Art. 11. 1. Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1 del nuovo art. 84 del testo unico) (a) non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o piu' liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, numeri 3 e 4, del nuovo art. 83 del testo unico) (b) . ------------- (a) Per l'art. 84 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 277/1993, si veda la nota (a) all'art. 10. (b) Per l'art. 83 del medesimo testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 277/1993, si veda la nota (a) all'art. 9.