Art. 3 (a).
  1.  Ciascuna  lista  puo'  essere  collegata,  per  ogni   collegio
uninominale, con un unico candidato.
  2.  In  caso di dichiarazione di collegamento di piu' candidati nel
medesimo  collegio  con  una   stessa   lista,   l'ufficio   centrale
circoscrizionale  invita  il  rappresentante  di  cui all'art. 17 del
testo unico a dichiarare, entro il termine di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.  22  dello  stesso  testo  unico (b), quale accettazione di
collegamento intenda confermare.
  3. Per  ogni  candidato  nei  collegi  uninominali  possono  essere
indicati sia uno o piu' contrassegni delle liste collegate, sia uno o
piu'   contrassegni   tra   quelli  depositati  presso  il  Ministero
dell'interno.
(( 4. Il collegamento di ufficio puo' operarsi quando la lista non ))
(( sia gia' collegata con altro candidato nello stesso collegio    ))
(( uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della     ))
(( legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del      ))
(( nuovo art. 18 del testo unico) c).                              ))
(( 5. In tutti i casi in cui non puo' operarsi il collegamento di  ))
(( ufficio e' vietato l'utilizzo per contraddistinguere la         ))
(( candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno         ))
(( identico a quello della lista non collegata.                    ))
(( 6. Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della   ))
(( legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo  ))
(( art. 18 del testo unico) (c), le istanze di depositanti altra   ))
(( lista avverso il mancato collegamento di                        ))
(( ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive    ))
(( alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito ))
(( all'ammissione delle liste.                                     ))
          ------------
             (a) I commi 4, 5 e 6 sono stati introdotti  dall'art.  1
          del  D.P.R.    n.  104/1994 in sostituzione dell'originario
          comma  4,  a  decorrere  dal  15  febbraio  1994,  a  norma
          dell'art. 4 del decreto stesso.
             (b)  L'art.  17 (cosi' come modificato dall'art. 1 della
          legge 23 aprile 1976, n. 136) e  l'art.  22,  ultimo  comma
          (aggiunto  dal  medesimo art. 1 del D.P.R. n. 136/1976) del
          testo unico  per  l'elezione  della  Camera  dei  deputati,
          approvato con D.P.R. n. 361/1957, sono cosi' formulati:
             "Art.  17.  -  All'atto  del  deposito  del contrassegno
          presso il Ministero  dell'interno  i  partiti  o  i  gruppi
          politici  organizzati  debbono  presentare la designazione,
          per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo
          e di uno supplente del partito o del gruppo  incaricati  di
          effettuare  il  deposito,  al  rispettivo  ufficio centrale
          circoscrizionale, della lista dei candidati e dei  relativi
          documenti.  La  designazione  e'  fatta  con un unico atto,
          autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a
          ciascun ufficio centrale circoscrizionale  le  designazioni
          suddette  entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello
          della votazione.
             Con  le  stesse modalita' possono essere indicati, entro
          il   trentatreesimo   giorno   antecedente   quello   della
          votazione,  altri  rappresentanti  supplenti, in numero non
          superiore a due, incaricati di effettuare il  deposito,  di
          cui   al   precedente   comma,   qualora  i  rappresentanti
          precedentemente  designati  siano  entrambi   impediti   di
          provvedervi,   per   fatto   sopravvenuto.   Il   Ministero
          dell'interno  ne  da'  immediata  comunicazione  all'uffico
          centrale  circoscrizionale  cui  la  nuova  designazione si
          riferisce".
             "Art.   22,   ultimo   comma.   -   L'ufficio   centrale
          circoscrizionale   si   riunisce   nuovamente   il   giorno
          successivo alle ore 12 per udire eventualmente  i  delegati
          delle  liste  contestate  o  modificate  ed ammettere nuovi
          documenti  nonche'  correzioni  formali  e  deliberare   in
          merito".
             (c)  L'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  della legge n.
          277/1993,  sostituisce  l'art.  18  del  testo  unico   per
          l'elezione  della Camera dei deputati, approvato con D.P.R.
          n.  361/1957;  detto  art.  18  e'  stato  poi   modificato
          dall'art.  1  del  D.L.  29 gennaio 1994, n. 73, convertito
          dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162. Se  ne  trascrive  il
          testo vigente:
             "Art.  18.  -  1. La presentazione delle candidature nei
          collegi uninominali e' fatta per singoli candidati i  quali
          si  collegano  a  liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli
          stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura.  La
          dichiarazione  di  collegamento  deve  essere  accompagnata
          dall'accettazione  scritta  del  rappresentante,   di   cui
          all'art.  17,  incaricato  di  effettuare il deposito della
          lista a  cui  il  candidato  nel  collegio  uninominale  si
          collega,   attestante   la   conoscenza   degli   eventuali
          collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti  con
          piu'  liste,  questi  devono  essere  i medesimi in tutti i
          collegi uninominali in cui e' suddivisa la  circoscrizione.
          Nell'ipotesi  di collegamento con piu' liste, il candidato,
          nella  stessa  dichiarazione  di  collegamento,  indica  il
          contrassegno  o i contrassegni che accompagnano il suo nome
          e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun  candidato
          puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio, anche
          se  di  circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa
          persona in piu' di un collegio e' nulla.
             2. Per  ogni  candidato  nei  collegi  uninominali  deve
          essere  indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di
          nascita,  il  collegio  uninominale  per  il  quale   viene
          presentato  e  il  contrassegno o i contrassegni tra quelli
          depositati presso il  Ministero  dell'interno  con  cui  si
          intende  contraddistinguerlo,  nonche'  la lista o le liste
          alle quali il candidato si collega ai fini di cui  all'art.
          77,  comma  1,  numero  2).  Qualora  il  contrassegno  o i
          contrassegni del candidato nel collegio  uninominale  siano
          gli  stessi  di  una  lista  o di piu' liste presentate per
          l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale,  il
          collegamento  di cui al presente articolo e' effettuato, in
          ogni     caso,     d'ufficio     dall'ufficio      centrale
          circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni
          ed  accettazioni  difformi. Le istanze di depositanti altra
          lista  avverso  il  mancato  collegamento   d'uffico   sono
          presentate,  entro  le  ventiquattro  ore  successive  alla
          scadenza dei termini  per  la  presentazione  delle  liste,
          all'Ufficio  centrale nazionale che decide entro le succes-
          sive ventiquattro ore. Per le candidate donne  puo'  essere
          indicato  il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome
          del marito.
             3. La dichiarazione di presentazione dei  candidati  nei
          collegi   uninominali   deve  contenere  l'indicazione  dei
          nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
             4.  La  dichiarazione  di  presentazione   dei   singoli
          candidati  nei collegi uninominali deve essere sottoscritta
          da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti
          nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o,
          in caso di collegi ricompresi in un unico comune,  iscritti
          alle  sezioni  elettorali  di  tali  collegi.  In  caso  di
          scioglimento della Camera dei deputati che ne  anticipi  la
          scadenza   di  oltre  centoventi  giorni  il  numero  delle
          sottoscrizioni e' ridotto  alla  meta'.  Le  sottoscrizioni
          devono  essere  autenticate  da  uno  dei  soggetti  di cui
          all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
             5.   La   candidatura   deve   essere   accettata    con
          dichiarazione  firmata  ed autenticata da un sindaco, da un
          notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge
          21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti  all'estero
          l'autenticazione  della  firma  deve essere richiesta ad un
          ufficio diplomatico o consolare.
             6.  L'accettazione   della   candidatura   deve   essere
          accompagnata  da apposita dichiarazione dalla quale risulti
          che il candidato non  ha  accettato  candidature  in  altri
          collegi".