Art. 5. La societa' puo' assumere personale della soppressa Agenzia gia' utilizzato per l'espletamento delle predette attivita' nel numero strettamente indispensabile previa motivata delibera del consiglio di amministrazione. I fondi necessari per l'esercizio della societa', per la gestione degli impianti e per il completamento delle opere e degli impianti medesimi faranno carico alle disponibilita' del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 e saranno devoluti con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello del bilancio e programmazione economica in base alle richieste che di volta in volta saranno formulate dalla societa' stessa.