Art. 4 (a).
 
  1. In caso di non uniformita' dei collegamenti con  piu'  liste  in
tutti    i   collegi   della   circoscrizione,   l'ufficio   centrale
circoscrizionaleinvita i rappresentanti delle  liste  interessate  di
cui  all'art.  2,  comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n.
277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) (b)
, a dichiarare entro il termine previsto dall'ultimo comma  dell'art.
22  dello  stesso testo unico (c) , quale collegamento con piu' liste
intendano confermare.
(( 2. L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le         ))
(( operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per   ))
(( l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del ))
(( Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (c), verifica ))
(( che le liste recanti piu' di un nome siano formate da candidati ))
(( di entrambi i sessi elencati in ordine alternato. In caso       ))
(( contrario invita i delegati di lista a ripristinare detta       ))
(( alternanza entro i termini di cui all'ultimo comma del citato   ))
(( art. 22 (c). Ove i delegati non ottemperino all'invito rivolto, ))
(( l'ufficio centrale circoscrizionale procede a modificare, ferma ))
(( l'indicazione alternata gia' eventualmente contenuta nella      ))
(( lista, l'ordine di presentazione dei candidati e, ove           ))
(( necessario, a cancellare l'ultimo o gli ultimi fino al limite   ))
(( consentito per il rispetto della norma di cui all'art. 1, comma ))
(( 1, lettera e), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2,      ))
(( numero 2, ultimo periodo, del nuovo art. 4 del testo unico)     ))
(( (d) .                                                           ))
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             (a) Il comma 2 e' stato aggiunto dall'art. 3 del  D.P.R.
          n.    104/1994,  a  decorrere dal 15 febbraio 1994, a norma
          dell'art. 4 del decreto stesso.
             (b) Per l'art. 18 del testo unico per  l'elezione  della
          Camera  dei  deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, si
          veda la nota (c) all'art. 3.
             (c) L'art. 22 del testo unico  citato  nella  nota  (b),
          come  modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n.
          136, e dal D.Lgs.  20  dicembre  1993,  n.  534,  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  22.  - L'ufficio centrale circoscrizionale, entro
          il giorno successivo alla scadenza  del  termine  stabilito
          per   la   presentazione   delle  candidature  nei  collegi
          uninominali e delle liste dei candidati:
             1) ricusa le candidature nei collegi  uninominali  e  le
          liste  presentate  da  persone  diverse da quelle designate
          all'atto del deposito del contrassegno ai  sensi  dell'art.
          17;
             2)  ricusa  le  candidature nei collegi uninominali e le
          liste  contraddistinte  con  contrassegno  non   depositato
          presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli
          14, 15 e 16;
             3)  verifica se le candidature nei collegi uninominali e
          le  liste  siano  state  presentate  in  termine  e   siano
          sottoscritte    dal    numero   di   elettori   prescritto,
          dichiarandole non valide  se  non  corrispondono  a  queste
          condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti
          un numero di candidati superior a quello stabilito al comma
          2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;
             4)  dichiara  non  valide  le  candidature  nei  collegi
          uninominali e cancella dalle liste i  nomi  dei  candidati,
          per i quali manca la prescritta accettazione;
             5)  dichiara  non  valide  le  candidature  nei  collegi
          uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che
          non abbiano compiuto o che non compiano il 25 anno di  eta'
          al  giorno  delle  elezioni,  di quelli per i quali non sia
          stato presentato il certificato di iscrizione  nelle  liste
          elettorali di un comune della Repubblica;
             6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista
          gia' presentata nella circoscrizione;
             7)  dichiara  non  valide  le  candidature  nei  collegi
          uninominali  di  candidati  gia'  presentatisi   in   altro
          collegio.
             I  delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali
          e di ciascuna lista possono prendere cognizione,  entro  la
          stessa  giornata,  delle  contestazioni  fatte dall'ufficio
          centrale circoscrizionale e delle modificazioni  da  questo
          apportate alla lista.
             L'ufficio    centrale   circoscrizionale   si   riunisce
          nuovamente il giorno  successivo  alle  ore  12  per  udire
          eventualmente   i   delegati   dei  candidati  nei  collegi
          uninominali  e  delle  liste  contestate  o  modificate  ed
          ammettere  nuovi  documenti  nonche'  correzioni  formali e
          deliberare in merito".
             (d) L'art. 1,  comma  1,  lettera  e),  della  legge  n.
          277/1993   sostituisce   l'art.   4  del  testo  unico  per
          l'elezione della Camera dei deputati, approvato con  D.P.R.
          n. 361/1957, con il testo di seguito riportato:
              "Art.  4.  -  1.  Il  voto  e'  un  diritto  di tutti i
          cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito  e
          promosso dalla Repubblica.
              2. Ogni elettore dispone di:
               1)  un  voto per l'elezione del candidato nel collegio
          uninominale, da esprimere su  apposita  scheda  recante  il
          cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno
          o  piu'  contrassegni  ai  sensi  dell'art.  18, comma 1. I
          contrassegni  che  contraddistinguono  il   candidato   non
          possono  essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio
          complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato  da
          uno o piu' contrassegni, deve essere uguale;
               2)   un  voto  per  la  scelta  della  lista  ai  fini
          dell'attribuzione dei seggi in  ragione  proporzionale,  da
          esprimere  su  una diversa scheda recante il contrassegno e
          l'elenco dei candidati di ciascuna  lista.  Il  numero  dei
          candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un
          terzo  dei  seggi  attribuiti in ragione proporzionale alla
          circoscrizione con arrotondamento all'unita' superiore.  Le
          liste  recanti  piu' di un nome sono formate da candidati e
          candidate, in ordine alternato".