Art. 12. 1. L'articolo 55 e' sostituito dal seguente: "Art. 55 (Programmazione televisiva e opere filmiche). - 1. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia. Tale periodo e' ridotto ad un anno per le opere coprodotte con emittenti televisive che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento e a otto mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette. 2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, deve essere assolto mediante la trasmissione (( di film di produzione nazionale, )) di film di interesse culturale nazionale da effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie serali, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990, per 'film cinematografici' si intendono i film o le opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 4; per 'opere di origine italiana' si intendono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con riferimento al numero di titoli di film trasmessi. 3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui al comma 1 e' fissato in 12 mesi. Le emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono altresi' tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una societa' di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per cento, e' stabilita con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo 1994; della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche cosi' prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota massima del 25% della parte del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli interventi creditizi per la produzione, da erogare annualmente a favore delle produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, l'emittente e' tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi a favore della produzione cinematografica. 4. (( Ambito e modalita' di applicazione di quanto previsto nei commi 2 e 3, nonche' )) deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere (( concordati )) tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene data comunicazione all'Autorita' competente in materia di spettacolo. 5. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, esercita la vigilanza sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle disposizioni di cui al presente articolo.".