Art. 7.
  1.  Al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49
(a), le parole: "; detta quota non potra' comunque superare il 5  per
cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario."
sono  sostituite  dalle seguenti: ", tenendo conto che in nessun caso
detta quota potra' superare la media  delle  spese  di  funzionamento
riscontrate nel triennio precedente.".
 
             (a)  Il  testo dell'art. 37 della legge n. 49/1987, gia'
          citata, come sopra modificato, e' il seguente:
             "Art. 37 (Stanziamenti). - 1. Con legge  finanziaria  e'
          determinata ogni anno l'entita' globale dei fondi destinati
          per   il   triennio   successivo  alla  'Cooperazione  allo
          sviluppo', bilaterale e multilaterale.
             2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di  previsione
          dello  Stato  destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in
          tutte le sue forme dovranno essere collocati tenendo  conto
          degli impegni internazionali dello Stato.
             3.  Gli  stanziamenti destinati alla realizzazione delle
          attivita' di cooperazione sono integrati di  diritto  dalle
          somme  stanziate  e  non  erogate  alla  data di entrata in
          vigore della presente  legge,  in  base  alle  preesistenti
          disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via
          di  sviluppo e sugli interventi straordinari contro la fame
          nel mondo.
             4.  Con  gli  stanziamenti   disposti   sul   Fondo   di
          cooperazione,  la  Direzione  generale  per la cooperazione
          allo sviluppo e' autorizzata a provvedere alle spese per il
          personale aggiuntivo di cui agli  articoli  12  e  16;  per
          l'organizzazione,   la   sistemazione   logistica   ed   il
          funzionamento  della  Direzione  generale  stessa  e  della
          segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato
          direzionale,  sovvenendo  ai  relativi fabbisogni anche con
          l'acquisizione di servizi esterni di  carattere  tecnico  e
          operativo,  direttamente  e  senza  le  formalita' previste
          nell'art. 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n.  1058,  e
          successive   modificazioni;   per  l'indennita'  di  lavoro
          straordinario e per le missioni  del  dipendente  personale
          ordinario,   comandato   e  aggiuntivo;  per  le  missioni,
          all'estero e in Italia, disposte dalla  Direzione  generale
          per  l'espletamento  dei  compiti  di controllo, gestione e
          valutazione di cui agli articoli 10 e 12,  nonche'  per  il
          finanziamento   delle   visite  in  Italia  di  qualificate
          personalita' di Paesi in via di  sviluppo  e  di  organismi
          donatori   bilaterali  e  multilaterali,  invitate  per  la
          trattazione,  con  la  Direzione  generale,  dei   problemi
          attinenti,  in  applicazione  della  presente  legge,  alla
          cooperazione allo sviluppo. Il CICS  determina  sulla  base
          delle  esigenze  di programmazione annuale o pluriennale la
          quota massima di stanziamento sul fondo da  destinare  alle
          spese di cui al presente comma, tenendo conto che in nessun
          caso  detta  quota  potra' superare la media delle spese di
          funzionamento riscontrate nel triennio precedente".