AVVERTENZA: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, inte- grate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, che di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui riportati. Nel testo di detto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1994, successivamente corretto con avvisi di rettifica pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1994 e n. 16 del 21 gennaio 1994, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate delle seguenti disposizioni, intervenute successivamente: decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1994, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, con il quale e' stato approvato il regolamento di modifica del decreto qui pubblicato; decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1994, convertito dalla legge 24 febbraio 1994, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994, recante: "Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale". Art. 1. 1. Non e' ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di piu' di un contrassegno da parte della medesima persona. 2. Non puo' essere conferito mandato da una medesima persona a depositare piu' di un contrassegno. 3. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (a), di seguito denominato testo unico, le persona incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in Roma. ------------ (a) L'art. 16 del testo unico per l'elezione della Cam- era dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e' cosi' formulato: "Art. 16. - Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarita' dell'avvenuto deposito. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrasssegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile con quello che abbiano presentato: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine devono essere notificate ai depositanti delle liste che via abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che de- cide entro le succesive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse".