Art. 5.
 
  1. Le modalita' ed i termini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera
c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma  2,  penultimo  periodo,
del nuovo art. 18 del testo unico) (a) sono estesi anche alle istanze
avverso il collegamento d'ufficio presentate dai depositanti la lista
collegata.
          ------------
             (a)  Per  l'art. 18 del testo unico per l'elezione della
          Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n.  361/1957,  si
          veda la nota (c) all'art. 3.