Art. 2.
  1.  Per  gli  interventi in corso di realizzazione o da avviare nel
settore della cooperazione con  i  Paesi  in  via  di  sviluppo  sono
ammesse  varianti  che  non  comportino  oneri finanziari aggiuntivi,
salvo  casi  di  forza  maggiore.  I  casi  di  forza  maggiore  sono
dichiarati  con  apposito  provvedimento  del  Ministro  degli affari
esteri.