Art. 12.
 
  1. L'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 55 (Programmazione televisiva e opere filmiche).  -  1.    Le
opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento
da  parte  delle  emittenti  televisive  solo  dopo che siano decorsi
ventiquattro  mesi  dalla  prima   uscita   del   film   nelle   sale
cinematografiche in Italia. Tale periodo e' ridotto ad un anno per le
opere  coprodotte  con emittenti televisive che partecipano con quota
non inferiore al 20 per cento  e  a  otto  mesi  per  l'utilizzazione
dell'opera filmica mediante videocassette.
   2.  L'obbligo  previsto  dall'articolo  26, comma 3, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio,  del
3  ottobre  1989,  deve essere assolto mediante la trasmissione (( di
film di produzione nazionale,  ))  di  film  di  interesse  culturale
nazionale  da effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie
serali, salvo quanto  disposto  dall'articolo  15,  comma  13,  della
stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata
legge n. 223 del 1990, per 'film cinematografici' si intendono i film
o  le  opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 4; per
'opere di origine italiana' si intendono quelle di cui ai commi 4, 5,
6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per  le  emittenti  televisive  che
effettuano    trasmissioni   in   codice   a   prevalente   contenuto
cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all'articolo
26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con  riferimento
al numero di titoli di film trasmessi.
   3.  Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti
televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo  di  cui
al  comma  1  e'  fissato  in  12  mesi.  Le emittenti che effettuano
trasmissioni in codice a prevalente  contenuto  cinematografico  sono
tenute  all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 15,
commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono
altresi' tenute a reinvestire  nella  produzione  di  opere  filmiche
nazionali  una  quota  degli  utili  di ogni anno, certificati da una
societa' di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al  10  per
cento,  e' stabilita con decreto dell'Autorita' competente in materia
di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro,  entro  il  31
marzo  1994;  della  quota  di  cui sopra almeno il 60 per cento deve
essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti
stesse.  Il  reinvestimento  deve  avvenire  entro  i  due   esercizi
finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere
filmiche  cosi'  prodotte  possono  accedere  ai mutui previsti dalla
presente  legge,  con  esclusione  del  fondo  di  garanzia,  e   non
concorrono  a  formare la quota massima del 25% della parte del fondo
di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata  agli  interventi
creditizi  per  la  produzione, da erogare annualmente a favore delle
produzioni   cui   partecipino    direttamente    o    indirettamente
concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non
sia  possibile  il  reinvestimento  nella  produzione, l'emittente e'
tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui
alla  legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi
a favore della produzione cinematografica.
   4. (( Ambito e modalita' di applicazione di  quanto  previsto  nei
commi  2  e 3, nonche' )) deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3
possono essere (( concordati  ))  tra  i  titolari  dei  diritti,  le
associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate
e  i  rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene
data comunicazione all'Autorita' competente in materia di spettacolo.
   5. Il Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria,  esercita  la
vigilanza  sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle
disposizioni di cui al presente articolo.".