Art. 3 (a). 1. Ciascuna lista puo' essere collegata, per ogni collegio uninominale, con un unico candidato. 2. In caso di dichiarazione di collegamento di piu' candidati nel medesimo collegio con una stessa lista, l'ufficio centrale circoscrizionale invita il rappresentante di cui all'art. 17 del testo unico a dichiarare, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico (b), quale accettazione di collegamento intenda confermare. 3. Per ogni candidato nei collegi uninominali possono essere indicati sia uno o piu' contrassegni delle liste collegate, sia uno o piu' contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno. (( 4. Il collegamento di ufficio puo' operarsi quando la lista non )) (( sia gia' collegata con altro candidato nello stesso collegio )) (( uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della )) (( legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del )) (( nuovo art. 18 del testo unico) c). )) (( 5. In tutti i casi in cui non puo' operarsi il collegamento di )) (( ufficio e' vietato l'utilizzo per contraddistinguere la )) (( candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno )) (( identico a quello della lista non collegata. )) (( 6. Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della )) (( legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo )) (( art. 18 del testo unico) (c), le istanze di depositanti altra )) (( lista avverso il mancato collegamento di )) (( ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive )) (( alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito )) (( all'ammissione delle liste. )) ------------ (a) I commi 4, 5 e 6 sono stati introdotti dall'art. 1 del D.P.R. n. 104/1994 in sostituzione dell'originario comma 4, a decorrere dal 15 febbraio 1994, a norma dell'art. 4 del decreto stesso. (b) L'art. 17 (cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136) e l'art. 22, ultimo comma (aggiunto dal medesimo art. 1 del D.P.R. n. 136/1976) del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, sono cosi' formulati: "Art. 17. - All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione e' fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione. Con le stesse modalita' possono essere indicati, entro il trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito, di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata comunicazione all'uffico centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce". "Art. 22, ultimo comma. - L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito". (c) L'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 277/1993, sostituisce l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957; detto art. 18 e' stato poi modificato dall'art. 1 del D.L. 29 gennaio 1994, n. 73, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162. Se ne trascrive il testo vigente: "Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e' fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'art. 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in piu' di un collegio e' nulla. 2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'art. 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'uffico sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le succes- sive ventiquattro ore. Per le candidate donne puo' essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito. 3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. 4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi".