Art. 8.
  1.  Nell'ambito degli stanziamenti, di cui all'articolo 2, comma 2,
della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (a), per gli esercizi  1994-1996,
una  quota non inferiore al 15 per cento del fondo di cooperazione e'
riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non  governative
o ad esse affidati, di cui una quota non inferiore al 10 per cento va
riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative,
ai  sensi  dell'articolo  29, comma 2, della suddetta legge n. 49 del
1987 (a).
  2. La riserva cosi' costituita  e'  annualmente  integrata  con  le
eventuali  disponibilita'  residue  dell'esercizio precedente. Per il
1994 i residui sono la parte dello  stanziamento  per  iniziative  di
organizzazioni  non  governative  nel 1993 non ancora impegnata al 31
dicembre 1993.
  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto, il Ministro degli affari esteri,
sentita la commissione di cui all'articolo 8, comma 10,  della  legge
26 febbraio 1987, n. 49 (a), emana norme per la semplificazione delle
procedure  di  concessione  dei  contributi  di  cui  al  comma 1 del
presente articolo e per i relativi controlli.
(( 3-bis Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24      ))
(( dicembre 1993, n. 537    (b),    non si applicano alle          ))
(( convenzioni con le organizzazioni non governative e con gli     ))
(( altri enti senza fini di lucro di cui alla legge 16 luglio      ))
(( 1993, n. 255    (c),    per la realizzazione di programmi nel   ))
(( campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.        ))
 
             (a)  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2,  comma   2,
          dell'art.  8,  comma  10,  e  dell'art.  29,  comma 2 (come
          modificato dall'art. 1 della legge 29 agosto 1991, n. 288),
          della legge n. 49/1987, gia' citata:
             "Art. 2, comma 2.  -  Gli  stanziamenti  destinati  alla
          realizzazione  di  tale  attivita' sono determinati su base
          triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata
          allo stato di previsione della spesa  del  Ministero  degli
          affari  esteri  una  relazione previsionale e programmatica
          del Ministro  contenente  fra  l'altro  le  proposte  e  le
          motivazioni  per la ripartizione delle risorse finanziarie,
          la scelta delle priorita'  delle  aree  geografiche  e  dei
          singoli  Paesi,  nonche' dei diversi settori nel cui ambito
          dovra' essere attuata la cooperazione allo  sviluppo  e  la
          indicazione  degli  strumenti  di intervento. Il Parlamento
          discute la relazione previsionale e  programmatica  insieme
          alla  relazione  consuntiva  di cui al comma 6, lettera c),
          dell'art. 3".
             "Art.  8,  comma  10.  -  Apposita  commissione  per  le
          organizzazioni  non  governative,  presieduta dal Direttore
          generale della Direzione per la cooperazione allo  sviluppo
          e  composta  da  altri  sette membri designati dal Ministro
          degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti
          delle  organizzazioni  stesse,   due   tra   quelli   delle
          confederazioni  sindacali e due tra i rappresentanti di cui
          alla lettera a) del comma 1, esprime i  pareri  obbligatori
          previsti  agli  articoli  28, comma 1, 29, commi 1 e 3, 31,
          comma 3. Essa inoltre collabora con la  Direzione  generale
          nelle   questioni   attinenti   alle   organizzazioni   non
          governative,  alla  loro  attivita'  ed  ai  cooperanti   e
          volontari da esse impiegati".
             "Art.  29,  comma  2.  -  Alle organizzazioni suindicate
          possono essere concessi contributi per  lo  svolgimento  di
          attivita'  di  cooperazione da loro promosse, in misura non
          superiore al 70 per  cento  dell'importo  delle  iniziative
          programmate,   che  deve  essere  integrato  per  la  quota
          restante  da  forme  autonome,  dirette  o  indirette,   di
          finanziamento salvo quanto previsto agli articoli 31, comma
          2-  bis,  e  32,  comma 2-ter. Ad esse puo' essere altresi'
          affidato l'incarico di realizzare  specifici  programmi  di
          cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione
          generale per la cooperazione dello sviluppo".
             (b)   L'art.  6  della  legge  n.  537/1993  (Interventi
          correttivi di finanza pubblica) e' cosi' formulato:
             "Art. 6 (Contratti pubblici). - 1. E' vietato il rinnovo
          tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la
          fornitura di beni e servizi. Le  pubbliche  amministrazioni
          hanno  facolta',  fino al 31 dicembre 1994, di rinnovare al
          medesimo  contraente,  in  deroga  a  quanto  disposto  dal
          presente  conmma e alle procedure previste dai commi da 2 a
          15, contratti in scadenza per i quali non si applichino  le
          procedure  di  cui  ai commi da 28 a 38 nel caso in cui sia
          concordata,  a  parita'  di  ogni  altra  condizione,   una
          riduzione del prezzo pari al 10 per cento rispetto a quello
          convenuto  nel  contratto  in  scadenza.  In  ogni  caso  i
          contratti delle pubbliche amministrazioni per la  fornitura
          di  beni e servizi non possono prevedere prezzi superiori a
          quelli pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.
             2. Il Ministero del  tesoro  -  Provveditorato  generale
          dello  Stato  e  le  altre  pubbliche  amministrazioni  che
          abitualmente provvedono all'esecuzione  dei  contratti  per
          l'acquisto  di beni e servizi redigono e tengono aggiornati
          elenchi dei prezzi pagati. I dati relativi  sono  trasmessi
          al  Ministero del bilancio e della programmazione economica
          che,   avvalendosi   dell'Istituto   di   studi   per    la
          programmazione   economica  (ISPE),  degli  altri  istituti
          facenti parte del sistema statistico nazionale e del centro
          di elaborazione dati presso l'Autorita'  per  l'informatica
          nella  pubblica amministrazione, provvede alla comparazione
          dei prezzi pagati dalle pubbliche amministrazioni  ed  alla
          pubblicazione  trimestrale  dei  prezzi  di riferimento con
          particolare riguardo alla fornitura di grandi quantita'  di
          beni  e  servizi. Con regolamento da emanare entro quaranta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  i  Ministri  del  bilancio  e  della programmazione
          economica,  del  tesoro  e   per   la   funzione   pubblica
          stabiliscono  responsabilita',  tempi,  obblighi, criteri e
          procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi.
             3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
          regolamento di cui al comma 2  e  comunque  a  partire  dal
          quarantunesimo giorno dall'antrata in vigore della presente
          legge,  i  contratti per i quali non sia ancora intervenuta
          l'approvazione, sono sottoposti a giudizio di congruita' da
          parte dei competenti organi tecnici delle  amministrazioni,
          in relazione ai prezzi di riferimento.
             4.  La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i
          termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario
          responsabile e da' notizia al  contraente  dell'avviso  del
          procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
          241.  Il  procedimento deve concludersi entro trenta giorni
          dalla notizia. Decorso tale  termine  i  contratti  possono
          essere approvati, fatta salva la responsabilita' contabile,
          civile e amministrativa del funzionario.
             5.  Ove  il  giudizio si concluda con una valutazione di
          non congruita', le pubbliche  amministrazioni  indicano  il
          prezzo  congruo e invitano il contraente alla riduzione del
          prezzo  e,   in   mancanza   di   accettazione,   rifiutano
          l'approvazione.
             6.   Tutti   i   contratti  ad  esecuzione  periodica  o
          continuata  debbono  recare  una  clausola   di   revisione
          periodica  del  prezzo,  che  viene  operata  sulla base di
          un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle
          amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal
          limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il prezzo del
          contratto e' soggetto a revisione, salvo il  diritto  della
          parte  di recedere dal conratto. L'amministrazione provvede
          alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un  prezzo
          non  superiore  a quello offerto al precedente contraente e
          da questi rifiutato.
             7. Per le amministrazioni statali, i risparmi  di  spesa
          derivanti    dall'applicazione    dei    precedenti   commi
          costituiscono economie di  bilancio.  Per  le  regioni,  le
          province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti
          il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del
          bilancio   dello   Stato,   i  risparmi  stessi  restano  a
          disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una  quota
          pari  al  10  per cento dei risparmi puo' essere utilizzata
          dagli enti locali territoriali  che  provvedono,  ai  sensi
          dell'art.  52  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e successive modificazioni, a  iscrivere,  nei  bilanci
          relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti
          ai rinnovi contrattuali.
             8.  I  trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta
          eccezione per le regioni,  sono  ridotti,  per  l'esercizio
          finanziario  di  riferimento,  di  una quota pari al 10 per
          cento dei risparmi di spesa di cui al  comma  7.  A  questo
          fine,  gli  enti  trasmettono  entro  il  30 giugno e il 31
          dicembre di ogni anno al Ministero del  tesoro,  ovvero  al
          Ministero  dell'interno  per quanto riguarda le province, i
          comuni e le comunita' montane, una relazione sui  contratti
          di  cui  ai  commi  precedenti, sui relativi prezzi e sugli
          adeguamenti operati.
             9.  Sono  fatte  salve  le  competenze  in materia delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano.
             10.  Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e
          successive modificazioni, ai sensi dell'art. 24 della legge
          stessa,  nonche'  altri  enti   pubblici   appartenenti   a
          categorie  omogenee,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge 7
          agosto 1990, n. 241, possono costituire  uffici  unici  per
          l'espletamento  delle  procedure  di  acquisto  di  beni  e
          servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali piu'
          favorevoli ed una economia procedimentale.
             11. I contratti stipulati in violazione dei  divieti  di
          cui ai commi da 1 a 15 sono nulli.
             12.  Le  controversie  derivanti  dall'applicazione  dei
          commi da 1 a 15 sono devolute alla  giurisdizione,  in  via
          esclusiva, del giudice amministrativo.
             13.  Le  disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano a
          tutti i contratti delle amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, nonche' ai concessionari di servizi  pubblici,
          ai  concessionari  di  costruzione  e  di  gestione  e alle
          aziende municipalizzate.
             14. E' fatta salva la  normativa  prevista  dall'art.  5
          della legge 8 novembre 1991, n. 381.
             15.  Le  disposizioni  dei  commi da 1 a 14 si applicano
          anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione
          italiana allo sviluppo.
             16. I contratti di  appalto  di  opere  pubbliche  e  le
          concessioni   aventi   ad   oggetto  la  progettazione,  la
          costruzione o la gestione di opere  pubbliche  non  possono
          prevedere  costi superiori ai costi standardizzati definiti
          ai sensi del comma 17.
             17. E' costituito, entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, in posizione di
          autonomia funzionale e  organizzativa,  l'Osservatorio  dei
          lavori  pubblici,  articolato  in un servizio centrale e in
          servizi  regionali,  aventi  sede  presso  i  povveditorati
          regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta
          ed  alla  elaborazione  dei  dati informativi concernenti i
          lavori  pubblici  su   tutto   il   territorio   nazionale,
          definisce,   in   base   a   criteri   tecnici,   i   costi
          standardizzati per regione e per tipo  di  lavoro  e  rende
          pubblici  i  costi  stessi  entro  il 31 gennaio di ciascun
          anno. A tal fine  lo  stesso  Osservatorio  si  avvale  del
          Centro  elaborazione  dati  della  soppressa Agenzia per la
          promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno.  Sino   alla
          costituzione   dell'Osservatorio,   provvede  il  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici.
             18. Le disposizioni dei commi da 16 a  27  si  applicano
          anche  ai  contratti  relativi  ai  Paesi  in  cui opera la
          cooperazione italiana allo  sviluppo.  La  metodologia  per
          definire,  sulla base dei prezzi unitari dei singoli Paesi,
          i costi standardizzati per i lavori pubblici nei  Paesi  in
          via  di  sviluppo  sara'  fissata  con apposito decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro degli affari esteri.
             19.  I  contratti  e  le  concessioni,  ivi  compresi  i
          relativi  atti  aggiuntivi,  per  i  quali  non  sia ancora
          intervenuta l'approvazione alla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  sono  sottoposti,  entro  sessanta
          giorni dalla data medesima, a  giudizio  di  congruita'  da
          parte  dei  competenti organi tecnici delle amministrazioni
          sulla base dei criteri a parametri di  riferimento  fissati
          dal    Consiglio    superiore   dei   lavori   pubblici   o
          dall'Osservatorio di cui al comma 17.  Non appena  divenuto
          operante  l'Osservatorio di cui al comma 17, il giudizio di
          congruita' e' riferito ai costi  definiti  ai  sensi  dello
          stesso comma 17.
             20.  La pubblica amministrazione procede alla nomina del
          responsabile del procedimento e da' notizia al contraente o
          al concessionario dell'avviso del procedimento  stesso,  ai
          sensi  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento
          deve  concludersi  entro  novanta  giorni  dalla   notizia.
          Decorso  tale termine i contratti possono essere approvati,
          fatta  salva  la  responsabilita'   contabile,   civile   e
          amministrativa del funzionario.
             21.  Ove  il giudizio si concluda con una valutazione di
          non congruita', le pubbliche  amministrazioni  invitano  il
          contraente  o  il  concessionario alla riduzione del prezzo
          dell'opera  e,  in  mancanza  di  accettazione,   rifiutano
          l'approvazione.
             22.  Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa
          derivanti  dall'applicazione  dei  commi   da   16   a   21
          costituiscono  economie  di  bilancio.  Per  le regioni, le
          province, i comuni e gli  altri  enti  locali,  i  risparmi
          stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal
          fine,  una  quota  pari  al  10 per cento dei risparmi puo'
          essere  utilizzata  dagli  enti  locali  territoriali   che
          provvedono, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 3
          febbraio   1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  a
          iscrivere, nei bilanci relativi  agli  anni  1994,  1995  e
          1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.
             23.  I  trasferimenti  agli  enti a finanza derivata, ad
          eccezione delle  regioni,  sono  ridotti,  per  l'esercizio
          finanziario  di  riferimento,  di  una quota pari all'8 per
          cento dei risparmi di spesa di cui al comma  22.  A  questo
          fine,  gli  enti  trasmettono  entro  il  30 giugno e il 31
          dicembre di ogni anno al Ministero del  tesoro,  ovvero  al
          Ministero  dell'interno  per quanto riguarda le province, i
          comuni e le comunita' montane, una relazione sui  contratti
          di  cui  ai  commi  da 16 a 22, sui relativi prezzi e sugli
          adeguamenti operati.
             24. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142,  e
          successive modificazioni, nei casi in cui non dispongano di
          uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere
          pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell'art.
          24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra
          loro al fine della costituzione di un unico ufficio tecnico
          sufficientemente   dotato,   al   quale   siano   demandate
          l'attivita' di  progettazione  e  le  altre  incombenze  di
          natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza
          degli enti convenzionati.
             25.  Alle  fattispecie  di  cui  ai commi da 16 a 27, si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 11 e 12.
             26. Le disposizioni dei commi da 16 a  27  del  presente
          articolo,   si   applicano   a   tutti  i  contratti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione
          per    l'amministrazione    penitenziaria,    nonche'    ai
          concessionari di  servizi  pubblici,  ai  concessionari  di
          costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.
             27. Restano salve le competenze in materia della regione
          Valle  d'Aosta,  che provvede alle finalita' della presente
          legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia  e
          relative norme di attuazione.
             28.  Le  pubbliche  amministrazioni procedono a rivedere
          atti di aggiudicazione o di approvazione di  contratti  per
          la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di
          opere  pubbliche  e  le  concessioni  aventi  ad oggetto la
          progettazione,  la  costruzione  o  la  gestione  di  opere
          pubbliche,  non  eseguiti  in  misura superiore a un quarto
          alla data di pubblicazione della  presente  legge,  qualora
          risulti  che  il  prezzo  complessivo  concordato  sia piu'
          elevato del 15 per cento  rispetto  all'importo  risultante
          dall'applicazione  dei prezzi unitari definiti ai sensi dei
          commi  2  e  17,  depurati  del  tasso  di  inflazione.  Le
          revisioni  debbono concludersi entro sei mesi dalla data di
          entrata in vigore  della  presente  legge.  Durante  questo
          periodo prosegue l'esecuzione del contratto.
             29.  Il  giudizio  di  congruita'  del  contratto  viene
          formulato  dai  competenti  organi  tecnici  delle  singole
          amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile
          del  procedimento  ed  avviso al contraente dell'inizio del
          procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.  241.
          Il  procedimento  deve  concludersi  entro  novanta  giorni
          dall'avviso. Decorso tale termine i contratti devono essere
          eseguiti, fatta salva la responsabilita' contabile,  civile
          e amministrativa del funzionario.
             30.  Per  i  contratti  di  importo inferiore a lire 500
          milioni non si procede al  giudizio  di  congruita'  se  le
          parti, prima della pubblicazione dei dati di cui ai commi 2
          e  17,  concordano  una riduzione del prezzo pari al 10 per
          cento, comprensivo dell'eventuale  ribasso  contrattuale  o
          convenzionale.  Per i contratti di importo superiore a lire
          500 milioni non si procede al giudizio di congruita' se  le
          parti  concordano  una  riduzione del prezzo pari al 20 per
          cento, comprensivo dell'eventuale  ribasso  contrattuale  o
          convenzionale.  In caso di riduzione concordata del prezzo,
          il contratto si ritiene ricondotto ad equita', anche per la
          parte gia' eseguita, a tutti  gli  effetti  giuridici,  ivi
          compresi quelli di responsabilita' contabile.
             31.  Ove  non si dia applicazione alle previsioni di cui
          al comma 30, o il giudizio di cui al comma 29  si  concluda
          con  una  valutazione  di  non congruita', le parti possono
          concordare un nuovo prezzo,  per  la  parte  del  contratto
          ancora  da  eseguire  alla data della definizione del nuovo
          prezzo, entro i limiti definiti ai sensi dei commi 2 e  17,
          anche   mediante   modifiche  quantitative,  qualitative  e
          temporali dell'opera. In tal caso la riduzione deve  essere
          accresciuta del 2,5 per cento.
             32.  Qualora  il contraente non accetti la riduzione del
          prezzo nei limiti di cui ai commi 30 e 31, e' fatto divieto
          a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre
          anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti
          di qualsiasi tipo con  il  contraente  che  ha  opposto  il
          diniego.   Al  fine  della  predisposizione  di  un  elenco
          unitario,  le  pubbliche  amministrazioni   comunicano   al
          Ministero  del tesoro - Provveditorato generale dello Stato
          i  dati  relativi  ai   soggetti   esclusi   dalle   future
          contrattazioni.
             33.   Fatto  salvo  il  generale  potere  di  autotutela
          riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa  vigente,
          anche  in riferimento all'adozione di misure cautelari, ivi
          compresa la sospensione dell'esecuzione del  contratto,  le
          disposizioni  di  cui ai commi da 28 a 32 si riferiscono ai
          contratti per i  quali  sia  pervenuta  l'aggiudicazione  o
          l'approvazione dopo il 1 gennaio 1992 e prima della data di
          entrata in vigore della presente legge.
             34.  Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa
          derivanti  dall'applicazione  dei  commi   da   28   a   33
          costituiscono  economie  di  bilancio.  Per  le regioni, le
          province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti
          il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del
          bilancio  dello  Stato,  i  risparmi   stessi   restano   a
          disposizione  nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota
          pari al 10 per cento dei risparmi  puo'  essere  utilizzata
          dagli  enti  locali  territoriali  che provvedono, ai sensi
          dell'art. 52 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29,  e  successive  modificazioni, a iscrivere, nei bilanci
          relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti
          ai rinnovi contrattuali.
             35. I trasferimenti agli enti a finanza derivata,  fatta
          eccezione  per  le  regioni,  sono ridotti, per l'esercizio
          finanziario di riferimento, di una  quota  pari  al  5  per
          cento  dei  risparmi  di spesa di cui al comma 34. A questo
          fine, gli enti trasmettono entro  il  30  giugno  e  il  31
          dicembre  di  ogni  anno al Ministero del tesoro, ovvero al
          Ministero dell'intero per quanto riguarda  le  province,  i
          comuni  e le comunita' montane, una relazione sui contratti
          di cui ai commi da 28 a 33, sui  relativi  prezzi  e  sugli
          adeguamenti operati.
             36.  Alle  fattispecie  di  cui  ai  commi da 28 a 37 si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 12 e 13.
             37. Nella  relazione  sulla  stima  del  fabbisogno  del
          settore  statale  presentata al Parlamento dal Ministro del
          tesoro entro il mese di novembre, ai  sensi  dell'art.  30,
          comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
          dall'art.  10  della  legge  23  agosto  1988, n.   362, in
          un'apposita  sezione   vengono   illustrati   gli   effetti
          finanziari  rilevabili  sul  bilancio  dello  Stato  e  sui
          bilanci delle regioni a statuto ordinario, delle  province,
          dei  comuni e degli altri enti locali, nonche' di tutti gli
          enti il  cui  finanziamento  avvenga  con  trasferimenti  a
          carico  dello  Stato, delle disposizioni di cui al presente
          articolo.
             38. Le disposizioni dei commi da 28 a  37  si  applicano
          anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione
          italiana allo sviluppo".
             Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo
          soprariportato,   consultare   il   testo  della  legge  n.
          537/1993, pubblicata nel suppl. ord. n. 121  alla  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993.
             (c)  La  legge  n.  255/1993,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 176  del  29  luglio  1993,
          reca:    "Interpretazione  autentica  dell'art. 3, comma 3,
          della legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  in  materia  di
          attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo".