Art. 4.
(( 1. I contratti stipulati con gli esperti dell'Unita' tecnica    ))
(( centrale della Direzione generale per la cooperazione allo      ))
(( sviluppo ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio      ))
(( 1987, n. 49    (a),    possono essere rinnovati per periodi     ))
(( quadriennali previa valutazione delle qualifiche ed esperienze  ))
(( acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli  ))
(( affari esteri e composta da cinque membri di cittadinanza anche ))
(( non italiana. La disposizione di cui al presente comma ha       ))
(( carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza tra ))
(( il 1 novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonche' a quelli    ))
(( che scadono nel 1995 unicamente per effetto di atti aggiuntivi  ))
(( a detti contratti. A tale fine i contratti con scadenza tra il  ))
(( 1 novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994 sono prorogati fino a   ))
(( tale ultima data.                                               ))
  2.  Per  gli  esperti  di  nuova assunzione rimane in vigore quanto
previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge  n.  49  del
1987  (a),  circa  l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La
commissione di concorso  potra'  comprendere  anche  membri  che  non
abbiano la cittadinanza italiana.
  3.  L'attivita'  svolta  in  attuazione  dei  contratti  di  cui al
presente  articolo  e'  assoggettata   a   valutazioni   annuali   da
effettuarsi   ad   opera  degli  organi  e  sulla  base  dei  criteri
individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti
stessi sono risolti nel caso di due valutazioni  negative  nel  corso
del contratto.
(( 3-bis. La disposizione di cui al comma 23 dell'articolo 3 della ))
(( legge 24 dicembre 1993, n. 537    (b),    non si applica al     ))
(( personale assunto a tempo determinato dalla Direzione generale  ))
(( per la cooperazione allo sviluppo.                              ))
 
             (a)  La  legge  n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via  di  sviluppo".
          Si trascrive il testo del relativo art. 12:
             "Art.  12    (Unita'  tecnica centrale). - 1. A supporto
          dell'attivita' della Direzione generale per la cooperazione
          allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei  compiti
          di  natura  tecnica  relativi  alle fasi di individuazione,
          istruttoria,   formulazione,   valutazione,   gestione    e
          controllo   dei   programmi,   delle   iniziative  e  degli
          interventi di cooperazione di cui  agli  articoli  1  e  2,
          nonche'  per  le  attivita'  di  studio e ricerca nel campo
          della cooperazione  allo  sviluppo  e'  istituita  l'Unita'
          tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo.
             2.  Nel  decreto  di  cui al comma 2 dell'art. 10 dovra'
          essere derterminata l'articolazione funzionale  dell'Unita'
          tecnica  centrale  nell'ambito  della Direzione generale in
          modo da rispecchiare al massimo l'articolazione  funzionale
          della Direzione medesima.
             3. L'organico dell'Unita' tecnica centrale e' costituito
          da  esperti  assunti  con  contratto  di  diritto privato a
          termine entro un contingente massimo di centoventi unita' e
          da  personale   di   supporto   tecnico-amministrativo   ed
          ausiliario  del  Ministero  degli affari esteri. All'Unita'
          tecnica centrale e' preposto un funzionario della  carriera
          diplomatica.
             4.  Le  caratteristiche  del  rapporto  contrattuale  di
          diritto privato a termine -  ivi  compreso  il  trattamento
          economico  -  sono  fissate  con decreto del Ministro degli
          affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con
          il Ministro della  funzione  pubblica,  previo  parere  del
          Comitato  direzionale  di  cui all'art. 9, tenuto conto dei
          criteri e dei parametri osservati  al  riguardo  dal  Fondo
          europeo  dello  sviluppo della Comunita' economica europea,
          nonche' dell'esperienza professionale di cui  il  personale
          interessato  sara' in possesso al momento della stipula del
          contratto.   Il   contratto   avra'   durata   quadriennale
          rinnovabile    in    costanza   delle   esigenze   connesse
          all'attuazione  dei  compiti  di   natura   tecnica   della
          cooperazione  allo  sviluppo. Il decreto di cui al presente
          comma dovra' altresi' prevedere  le  procedure  concorsuali
          per   la  immissione  degli  esperti  di  cui  al  comma  3
          nell'Unita' tecnica centrale.
             5. Gli esperti di cui ai commi  3  e  4  sono  impiegati
          anche  nelle  unita'  tecniche di cooperazione nei Paesi in
          via di sviluppo di cui all'art. 13.
             6. Nella prima applicazione della presente  legge  hanno
          titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le proce-
          dure  concorsuali  di  cui  al comma 4, nell'Unita' tecnica
          centrale, fino alla copertura  massima  del  cinquanta  per
          cento del contingente di cui al comma 3:
               a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi
          titolo,  con  oneri a carico dello Stato, prestino servizio
          presso  gli  uffici  centrali  del  Dipartimento   per   la
          cooperazione  di  cui  alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e
          presso la  sede  centrale  del  Servizio  speciale  di  cui
          all'art.  3  della  legge  8  marzo  1985, n. 73, da almeno
          dodici mesi alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge;
               b)  i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano
          attivita'  da  almeno  due   anni   presso   organizzazioni
          internazionali  e  comunitarie  operanti  nel settore della
          cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.
             7.  Tale  titolo  di precedenza puo' essere fatto valere
          dagli interessati con domanda da presentarsi  entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
             8.  L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti
          verra' verificata con delibera del comitato direzionale  su
          parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli
          affari esteri.
             9.  In  relazione  alle  esigenze  di supporto derivanti
          dalla  istituzione   dell'Unita'   tecnica   centrale,   la
          dotazione   organica   delle   qualifiche   funzionali  del
          Ministero degli affari esteri e' accresciuta  di  25  posti
          alla  V  qualifica  e  di 35 alla IV. La ripartizione delle
          suddette dotazioni aggiutive per profili  professionali  e'
          stabilita  con decreto del Ministro degli affari esteri, di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica.  Con  la
          stessa  procedura  puo'  essere  modificata la ripartizione
          degli  anzidetti  posti  di  organico  aggiuntivo  tra   le
          qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei
          pertinenti  profili.  Il  personale  che  presti servizio a
          tempo pieno ed a qualunque titolo, presso  il  Dipartimento
          per  la  cooperazione  allo  sviluppo  o presso il Servizio
          speciale istituito ai sensi della legge 8  marzo  1985,  n.
          73,  da almeno un anno alla data di entrata in vigore della
          presente   legge    svolgendo    mansioni    di    supporto
          amministrativo,  puo'  essere  ammesso  entro  sei  mesi  a
          sostenere, a domanda, una prova selettiva per  l'immissione
          nel  contingente  aggiuntivo di organico di cui al presente
          comma,  nelle  qualifiche  e  profili  corrispondenti  alle
          mansioni  svolte.  Con  decreto  del  Ministro degli affari
          esteri,  sentito  il  consiglio  di  amministrazione,  sono
          stabilite  le procedure e le modalita' di svolgimento delle
          prove selettive.
             10. All'onere derivante dall'applicazione del  comma  9,
          valutato  in  lire un miliardo e duecento milioni annui, si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero  del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo
          parzialmente utilizzando  l'accantonamento:  'Riordinamento
          del Ministero degli affari esteri'.
             11.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             (b) Il comma 23 dell'art.  3  della  legge  n.  537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza pubblica) prevede che:
          "E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui  al
          comma  5  di  assumere  personale  a tempo determinato e di
          stabilire  rapporti  di  lavoro  autonomo  per  prestazioni
          superiori a tre mesi".
             Le amministrazioni di cui al comma 5, il quale richiama,
          per  la definizione delle amministrazioni pubbliche, l'art.
          1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.  29,  sono,  per
          effetto  di  tale  richiamo, tutte le amministrazioni dello
          Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine  e
          grado   e   le   istituzioni   educative,   le  aziende  ed
          amministrazioni dello Stato  ad  ordinamento  autonomo,  le
          regioni,  le  province,  i  comuni, le comunita' montane, e
          loro   consorzi    ed    associazioni,    le    istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.