Art. 6.
  1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli
1  e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro  del  tesoro.  Ai  fini  del  trattamento
economico  per eventuali missioni si applicano le misure previste per
i dirigenti generali di livello C.
  2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  decreto,  che
ammontano  a lire 5 miliardi 750 milioni per gli anni 1993-1994, sono
a carico del capitolo 4620 dello stato di previsione della spesa  del
Ministero  degli  affari  esteri.  Della predetta spesa non si terra'
conto ai fini della determinazione della quota  di  cui  al  comma  4
dell'articolo  37  della  legge  26  febbraio 1987, n. 49, cosi' come
modificato dal presente decreto (a).
 
             (a) Il testo vigente dell'art. 37 della legge n. 49/1987
          e' riportato nella nota (a) all'art. 7.