Art. 6. 1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure previste per i dirigenti generali di livello C. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, che ammontano a lire 5 miliardi 750 milioni per gli anni 1993-1994, sono a carico del capitolo 4620 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Della predetta spesa non si terra' conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, cosi' come modificato dal presente decreto (a).
(a) Il testo vigente dell'art. 37 della legge n. 49/1987 e' riportato nella nota (a) all'art. 7.