Art. 3. Le azioni della societa' sono attribuite al Ministro del tesoro che esercitera' i diritti di unico azionista di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il consiglio di amministrazione sara' composto da cinque membri, da nominarsi all'atto della costituzione della societa' su designazione del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il consiglio di amministrazione procede alla nomina del Presidente. Il collegio sindacale sara' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti da nominarsi all'atto della costituzione della societa' su designazione del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica; almeno due dei membri effettivi e uno dei supplenti sono scelti tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.