Art. 5.
  La  societa'  puo'  assumere personale della soppressa Agenzia gia'
utilizzato per l'espletamento delle  predette  attivita'  nel  numero
strettamente indispensabile previa motivata delibera del consiglio di
amministrazione.
  I  fondi  necessari per l'esercizio della societa', per la gestione
degli impianti e per il completamento delle opere  e  degli  impianti
medesimi faranno carico alle disponibilita' del fondo di cui all'art.
19  del decreto legislativo n. 96/1993 e saranno devoluti con decreti
del Ministro del  tesoro  di  concerto  con  quello  del  bilancio  e
programmazione economica in base alle richieste che di volta in volta
saranno formulate dalla societa' stessa.