Art. 14.
 
  1. L'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   44   (Associazioni   nazionali   e   circoli   di   cultura
cinematografica).  -  1.  Per 'circolo di cultura cinematografica' si
intende l'associazione senza scopo  di  lucro,  costituita  ai  sensi
della presente legge, che svolga attivita' di cultura cinematografica
attraverso  proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
Per 'associazione nazionale di cultura  cinematografica'  si  intende
l'associazione  senza  scopo  di  lucro,  diffusa  in  almeno  cinque
regioni, operante da almeno tre anni, alla quale  aderiscano  circoli
di  cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai
sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali
e normativi, definiti dalla presente legge,  sentita  la  Commissione
centrale  per la cinematografia, l'Autorita' competente in materia di
spettacolo provvede, con proprio  decreto,  al  riconoscimento  delle
associazioni  di  cui  al presente comma e procede ogni triennio alla
verifica della permanenza dei requisiti prescritti.
   2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1,  le  associazioni
nazionali  di  cultura  cinematografica devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
    a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello  statuto
l'obbligo  di  convocazione  almeno  ogni tre anni dell'assemblea dei
circoli aderenti;
    b) associare  circoli  di  cultura  cinematografica  e  organismi
specializzati  dal  cui  atto  costitutivo  redatto, con esenzione da
imposte, tasse e  diritti  di  registrazione,  anche  dal  segretario
comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:
    1) l'assenza di fini di lucro;
    2) la specificazione delle attivita' di cui al comma 1;
    3)  l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera
annuale vidimata dalla Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori
(SIAE);  i  divieti  di  accesso per i minori alle proiezioni di film
dovranno essere rispettati dai  circoli  di  cultura  cinematografica
quando  si  proiettino  film  aventi  tale  divieto o che non abbiano
chiesto il nullaosta di circolazione;
    4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni  dell'assemblea
dei soci.
   3.  Nell'ambito delle attivita' loro consentite, le associazioni e
i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-
sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.
   4.  A  ciascuna  delle  associazioni  nazionali  riconosciute  con
decreto  dell'Autorita'  competente  in  materia di spettacolo, viene
concesso dall'Autorita' medesima un contributo  annuo,  da  prelevare
sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attivita' svolta direttamente
e  per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni
nazionali riconosciute.
   5. Le associazioni nazionali riconosciute ed  i  circoli  ad  esse
aderenti,  per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la
gestione  ed  essere  titolari  di  licenze   d'esercizio   di   sale
cinematografiche   e  video  riservate  ai  soci  e  usufruire  delle
provvidenze  finanziarie  e  delle agevolazioni creditizie previste a
favore  dell'esercizio  cinematografico  e  della  distribuzione   di
film.".