Art. 13.
 
  1. Dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente:
  "Art. 55-bis (Norme sulle operazioni di concentrazione). - 1.    In
materia   di   tutela  della  concorrenza  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10  ottobre  1990,  n.
287.  Le  operazioni  di  concentrazione di cui all'articolo 16 della
medesima   legge   debbono    essere    preventivamente    comunicate
all'autorita'   garante  della  concorrenza  e  del  mercato  di  cui
all'articolo  10   della   legge   stessa   qualora   attraverso   la
concentrazione  si  venga  a  detenere  o  controllare direttamente o
indirettamente, anche in una sola delle dodici citta' capozona  della
distribuzione  cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova,
Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania Cagliari e Ancona), una quota
di  mercato  superiore  al  25  per   cento   del   fatturato   della
distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle
sale cinematografiche ivi in attivita'.
   2. L'autorita' destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma
1  opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio  del  proprio  potere
discrezionale,  i  casi  nei  quali  l'operazione comunicatale sia da
vietare in  quanto  suscettibile  di  eliminare  o  ridurre  in  modo
sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.".