Art. 2.
  Il  capitale  della societa' di cui all'art. 1 e' determinato in L.
10.000.000.000 da prelevare dagli stanziamenti  gia'  destinati  alla
realizzazione   delle   opere  idriche.  Il  capitale  sociale  sara'
suddiviso in n. 10.000.000 di azioni da L. 1.000 cadauna.