Art. 11.
 
  1. Il terzo comma dell'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
  "Per  ogni  componente  effettivo  e'  nominato  un  supplente.   I
componenti   supplenti  subentrano  nell'incarico  solo  in  caso  di
dimissioni od altre cause permanenti  di  impedimento  del  titolare,
sino  al  termine  del  mandato  a  questo  conferito.  I  componenti
effettivi e supplenti durano in carica per l'esame  dei  film  per  i
quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 8 nel corso
di  ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per
l'esercizio immediatamente successivo.".