Art. 15.
 
  1. Ferme restando le  attribuzioni  spettanti  nella  materia  alle
regioni  a  statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito  delle  funzioni
demandante   dall'articolo   49  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e salvo  quanto  previsto  con  il
decreto  del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495,  il  coordinamento  fra
gli  interventi  dello  Stato  e gli interventi delle regioni e degli
enti locali e'  promosso  dall'autorita'  competente  in  materia  di
spettacolo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed
e'  attuato  attraverso accordi di programma, stipulati previo parere
della Commissione centrale per la cinematografia e volti a:
    a) diffondere la cinematografia di qualita',  specialmente  nelle
piccole  comunita'  e  nelle  periferie, favorendo la costituzione di
circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli
operatori del settore per la stampa, per la circolazione di  copie  e
per  la  promozione  di  film  nazionali  e  comunitari,  al  fine di
assicurare un'offerta equilibrata di programmazione  e  di  strutture
cinematografiche;
    b)  promuovere,  anche  in collaborazione con le universita' ed i
provveditorati agli studi, nonche' con la Cineteca nazionale,  l'Ente
cinema   S.p.a.,  le  cineteche  di  particolare  interesse  storico-
culturale ed i musei del cinema e  dello  spettacolo,  la  diffusione
della  cultura  e  della  didattica  cinematografica,  l'attivita' di
associazioni culturali aventi come  interesse  specifico  quello  del
cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonche'
le altre iniziative di specifico interesse regionale;
    c)  istituire  e  sostenere  l'organizzazione  e  la  gestione  a
carattere  permanente  di   cineteche,   mediateche,   videoteche   e
biblioteche  specializzate,  nonche'  di  archivi  cinematografici  e
biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad  opera  di
soggetti  pubblici  e  privati  e  l'istituzione,  all'interno  delle
medesime, di punti di proiezione;
    d)   promuovere   la   specializzazione   e   la   qualificazione
professionale  di  artisti,  tecnici  ed operatori cinematografici ed
audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori  del  settore,  le
universita' ed il Centro sperimentale di cinematografia.
  2.   Le   regioni  comunicano  annualmente  all'Osservatorio  dello
spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle  medesime  e
dagli  enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attivita'
cinematografiche.