Art. 7. 1. Nelle schede relative all'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il voto si esprime apponendo un segno sul nominativo del candidato, ovvero sul contrassegno o su uno dei contrassegni posti a fianco del nominativo stesso o, comunque, nel rettangolo che li contiene. 2. Nelle schede per l'attribuzione alle liste dei seggi in ragione proporzionale, il voto si intende validamente espresso apponendo il segno sul contrassegno, ovvero sul nominativo o su uno dei nominativi dei candidati posti a fianco del contrassegno, o, comunque, nel rettangolo che li contiene.