Art. 7. 1. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (a), le parole: "; detta quota non potra' comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario." sono sostituite dalle seguenti: ", tenendo conto che in nessun caso detta quota potra' superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente.".
(a) Il testo dell'art. 37 della legge n. 49/1987, gia' citata, come sopra modificato, e' il seguente: "Art. 37 (Stanziamenti). - 1. Con legge finanziaria e' determinata ogni anno l'entita' globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla 'Cooperazione allo sviluppo', bilaterale e multilaterale. 2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere collocati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato. 3. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attivita' di cooperazione sono integrati di diritto dalle somme stanziate e non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e sugli interventi straordinari contro la fame nel mondo. 4. Con gli stanziamenti disposti sul Fondo di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalita' previste nell'art. 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni; per l'indennita' di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonche' per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalita' di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo. Il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma, tenendo conto che in nessun caso detta quota potra' superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente".