Art. 2 (a).
 
(( 1. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati   ))
(( di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia ))
(( sul manifesto contenente la lista dei candidati della           ))
(( circoscrizione, sia sulle schede di votazione.                  ))
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             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  sostituito
          dall'art.  2  del  D.P.R.  n.  104/1994, a decorrere dal 15
          febbraio 1994, a norma dell'art. 4 del decreto stesso.