Art. 16. 1. Presso la societa' concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia", che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'articolo 28 della medesima legge. 2. La dotazione del fondo e' costituita dagli accantonamenti che la societa' concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui al citato articolo 27 sono tenuti ad operare, a valere sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, al momento della erogazione dei mutui a tasso agevolato per i film di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento dell'importo dei mutui stessi. 3. La garanzia assiste i mutui contratti con la societa' concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato articolo 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato articolo 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo. 4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento. 5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operativita' riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute.