Art. 4.
  Alla  societa'  di  cui  all'art.  1 sono affidati il completamento
delle opere  e  quello  degli  impianti  nonche'  la  gestione  degli
impianti di cui all'allegato elenco.
  Con  successivi  decreti del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro del  bilancio  e  della  programmazione  economica  potranno
essere affidati alla stessa societa' ulteriori impianti.