Art. 16.
 
  1. Presso la societa' concessionaria ovvero gli enti  creditizi  di
cui  all'articolo  27  della  legge  4  novembre  1965,  n.  1213, e'
istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia", che ha lo scopo di
garantire gli investimenti promossi  dalle  imprese  cinematografiche
nazionali  nella  produzione, nella distribuzione e nell'esportazione
di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale
e di quelli di cui all'articolo 28 della medesima legge.
  2. La dotazione del fondo e' costituita dagli accantonamenti che la
societa' concessionaria ovvero gli enti creditizi di  cui  al  citato
articolo  27  sono  tenuti ad operare, a valere sul fondo di cui alla
legge 14 agosto 1971, n. 819, al momento della erogazione dei mutui a
tasso agevolato per i film di cui al comma 1, in misura  pari  al  70
per cento dell'importo dei mutui stessi.
  3.   La   garanzia  assiste  i  mutui  contratti  con  la  societa'
concessionaria ovvero  con  gli  enti  creditizi  di  cui  al  citato
articolo  27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione
e  l'esportazione  di  film  di  cui   al   comma   1,   in   misura,
rispettivamente,  pari  al  70  per cento del mutuo stesso per quanto
riguarda i film di interesse culturale nazionale e al  90  per  cento
per  i  film  di  cui al citato articolo 28. La garanzia opera in via
sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
  4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non
utilizzati o resisi disponibili per estinzione  del  mutuo  vanno  in
aumento della quota del fondo di intervento.
  5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con
il  Ministro  del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
modalita' di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e
i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati
di   gestione  e  di  operativita'  riferiti  alla  produzione,  alla
distribuzione ed  all'esportazione  dei  film  per  cui  si  richiede
l'intervento  del  fondo  di  garanzia;  la  documentazione contabile
relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da  parte  di
societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute.