Art. 15. 1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle funzioni demandante dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli enti locali e' promosso dall'autorita' competente in materia di spettacolo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed e' attuato attraverso accordi di programma, stipulati previo parere della Commissione centrale per la cinematografia e volti a: a) diffondere la cinematografia di qualita', specialmente nelle piccole comunita' e nelle periferie, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore per la stampa, per la circolazione di copie e per la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di assicurare un'offerta equilibrata di programmazione e di strutture cinematografiche; b) promuovere, anche in collaborazione con le universita' ed i provveditorati agli studi, nonche' con la Cineteca nazionale, l'Ente cinema S.p.a., le cineteche di particolare interesse storico- culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione della cultura e della didattica cinematografica, l'attivita' di associazioni culturali aventi come interesse specifico quello del cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonche' le altre iniziative di specifico interesse regionale; c) istituire e sostenere l'organizzazione e la gestione a carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e biblioteche specializzate, nonche' di archivi cinematografici e biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opera di soggetti pubblici e privati e l'istituzione, all'interno delle medesime, di punti di proiezione; d) promuovere la specializzazione e la qualificazione professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le universita' ed il Centro sperimentale di cinematografia. 2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attivita' cinematografiche.