Art. 11.
  1.  Qualora,  dopo  l'effettuazione   delle   operazioni   previste
dall'art.  5,  comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277
(comma 1 del nuovo art. 84 del testo unico) (a) non possa  procedersi
alle   proclamazioni   dei   candidati   di  una  o  piu'  liste  per
insufficienza di candidature in tutte  le  circoscrizioni,  l'Ufficio
centrale  nazionale  ripartisce  fra  le  altre  liste  i  seggi  non
assegnati, effettuando le operazioni di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, numeri 3 e 4,
del nuovo art. 83 del testo unico) (b) .
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             (a)  Per  l'art. 84 del testo unico per l'elezione della
          Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come
          sostituito dall'art.  5, comma 1, lettera b),  della  legge
          n. 277/1993, si veda la nota (a) all'art. 10.
             (b)   Per   l'art.  83  del  medesimo  testo  unico  per
          l'elezione della Camera dei deputati, approvato con  D.P.R.
          n.  361/1957, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera
          a), della legge n. 277/1993, si veda la nota  (a)  all'art.
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