Art. 2.
1. Il Ministero della sanita' stabilisce piani di campionamento per
i prodotti della pesca freschi o congelati di produzione nazionale,
comunitaria e di importazione dai Paesi terzi tenendo conto dei
risultati dei controlli eventualmente effettuati a norma dell'art. 9,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, nonche'
della natura dei prodotti della pesca da campionare; i piani di
campionamento sono comunicati alla Commissione delle Comunita'
europee.
2. Nell'attuazione dei piani di cui al comma 1 la quantita' minima
di campioni da prelevare da ogni lotto e' la seguente:
a) dieci campioni prelevati da dieci esemplari diversi se il
lotto e' costituito dalle specie ittiche di cui all'allegato A;
b) cinque campioni prelevati da cinque esemplari diversi se il
lotto e' costituito da specie ittiche non appartenenti all'allegato
A, nel caso il lotto da campionare sia costituito da esemplari di
grandezza non uniforme, i campioni devono essere prelevati in maniera
da risultare rappresentativi della composizione del lotto; qualora si
tratti di specie di piccola taglia si deve prelevare un numero di
esemplari tale per cui il peso del campione non sia comunque
inferiore a grammi 100.
3. Per i campioni destinati al controllo ufficiale ai sensi del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, restano valide le
disposizioni relative all'entita' e modalita' di prelevamento di cui
all'allegato B del decreto ministeriale 14 dicembre 1971.