Art. 12.
  1. Qualora lo scioglimento anticipato  della  Camera  dei  deputati
intervenga  fra la data della convocazione dei comizi per le elezioni
suppletive e quella fissata per il loro  svolgimento,  queste  ultime
sono   sospese  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
deliberazione del Consiglio dei Ministri.