Art. 4. (( 1. I contratti stipulati con gli esperti dell'Unita' tecnica )) (( centrale della Direzione generale per la cooperazione allo )) (( sviluppo ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio )) (( 1987, n. 49 (a), possono essere rinnovati per periodi )) (( quadriennali previa valutazione delle qualifiche ed esperienze )) (( acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli )) (( affari esteri e composta da cinque membri di cittadinanza anche )) (( non italiana. La disposizione di cui al presente comma ha )) (( carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza tra )) (( il 1 novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonche' a quelli )) (( che scadono nel 1995 unicamente per effetto di atti aggiuntivi )) (( a detti contratti. A tale fine i contratti con scadenza tra il )) (( 1 novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994 sono prorogati fino a )) (( tale ultima data. )) 2. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 (a), circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potra' comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana. 3. L'attivita' svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo e' assoggettata a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto. (( 3-bis. La disposizione di cui al comma 23 dell'articolo 3 della )) (( legge 24 dicembre 1993, n. 537 (b), non si applica al )) (( personale assunto a tempo determinato dalla Direzione generale )) (( per la cooperazione allo sviluppo. ))
(a) La legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". Si trascrive il testo del relativo art. 12: "Art. 12 (Unita' tecnica centrale). - 1. A supporto dell'attivita' della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonche' per le attivita' di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo e' istituita l'Unita' tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo. 2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'art. 10 dovra' essere derterminata l'articolazione funzionale dell'Unita' tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima. 3. L'organico dell'Unita' tecnica centrale e' costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unita' e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unita' tecnica centrale e' preposto un funzionario della carriera diplomatica. 4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'art. 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunita' economica europea, nonche' dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sara' in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avra' durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovra' altresi' prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unita' tecnica centrale. 5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'art. 13. 6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le proce- dure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unita' tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3: a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge; b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attivita' da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Tale titolo di precedenza puo' essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verra' verificata con delibera del comitato direzionale su parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri. 9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unita' tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri e' accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiutive per profili professionali e' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura puo' essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, puo' essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalita' di svolgimento delle prove selettive. 10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: 'Riordinamento del Ministero degli affari esteri'. 11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". (b) Il comma 23 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: "E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi". Le amministrazioni di cui al comma 5, il quale richiama, per la definizione delle amministrazioni pubbliche, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono, per effetto di tale richiamo, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.