Art. 2 (a). (( 1. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati )) (( di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia )) (( sul manifesto contenente la lista dei candidati della )) (( circoscrizione, sia sulle schede di votazione. )) --------- (a) Il presente articolo e' stato cosi' sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 104/1994, a decorrere dal 15 febbraio 1994, a norma dell'art. 4 del decreto stesso.