Art. 4 (a). 1. In caso di non uniformita' dei collegamenti con piu' liste in tutti i collegi della circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionaleinvita i rappresentanti delle liste interessate di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) (b) , a dichiarare entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico (c) , quale collegamento con piu' liste intendano confermare. (( 2. L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le )) (( operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per )) (( l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del )) (( Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (c), verifica )) (( che le liste recanti piu' di un nome siano formate da candidati )) (( di entrambi i sessi elencati in ordine alternato. In caso )) (( contrario invita i delegati di lista a ripristinare detta )) (( alternanza entro i termini di cui all'ultimo comma del citato )) (( art. 22 (c). Ove i delegati non ottemperino all'invito rivolto, )) (( l'ufficio centrale circoscrizionale procede a modificare, ferma )) (( l'indicazione alternata gia' eventualmente contenuta nella )) (( lista, l'ordine di presentazione dei candidati e, ove )) (( necessario, a cancellare l'ultimo o gli ultimi fino al limite )) (( consentito per il rispetto della norma di cui all'art. 1, comma )) (( 1, lettera e), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, )) (( numero 2, ultimo periodo, del nuovo art. 4 del testo unico) )) (( (d) . )) --------------- (a) Il comma 2 e' stato aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. n. 104/1994, a decorrere dal 15 febbraio 1994, a norma dell'art. 4 del decreto stesso. (b) Per l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, si veda la nota (c) all'art. 3. (c) L'art. 22 del testo unico citato nella nota (b), come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dal D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e' cosi' formulato: "Art. 22. - L'ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati: 1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; 2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16; 3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superior a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi; 4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; 5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25 anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione; 7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati gia' presentatisi in altro collegio. I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito". (d) L'art. 1, comma 1, lettera e), della legge n. 277/1993 sostituisce l'art. 4 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con il testo di seguito riportato: "Art. 4. - 1. Il voto e' un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. 2. Ogni elettore dispone di: 1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'art. 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni, deve essere uguale; 2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unita' superiore. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato".