Art. 10. 1. Nel caso di parita' di cifra elettorale fra liste collegate ai medesimi candidati, l'ufficio centrale circoscrizionale, per le proclamazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, terzo e quarto periodo, del nuovo art. 84 del testo unico) (a) parte dalla lista il cui contrassegno ha riportato il numero d'ordine piu' basso nel sorteggio di cui all'art. 24, comma 1, n. 2, del testo unico (b) . ------------- (a) L'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 277/1993 sostituisce l'art. 84 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con il testo di seguito riportato: "Art. 84. - 1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'art. 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi e' gia' stato proclamato eletto ai sensi dell'art. 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino piu' posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'art. 77, comma 1, numero 4), che non risultino gia' proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a piu' liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinche' si proceda ai sensi dell'art. 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo. 2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico". (b) L'art. 24, primo comma, n. 2, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, e' cosi' formulato: "L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale compie le seguenti operazioni: 1) (omissis); 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti".