AVVERTENZA:
   Il  testo  aggiornato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto   dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11, comma 2,
del  testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1985,  n.  1092,
nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine
di  facilitare  la  lettura sia delle disposizioni del decreto, inte-
grate con le modifiche apportate dalle  nuove  disposizioni,  che  di
quelle  richiamate  nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui riportati.
   Nel testo di detto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
serie  generale - n. 7 dell'11 gennaio 1994, successivamente corretto
con avvisi di rettifica pubblicati, rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1994 e n. 16 del 21
gennaio  1994,  sono   state,   pertanto,   inserite   le   modifiche
(evidenziate  con caratteri corsivi) ad esso apportate delle seguenti
disposizioni, intervenute successivamente:
    decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1994, n. 104,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37  del  15
febbraio  1994,  con  il  quale  e' stato approvato il regolamento di
modifica del decreto qui pubblicato;
    decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 29 del 5 febbraio 1994, convertito
dalla legge 24 febbraio  1994,  n.  127,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  - n. 47 del 26 febbraio 1994, recante:
"Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione
elettorale".
                               Art. 1.
  1. Non e' ammesso il deposito presso il Ministero  dell'interno  di
piu' di un contrassegno da parte della medesima persona.
  2.  Non  puo'  essere  conferito  mandato da una medesima persona a
depositare piu' di un contrassegno.
  3. Ai fini  delle  comunicazioni  e  delle  notificazioni  previste
nell'art.  16  del  testo  unico  per  l'elezione  della  Camera  dei
deputati, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361 (a), di seguito denominato testo unico, le persona
incaricata  del  deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in
Roma.
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             (a) L'art. 16 del testo unico per l'elezione della  Cam-
          era  dei  deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, cosi'
          come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976,  n.
          136, e' cosi' formulato:
             "Art.  16.  -  Il Ministero dell'interno, nei due giorni
          successivi alla  scadenza  del  termine  stabilito  per  il
          deposito,  restituisce  un  esemplare  del  contrassegno al
          depositante,   con   l'attestazione    della    regolarita'
          dell'avvenuto deposito.
             Qualora  i  partiti  o  gruppi  politici  presentino  un
          contrassegno  che  non  sia  conforme  alle  norme  di  cui
          all'art.   14,   il   Ministero   dell'interno   invita  il
          depositante a sostituirlo  nel  termine  di  48  ore  dalla
          notifica dell'avviso.
             Sono   sottoposte   all'Ufficio  centrale  nazionale  le
          opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del
          Ministero a  sostituire  il  proprio  contrasssegno  o  dai
          depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di
          contrassegno  che  ritengano  facilmente  confondibile  con
          quello che  abbiano  presentato:  a  quest'ultimo  effetto,
          tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi
          momento  presi  in  visione  da  chi  abbia  presentato  un
          contrassegno a norma degli articoli precedenti.
             Le opposizioni devono  essere  presentate  al  Ministero
          dell'interno  entro  48  ore  dalla  sua decisione e, nello
          stesso termine  devono  essere  notificate  ai  depositanti
          delle   liste  che  via  abbiano  interesse.  Il  Ministero
          trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che  de-
          cide  entro  le  succesive  48  ore,  dopo  aver  sentito i
          depositanti delle liste che vi abbiano interesse".