Art. 11. 1. Il terzo comma dell'articolo 48 e' sostituito dal seguente: "Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film per i quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 8 nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.".