gennaio 1993. Naturalmente, dovra' essere presa in considerazione la data di presentazione della domanda ed in luogo delle retribuzioni annue pensionabili dovranno essere considerate quelle annue contributive sulla base del disposto dell'art.11 della legge n.274/91. Esempio di calcolo della retribuzione pensionabile media nel caso considerato. Lo schema utilizzato in questo caso all'esempio n.5 differisce da quello gia' noto dell'ipotesi sub 1) essendo ora necessario evidenziare le retribuzioni annue pensionabili rivalutate (R'a) nonche' procedere negli ulteriori calcoli ove si riscontrino valori di R'a inferiori all'80 per cento di Rm. Si descrive ora il significato degli elementi dello schema: colonne da (1) ad (8): contengono gli stessi dati delle colonne di pari numero dei precedenti esempi nn. 3 e 4; colonne (9), (10) e (11): sono rispettivamente corrispondenti alle colonne (10), (11) e (12) dei richiamati esempi nn. 3 e 4; colonna (12): rappresenta le retribuzioni annue pensionabili rivalutate (R'a); colonna (13): contiene il numero dei mesi di godimento della retribuzione annua pensionabile indicata a colonna (8). Il totale di questa colonna deve essere uguale al periodo di riferimento indicato a colonna (6); colonna (14): dovra' essere compilata solo qualora si riscontrino importi di R'a inferiori all'80 per cento di Rm. Detti importi, infatti, vanno esclusi ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile media definitiva, tenendo presente pero' che tale esclusione non potra' eccedere il 25 per cento del periodo di riferimento. Questa colonna (14) indica quindi i mesi afferenti il definitivo periodo di riferimento risultante a seguito dell'esclusione di cui sopra; colonna (15): contiene le retribuzioni annue pensionabili rivalutate e pesate con i corrispondenti mesi di godimento, mediante la seguente operazione sulle colonne: (15) = (12) x (13). Il totale di questa colonna viene diviso per il totale della colonna (13) ottenendo, cosi', la retribuzione pensionabile media (Rm); in calce a detta colonna va evidenziato l'80 per cento di Rm medesima; colonna (16): anche questa colonna dovra' essere compilata esclusivamente qualora si riscontrino valori di R'a inferiori all'80 per cento di Rm. Essa indica le retribuzioni annue pensionabili rivalutate e pesate in relazione al periodo di riferimento definitivo, ottenute mediante la seguente operazione sulle colonne: (16) = (12) x (14). Il totale di questa colonna viene diviso per il totale della colonna (14) ottenendo, cosi', la retribuzione pensionabile media definitiva. Esempio n.5: viene rappresentato il caso di una pensione non differita; poiche' l'ultimo giorno di servizio e' il 31 dicembre 1999, l'anno di decorrenza e' il 2000 e, pertanto, il primo indice da prendere in considerazione e' quello del 1999. Essendo l'anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni e' stata data applicazione alla normativa posta dal decreto legislativo n. 373/93. Lo sviluppo delle retribuzioni annue pensionabili e' il seguente: 01.01.1993 24.000.000 01.09.1993 24.500.000 01.01.1994 25.100.000 01.10.1994 26.000.000 01.01.1995 42.830.000 01.02.1995 42.500.000 01.02.1996 43.750.000 01.01.1997 44.430.000 01.12.1997 45.100.000 01.01.1998 46.000.000 01.01.1999 48.200.000 Esempio n. 5 ________________________________________ | periodi utili | pari a | | | | | | | | | | |_______________________|______________| | g | m | a | g | m | a | aa | mm | gg | |___________|___________|______________| | (1) | (2) | (3) | |___________|___________|______________| | a) periodi fino al 31.12.1992 | |______________________________________| | 01| 07| 78| 31| 12| 92| 14 | 06 | - | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | totale a) | 14 | 06 | - | |_______________________|____|____|____| | b) periodi fino al 1.1.1993 | |______________________________________| | 01| 01| 93| 14| 07| 96| 03 | 06 | 14 | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | 16| 07| 97| 31| 12| 99| 02 | 05 | 16 | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | | | | | | | | | | |___|___|___|___|___|___|____|____|____| | totale b) | 06 | - | - | |_______________________|____|____|____| Servizio utile | 20 | 06 | - | |____|____|____| _____________________________________________________________________ | calcolo della retribuzione pensionabile media |____________________________________________________________________ | a | Ra | Ca | I(d-1) | Ia | R'a |___|____________|_____|________|________|___________________________ |(7)| (8) | (9) | (10) | (11) | (12)-(8)x(9)x(10):(11) |___|____________|_____|________|________|___________________________ | 99| 48.200.000 | 1.00| 160.20 | 160.20 | 48.200.000 |___|____________|_____|________|________|___________________________ | 98| 46.000.000 | 1.01| | 159.01 | 46.807.698 |___|____________|_____| |________|___________________________ | 97| 45.100.000 | 1.02| | 157.70 | 46.731.264 |___|____________|_____| |________|___________________________ | 97| 44.430.000 | 1.02| | 157.70 | 46.037.030 |___|____________|_____| |________|___________________________ | 96| 43.750.000 | 1.03| | 154.50 | 46.725.000 |___|____________|_____| |________|___________________________ | 96| 42.500.000 | 1.03| | 154.50 | 45.390.000 |___|____________|_____| |________|___________________________ | 95| 42.500.000 | 1.04| | 152.25 | 46.507.980 |___|____________|_____| |________|___________________________ | 95| 42.830.000 | 1.04| | 152.25 | 46.869.101 |___|____________|_____| |________|___________________________ | 94| 26.000.000 | 1.05| | 150.10 | 29.136.975 |___|____________|_____| |________|___________________________ | 94| 25.100.000 | 1.05| | 150.10 | 28.128.388 |___|____________|_____| |________|___________________________ | 93| 24.500.000 | 1.06| | 149.45 | 27.838.033 |___|____________|_____| |________|___________________________ | 93| 24.000.000 | 1.06| | 149.45 | 27.269.910 |___|____________|_____| |________|___________________________ | | | | | | |___|____________|_____| |________|___________________________ | | | | | | |___|____________|_____| |________|___________________________ | | | | | | |___|____________|_____| |________|___________________________ | | | | | | |___|____________|_____| |________|___________________________ | | | | | | |___|____________|_____| |________|___________________________ _____________________________________________________________ | calcolo della retribuzione pensionabile media |____________________________________________________________ | m,a | m',a | R'a x m,a | R'a x m',a |_______|________|__________________________|________________ | (13) | (14) | (15)=(12)x(13) | (16)=(12)x(14) |_______|________|__________________________|________________ | 12 | 12 | 578.400.000 | 578.400.000 |_______|________|__________________________|________________ | 12 | 12 | 561.692.372 | 561.692.372 |_______|________|__________________________|________________ | 01 | 01 | 46.731.264 | 46.731.264 |_______|________|__________________________|________________ | 05 | 05 | 230.185.150 | 230.185.150 |_______|________|__________________________|________________ | 05 | 05 | 233.625.000 | 233.625.000 |_______|________|__________________________|________________ | 01 | 01 | 45.390.000 | 45.390.000 |_______|________|__________________________|________________ | 11 | 11 | 511.587.783 | 511.587.783 |_______|________|__________________________|________________ | 01 | 01 | 46.869.101 | 46.869.101 |_______|________|__________________________|________________ | 03 | 03 | 87.410.926 | 87.410.926 |_______|________|__________________________|________________ | 09 | 03 | 253.155.490 | 84.385.164 |_______|________|__________________________|________________ | 04 | | 111.352.132 | |_______|________|__________________________|________________ | 08 | | 218.159.280 | |_______|________|__________________________|________________ | | | | |_______|________|__________________________|________________ | | | | |_______|________|__________________________|________________ | | | | |_______|________|__________________________|________________ | | | | |_______|________|__________________________|________________ | | | | |_______|________|__________________________|________________ | | | | |_______|________|__________________________|________________ | | | | |_______|________|__________________________|________________ | | | | |_______|________|__________________________|________________ | | | | |_______|________|__________________________|________________ Totali | 72 | 54 | 2.924.558.498 | 2.426.276.760 |_______|________|__________________________|________________ Rm | 40.618.868 | 44.931.051 |__________________________|________________ 0,80 Rm | 32.495.095 | |__________________________| _________________________________ | periodo di riferimento | |_______________________________| | a | m | g | aa | mm | mesi | |____|____|____|____|____|______| | (4) | (5) | (6) | |______________|_________|______| | 06 | _ | _ | 06 | _ | 72 | |____|____|____|____|____|______| b) Calcolo della pensione annua lorda diretta non di privilegio Ai fini della determinazione della pensione annua lorda diretta non di privilegio si rinvia alle formule (5), (6), (7) ed agli specifici chiarimenti forniti al riguardo. Si ritiene opportuno rappresentare alcuni esempi di applicazione delle formule surrichiamate. Esempio n. 6 - Rp = 24.000.000 - periodi utili al 31.12.1992 = 28 anni 7 mesi - periodi utili alla cessazione = 39 anni 0 mesi - Aa,m = 0,96300 - A'a,m = 0,63705 - Rm = 22.750.000 Pd = 24.000.000x0,63705+22.750.000(0,96300-0,63705)= =22.704.563=22.704.600 Esempio n.7 - Rp = 24.000.000 - periodi utili al 31.12.1992 =40 anni 0 mesi - periodi utili alla cessazione =43 anni 0 mesi - Aa,m = 1,00000 - A'a,m = 1,00000 - Rm = 22.750.000 Pd = 24.000.000x1,00000+22.750.000(1,00000-1,00000)=24.000.000 L'esempio ha lo scopo di mettere in evidenza come il nuovo metodo per il calcolo della pensione fornisca un risultato equivalente al metodo adoperato anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503/92 quando il servizio maturato al 31 dicembre 1992 sia uguale o superiore a 40 anni. Esempio n. 8 - Rp = 24.000.000 - periodi utili al 31.12.1992 = 28 anni 7 mesi - periodi utili alla cessazione = 29 anni 7 mesi - Aa,m = 0,66363 - A'a,m = 0,63705 - Rm = 24.000.000 Pd = 24.000.000x0,63705+24.000.000(0,66363-0,63705)=15.927.120= = 15.927.200 L'esempio ha lo scopo di mettere in evidenza come il nuovo metodo di calcolo della pensione fornisca un risultato equivalente al metodo adoperato anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n.503/92 quando la retribuzione pensionabile media sia uguale alla retribuzione annua pensionabile alla cessazione: cioe' quando nel periodo di riferimento non risultino modifiche della stessa retribuzione pensionabile. Esempio n.9 - Rp = 120.000.000 - periodi utili al 31.12.1992 = 28 anni 7 mesi - periodi utili alla cessazione = 30 anni 0 mesi - Aa,m= 0,67500 - A'a,m= 0,63705 - Rm = 115.120.000 Pd=120.000.000x0,63705+(0,725x115.120.000+27.940.688)x x(0,67500-0,63705)=76.446.000+111.402.688x0,03795=80.673.732= =80.673.800 Questo esempio concerne l'ipotesi di Rm superiore a 101.602.500 (valore valido per il solo 1993), riguardata dall'art. 12 del decreto legislativo n. 503/92, per la quale si rimanda alle spiegazioni fornite con riferimento alla formula (7) ed alle indicazioni contenute nella circolare n. 16/I.P. Esempio n.10 (riferito alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari) - Rp = 24.000.000 - periodi utili al 31.12.1992 = 29 anni - periodi utili alla cessazione = 32 anni - Aa = 0,73387 - A'a = 0,65507 - Rm = 23.350.000 Pd=24.000.000x0,65507+23.350.000(0,73387-0,65507)=17.561.660= = 17.561.700 c) Calcolo della pensione annua lorda diretta di privilegio. Valgono per il calcolo in questione le formule (8),(9),(10) riportate in allegato e le indicazioni all'uopo fornite. Si svolgono qui di seguito alcuni esempi di calcolo della pensione annua lorda diretta di privilegio. Esempio n.11 (C.P.D.E.L.-C.P.I.) - Rp = 31.750.000 - periodi utili al 31.12.1992: 12 anni 8 mesi - periodi utili alla cessazione: 15 anni 11 mesi - Aa,m = 0,38688 - A'a,m= 0,34708 - Rm = 30.050.000 Pd= (31.750.000x0,34708+30.050.000 (0,38688-0,34708)) 1,10=13.437.358 Pd: Rp = 13.437.358:31.750.000 = 0,42322 inferiore a 0,66667, pertanto Pd = Rpx0,66667 = 31.750.000x0,66667 = 21.166.773 = 21.166.800 Esempio n.12 (C.P.D.E.L. - C.P.I.) - Rp = 31.750.000 - periodi utili al 31.12.1992 = 29 anni 0 mesi - periodi utili alla cessazione = 30 anni 4 mesi - Aa,m = 0,68422 - A'a,m= 0,64800 - Rm = 30.050.000 Pd= (31.750.000x0,64800+30.050.000(0,68422-0,64800)) 1,10=23.828.652 Pd: Rp = 23.828.652:31.750.000 = 0,75051 maggiore di 0,66667 pertanto Pd =23.828.652 = 23.828.700 Esempio n.13 (C.P.S.) - Rp =63.451.000 - periodi utili al 31.12.1992 = 12 anni 8 mesi - periodi utili alla cessazione = 15 anni 11 mesi - Aa,m = 0,38688 - A'a,m= 0,34708 - Rm 61.500.000 - pensione di privilegio ascrivibile alla 7a categoria Pd= (63.451.000x0,34708+61.500.000(0,38688-0,34708)) 1,10=26.917.300 Pd: Rp = 26.917.300:63.451.000 = 0,42422 inferiore a 0,5 corrispondente al rapporto minimo previsto per le infermita' ascrivibili alla 7a categoria, pertanto Pd = Rpx0,5 = 63.451.000x0,5 = 31.725.500 Esempio n.14 (C.P.S.) - Rp =63.451.000 - periodi utili al 31.12.1992 = 29 anni 0 mesi - periodi utili alla cessazione = 30 anni 4 mesi - Aa,m = 0,68422 - A'a,m= 0,64800 - Rm 61.500.000 - pensione di privilegio ascrivibile alla 4a categoria Pd= (63.451.000x0,64800+61.500.000(0,68422-0,64800)) 1,10= 47.678.156 Pd: Rp = 47.678.156 : 63.451.000 = 0,75142 superiore a 0,66667, corrispondente al rapporto minimo previsto per le infermita' ascrivibili alla 4a categoria, pertanto Pd = 47.678.156 = 47.678.200 d) Calcolo della pensione annua lorda diretta in presenza dei benefici combattentistici Ai sensi dell'art.2 della legge n.336/70, all'incremento di retribuzione pensionabile derivante dall'applicazione dei benefici combattentistici da parte dell'ente datore di lavoro, veniva attribuita la stessa aliquota pensionistica applicata alla retribuzione annua pensionabile valida per il giorno di cessazione dal servizio. In base alla nuova disciplina si dovra' seguire, per la determinazione della pensione diretta non di privilegio, il procedimento riportato in calce e che conduce alla formula (11). Parimenti nel caso di pensione di privilegio trovera' applicazione la formula (12). Si fornisce, pertanto, un esempio di calcolo della quota di pensione corrispondente ai benefici retributivi per effetto della legge n. 336/70: Esempio n.15 - Rp = 25.458.000 - periodo utile al 31.12.1992 = 27 anni 8 mesi - periodo utile alla cessazione = 32 anni 3 mesi - benefici retributivi (B) = 830.000 - Rm = 23.750.000 - Aa,m = 0,73941 - A'a,m= 0,61356 Pd= 25.458.000x0,61356+23.750.000(0,73941-0,61356)= 18.608.948= = 18.609.000 Pdb = 18.608.948+830.000x0,73941 = 19.222.658 = 19.222.700 Bp = 19.222.700-18.609.000 = 613.700 e) Calcolo del contributo di riscatto in unica soluzione. E' noto che per la determinazione del contributo di riscatto si fa riferimento all'allegato A della legge n. 965/65 per tutte le gestioni pensionistiche con esclusione della Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari. Il metodo di calcolo previsto dalla citata legge e' sostanzialmente fondato sulla capitalizzazione di una quota differenziale di pensione, da determinare caso per caso in conseguenza dell'andamento parabolico delle aliquote pensionistiche. Sempre con esclusione della Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, il metodo valido per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge n. 274/91 e fino al 31 dicembre 1992 viene indicato dalla formula (13). Invece per le domande di riscatto prodotte dal 1 gennaio 1993, in base alle nuove disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 503/92 e 373/93 per quanto riguarda il calcolo della pensione ed in ordine alla necessita' di mantenere la capitalizzazione di una quota differenziale di pensione, la suddetta espressione (13) deve essere modificata nella formula (14). Analogamente, per la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, riguardata dalla legge n. 16/86, le espressioni (13) e (14) vanno, rispettivamente, sostituite con le formule (15) e (16). f) Ricongiunzioni ex art. 2 legge n. 29/79 - Calcolo della pensione teorica da capitalizzare. Per quanto riguarda la determinazione della quota di pensione teorica da capitalizzare, nulla e' innovato rispetto al previgente metodo ad esclusione della necessaria sostituzione, per le domande presentate dal 1 gennaio 1993, della retribuzione annua contributiva alla data della domanda con la retribuzione annua contributiva media calcolata sulla base del periodo di riferimento. Si rimanda, pertanto, alla formula (17). g) Ricongiunzioni ai sensi della legge n. 45/90 - Calcolo della pensione teorica da capitalizzare. Anche in questo caso, per le domande prodotte dal 1 gennaio 1993, ai fini del calcolo della quota di pensione da capitalizzare in applicazione della legge n.45/90, alla retribuzione annua contributiva alla data della domanda stessa dovra' sostituirsi la retribuzione annua contributiva media determinata sulla base del periodo di riferimento; all'uopo andra' quindi utilizzata la formula (18). h) Calcolo del trattamento provvisorio di pensione - uso del mod. S.C.755/5. Le modifiche introdotte dai decreti legislativi nn.503/92 e 373/93 comportano altrettante importanti modifiche negli adempimenti degli uffici competenti alla liquidazione del trattamento di pensione, compresi, naturalmente, quelli degli enti datori di lavoro. Rimangono, pero', immutati i principi, indicati nelle precedenti circolari, sulla base dei quali e' possibile provvedere da parte degli enti datori di lavoro alla liquidazione del trattamento provvisorio di pensione. In particolare, si ricorda la necessita' che il servizio utile ai fini del diritto deve essere non inferiore ai requisiti minimi, validi alla data di cessazione, per il diritto a pensione. La valutazione del servizio riscattato e', in ogni caso, subordinata all'emissione del relativo decreto. Infine, il servizio ricongiungibile sulla base dell'art.2 della legge n.29/79 sara' valutabile interamente ai fini del diritto e della misura solo in presenza del decreto di riconoscimento, in mancanza del quale il corrispondente servizio utile ai fini della misura dovra' essere ridotto al 70 per cento. In conseguenza delle modifiche normative, e' stato predisposto l'unito modello S.C.755/5 (all.3) che sostituisce il precedente modello S.C.755/4. h1) frontespizio del modello S.C.755/5 La struttura del frontespizio del mod. S.C.755/5 ripete quella contenuta nel precedente modello. E' stata mantenuta, in particolare, la possibilita' di indicare diverse decorrenze del trattamento provvisorio in modo da soddisfare eventuali esigenze che dovessero sorgere in relazione a particolari previsioni contrattuali, quali il trasferimento in pensione di miglioramenti economici in attivita' di servizio, cosi' come gia' avvenuto in occasione di precedenti accordi nazionali di lavoro. Si riepiloga, ora, il significato dei richiami che sono previsti nel frontespizio del modello: (1)- indicare la gestione autonoma di appartenenza alla data di cessazione dal servizio: enti locali/sanitari/insegnanti/ufficiali giudiziari; (2)- per le donne deve essere indicato il cognome da nubile seguito da "in" o "ved." ed il cognome acquisito; (3)- deve essere indicato il totale del servizio utile ai fini della misura, arrotondato ad anni interi, trascurando la frazione fino a sei mesi. Nel caso in cui il servizio utile ai fini del diritto contenga periodi ricongiungibili in base all'art.2 della legge n.29/79, deve essere indicato il totale del servizio utile, ai fini del diritto, arrotondato ad anni interi, trascurando la frazione fino a sei mesi; (4)- deve essere indicata l'eta' per il collocamento a riposo di ufficio previsto da leggi o regolamenti, ponendo attenzione agli effetti dell'art.1 del decreto legislativo n.503/92, per i quali vengono adeguati i limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio sulla base della tabella A allegata allo stesso provvedimento. Tali limiti di eta' dovranno essere indicati anche nei casi di trattenimento in servizio; (5)- non deve essere indicato il coniuge quando sia stata pronunciata sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge stesso, tranne, per gli iscritti alla C.P.D.E.L., nei casi in cui sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti. Inoltre dovranno essere indicati i figli di eta' inferiore a 21 anni; (6)- deve essere indicato il motivo della cessazione dal servizio cosi' come risulta dalla delibera dell'ente datore di lavoro: dimissioni volontarie/limiti di eta'/limiti di servizio/morte/...; (7)- in caso di cessazione dal servizio per morte, il titolare e' il coniuge avente diritto o, in mancanza di esso, gli orfani di eta' inferiore a 21 anni; (8)- come e' noto, questo riquadro consente di evidenziare la rata di ammortamento di uno o piu' dei debiti indicati con la relativa scadenza. Cio' consente da una parte di non incidere sul trattamento provvisorio intero oltre la durata della rateizzazione, dall'altra, mette in grado le Direzioni Provinciali del Tesoro di adeguare il trattamento provvisorio di pensione in dipendenza della scadenza del periodo di rateizzazione dei singoli debiti. Naturalmente, cio' trovera' un esatto riscontro nella pensione definitiva quando il provvedimento di riscatto o di ricongiuzione che ha dato luogo alla rata sia stato emesso dal 1 marzo 1992 sulla base della legge n. 274/91. Quando il provvedimento sia stato adottato con data anteriore, in sede di pensione definitiva saranno applicati i precedenti criteri previsti dal R.D. n. 680/38. Infine si fa presente che le dichiarazioni oggetto del modello S.C. 755/5 dovranno essere rilasciate e, quindi, firmate dal responsabile dell'ufficio al quale sia stata attribuita la funzione di compilare il modello in oggetto. Pertanto, dovra' essere specificato la denominazione dell'ufficio, la qualifica del titolare dell'ufficio stesso con l'indicazione del nome e del cognome del firmatario. Cio' vale sia per il frontespizio che per il retro del modello S.C. 755/5. h2) retro del modello S.C. 755/5 E' questa, naturalmente, la parte del modello che ha subito maggiori modifiche per tener conto delle nuove modalita' di calcolo della pensione annua lorda. Quadro I: Per la compilazione del quadro I non si puo' che rimandare a quanto illustrato nel precedente paragrafo 3 punto a.3) in quanto destinato al calcolo della retribuzione annua media pensionabile. Ed invero, anche la struttura del quadro I e' sostanzialmente identica allo schema usato per illustrare l'esempio n.5; e' da tener presente che, ovviamente, le colonne (14) e (16) e la casella con l'indicazione dell'80 per cento di Rm riguardano esclusivamente le ipotesi di iscritti con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni, ovvero di nuovi assunti privi di anzianita' assicurativa alla data del 1 gennaio 1993. Quadro II: La compilazione del quadro II, che porta alla determinazione della misura del trattamento provvisorio diretto, deve essere effettuata con le seguenti avvertenze: colonna (1): deve essere indicata la decorrenza della pensione che corrispondera' al giorno successivo a quello di cessazione dal servizio se si tratta di una pensione non differita, mentre dovra' essere indicato il 1 settembre successivo alla data di cessazione se si tratta di pensione differita in applicazione del decreto legge n. 384/92 convertito in legge n. 438/92. Il prospetto consente di tener conto, come per il precedente mod. S.C. 755/4, di eventuali riflessi in pensione di benefici contrattuali. colonna (2): deve essere indicato l'importo, alla data di cessazione dal servizio, della retribuzione annua contributiva diminuita dell'indennita' integrativa speciale. Quando non spetti l'indennita' integrativa speciale, le modalita' di determinazione della corrispondente somma sono state illustrate nella circolare n. 616 del 30 aprile 1988. colonna (3): deve essere indicato l'importo risultante al quadro I in corrispondenza del simbolo Rm, ovvero, se del caso, di Rm definitiva, che rappresenta la retribuzione annua pensionabile media da considerare. Quando il predetto importo supera lire 101.602.500 per l'anno 1993, ed i corrispondenti valori per gli anni successivi, dovra' essere posto in questa colonna il risultato che si ottiene sommando a lire 27.940.688 il prodotto 0,725xRm oppure xRm definitiva (sempre per il 1993). Per il 1994 gli importi di cui sopra vanno sostituiti con i nuovi pari rispettivamente a 105.189.700 e 28.927.167. colonna (4): deve essere indicato nella prima riga il servizio utile ai fini della misura, risultante dall'arrotondamento a mesi del totale a) della colonna (3) del quadro I. Nella seconda riga deve essere indicato il servizio utile totale risultante sempre dalla colonna (3) del quadro I arrotondato a mesi per difetto o per eccesso. Per la Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari dovra' essere indicato il servizio ad anni interi. colonna (5): deve essere indicata l'aliquota dell'allegato A della legge n. 965/65 corrispondente al servizio indicato nella prima riga della colonna (4). Per la Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari dovra' indicarsi l'aliquota corrispondente all'allegato A della legge n. 16/86. colonna (6): deve essere indicata l'aliquota dell'allegato A della legge n. 965/65 corrispondente al servizio indicato nella seconda riga della colonna (4).Per la Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari dovra' indicarsi l'aliquota corrispondente all'allegato A della legge n.16/86. colonna (7): e' dedicata alla quota di pensione corrispondente alla lettera a) dell'art.13 del decreto legislativo n. 503/92 e risulta dal prodotto tra la retribuzione pensionabile alla data di cessazione dal servizio (colonna 2) e l'aliquota pensionabile riferita al servizio utile al 31 dicembre 1992 (colonna 5). colonna (8): e' dedicata alla quota di pensione corrispondente alla lettera b) dell'art. 13 del decreto legislativo n. 503/92 e risulta dal prodotto tra la retribuzione media indicata a colonna (3) e la differenza delle aliquote pensionistiche (colonne 6 e 5). colonna (9): il trattamento provvisorio diretto e' costituito dalla somma delle due quote di pensione (colonne 7 e 8) arrotondata alle 100 lire superiori. Quadro III: la compilazione del quadro III, che porta alla determinazione del trattamento provvisorio indiretto, deve essere effettuata con le seguenti avvertenze: colonna (1): la decorrenza corrisponde al giorno successivo a quello di morte dell'iscritto; cio' vale anche nel caso in cui il dante causa sia deceduto tra la data di cessazione dal servizio e la prevista decorrenza della pensione diretta differita, in quanto le recenti disposizioni leglislative concernenti le pensioni di anzianita' non hanno inciso sulla disciplina dei trattamenti indiretti o di riversibilita'. colonna (2): deve essere riportato il corrispondente valore del trattamento provvisorio diretto presente a colonna (9). colonna (3): deve essere indicata l'aliquota di riversibilita' corrispondente al nucleo dei compartecipi alla pensione (vedova sola, vedova ed orfani, ecc.): 0,40 : un orfano solo; un fratello o una sorella; 0,50 : vedova senza prole; due orfani, due o piu' fratelli o sorelle; genitori; 0,60 : vedova ed un orfano; tre orfani; 0,70 : vedova con due orfani; quattro o piu' orfani; 0,80 : vedova con tre orfani; 0,90 : vedova con quattro o piu' orfani; colonna (4): indicare il valore valido per l'anno di morte dell'iscritto pari, per l'anno 1993, in relazione all'aliquota di riversibilita', a: - lire - se l'aliquota e' superiore al 70 per cento; - lire 30.500 se l'aliquota e' il 70 per cento; - lire 60.900 " 60 per cento; - lire 91.300 " 50 per cento; - lire 121.700 se l'aliquota e' il 40 per cento; colonna (5): fornisce l'importo del trattamento provvisorio indiretto che si ottiene sommando alla costante (colonna 4) il prodotto tra il trattamento provvisorio diretto (colonna 2) e l'aliquota di riversibilita' (colonna 3). 4. Da ultimo non appare superfluo fornire alcune precisazioni in ordine ai casi di collocamento a riposo posteriore al trattenimento in servizio - oltre i tassativi limiti di eta' previsti dalla fonte normativa dei singoli enti datori di lavoro - disposto dagli enti stessi in base alla vigente disciplina. Al riguardo, va definitivamente chiarito che tali fattispecie configurano, senza alcun dubbio, ipotesi di pensionamenti di vecchiaia, per i quali, come e' noto, la decorrenza del trattamento di quiescenza e' immediata a partire dal giorno successivo alla cessazione dal servizio. Nei casi suddetti, ovviamente, valgono i nuovi requisiti di servizio utile, necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia, prescritti dal decreto legislativo n. 503/92, in relazione alla data di cessazione; debbono pero' essere tenute ben presenti le deroghe contemplate dall'art. 3, comma 2, lettere a) e c) del summenzionato decreto legislativo n.503/92 e le considerazioni esposte sul punto dalla circolare n. 16/I.P. Infine, in relazione al disposto dell'art. 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 503/92 - relativo alla determinazione, nei casi ivi previsti, del periodo mancante al raggiungimento del requisito minimo di servizio per il diritto alla pensione anticipata - e' stata costruita la tabella di cui all'allegato 2), che fornisce, sulla base del servizio utile arrotondato al 31 dicembre 1992, il predetto periodo mancante in corrispondenza dei previgenti limiti di servizio validi alla stessa data del 31 dicembre 1992. La presente circolare viene diramata d'intesa, per la parte relativa alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione, con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Ministero del Tesoro. Il direttore generale dell'I.N.P.D.A.P.: CERILLI
NOTE AL FRONTESPIZIO : (1) Enti locali / sanitari / insegnanti / uff. giudiziari - (2) per le donne, il cognome da nubile seguito da "in" o "ved." e cognome acquisito - (3) servizio utile arrotondato ad anni interi trascurando la frazione fino a 6 mesi - (4) prevista da leggi o regolamenti per il collocamento a riposo d'ufficio, adeguata ai sensi dei D.L.vo 503/92: da indicare anche nei casi di trattenimento in servizio - (5) il coniuge non va indicato quando sia stata pronunciata sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge stesso, tranne che per la C.P.D.E.L. nei casi in cui sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti: indicare pure i figli di eta' inferiore a 21 anni - (6) dimissioni volontarie / dispense/ limiti di eta' e/o di servizio / morte / ... - (7) in caso di cessazione dal servizio per morte, il titolare e' il coniuge avente diritto o, in mancanza di esso, gli orfani di eta' inferiore a 21 anni - (8) importo delle rate di ammortamento e relative scadenze. NOTE AL QUADRO I : (1) data inizio periodo utile a pensione - (2) data finale periodo utile a pensione - (3) periodo temporale corrispondente - (4) per gli iscritti con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 pari o superiore a 15 anni, indicare il periodo temporale compreso tra la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione ed il 1 gennaio 1993; per gli iscritti con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni e per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianita' assicurativa al 1 gennaio 1993, riportare il totale b) della col. (3) con esclusione dei periodi riscattati, ricongiungibili e/o computabili a domanda - (5) arrotondamento ad anni e mesi di col. (4) - (6) mesi corrispondenti a col. (5), se il totale a) della col. (3) e' pari o superiore a 15 anni dovranno essere ridotti alla meta' con il limite di 120 mesi - (7) anno di riferimento delle retribuzioni annue pensionabili - (8) retribuzione annua pensionabile relativa all'anno di riferimento - (9) incremento della rivalutazione delle retribuzioni annue pensionabili - (10) indice costo della vita dell'anno precedente decorrenza pensione - (11) indici costo della vita degli anni indicati a col. (7) - (12) retribuzioni annue pensionabili rivalutate - (13) mesi di godimento delle retribuzioni annue pensionabili indicate a col. (8); il totale di questa colonna deve corrispondere a col. (6) - (14) mesi relativi al definitivo periodo di riferimento determinato ai sensi del D.L.vo 373/93, dovra' essere compilata solo qualora si riscontrino importi di R'a inferiori all'80 per cento di Rm - (15) retribuzioni annue pensionabili ravalutate e pesate con i mesi di godimento delle stesse; il totale di questa colonna diviso per quello di col. (13) da' la retribuzione pensionabile media (Rm) - (16) anche questa colonna dovra' essere compilata esclusivamente qualora si riscontrino valori di R'a inferiori all'80 per cento di Rm; indica le retribuzioni annue pensionabili rivalutate e pesate con i mesi di godimento determinati ai sensi del D.L.vo 373/93, il totale di questa colonna diviso per quello di col. (14) da' la retribuzione pensionabile media definitiva. NOTE AL QUADRO II : (1) giorno successivo alla cessazione, ovvero 1 settembre posteriore se trattasi di pensione differita in applicazione del D.L. n. 384/92 - (2) retribuzione annua contributiva alla data di cessazione diminuita dell'indennita' integrativa speciale - (3) importo di Rm del quadro I da correggere quando superiore a lire 101.602.500 per l'anno 1993 e corrispondenti valori per l'anno 1994 e seguenti - (4) nella prima riga va indicato il totale a) della col. (3) del quadro I arrotondato a mesi; nella seconda, il servizio utile complessivo della col. (3) del quadro I arrotondato a mesi. In ogni caso la valutazione del servizio riscattato e' subordinata all'emissione del relativo decreto, mentre il servizio ricongiungibile ex art. 2 della legge n. 29/79 sara' valutabile interamente solo in presenza del decreto di riconoscimento, in mancanza del quale, ai fini della misura, dovra' essere ridotto al 70 per cento - (5) aliquota dell'allegato A della legge n. 965/65 (ovvero della legge n. 16/86 per la C.P.U.G.) relativa al servizio indicato nella prima riga della col. (4) - (6) aliquota dell'allegato A della legge n. 965/65 (ovvero della legge n. 16/86 per la C.P.U.G.) relativa al servizio indicato nella seconda riga della col. (4). NOTE AL QUADRO III : (1) giorno successivo a quello di morte dell'iscritto - (2) importo corrispondente al valore indicato nella col. (9) del quadro II - (4) indicare il valore valido per l'anno di morte dell'iscritto.