Art. 3.
  Le azioni della societa' sono attribuite al Ministro del tesoro che
esercitera'  i diritti di unico azionista di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica.
  Il consiglio di amministrazione sara' composto da cinque membri, da
nominarsi all'atto della costituzione della societa' su  designazione
del  Ministro  del  tesoro  e  del  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  Il consiglio di amministrazione procede alla nomina del Presidente.
  Il collegio sindacale sara' composto da tre membri effettivi di cui
uno con funzione di Presidente e due supplenti da nominarsi  all'atto
della  costituzione  della  societa' su designazione del Ministro del
tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione  economica;
almeno due dei membri effettivi e uno dei supplenti sono scelti tra i
funzionari della Ragioneria generale dello Stato.