Art. 10.
 
  1. Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:
  "Art.  31-  bis  (Interventi  a  favore   della   distribuzione   e
dell'esportazione)  .  - 1. A favore dalle imprese nazionali titolari
dei  diritti  di  distribuzione  cinematografica  in  Italia   e   di
sfruttamento  economico  all'estero,  nonche'  a  favore  di soggetti
pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione  e
di  esportazione  di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui
agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato  o
contributi  sugli interessi con gli stessi tassi e modalita' previsti
per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5  dell'articolo  4.  I
mutui   o  i  contributi  sono  concessi  sugli  effettivi  costi  di
distribuzione  e  di  esportazione  come   previsto   al   comma   2.
L'erogazione  dei  mutui e dei contributi di cui al presente comma ha
luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso  di
film prodotti in un Paese della Comunita' europea diverso dall'Italia
l'accertamento riguarda il film nella versione originale.
  2.   Ai  fini  della  determinazione  dei  costi  di  distribuzione
cinematografica in Italia e  di  esportazione  delle  opere  filmiche
nazionali,  al  netto delle spese generali, sono incluse le spese per
la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il  sottotitolaggio
e   il   corredo   pubblicitario,   per  gli  eventuali  doppiaggi  e
sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di  minimi  garantiti,
con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.
   3.  Le  provvidenze  di cui al comma 1 sono concesse con le stesse
modalita' per sostenere l'attivita' di imprese di  distribuzione,  di
circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in
Europa  che  in  Paesi  extraeuropei,  sempre  che nella attivita' di
distribuzione e nella programmazione delle sale  sia  rispettata  una
quota  annua  di  produzione  cinematografica  di interesse culturale
nazionale  non  inferiore  al  50  per  cento   delle   giornate   di
programmazione.".